Art. 1. (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)
Il protesto di cambiali e assegni bancari e' levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario comunale nei limiti indicati dall' articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 , e dall' articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 . La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546 , dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757 , dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048 , ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.
Il protesto di cambiali e assegni bancari e' levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario comunale nei limiti indicati dall' articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 , e dall' articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 . La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546 , dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757 , dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048 , ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.