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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 233/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Corso Sandro Pertini n. 41
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Corso Sandro Pertini n. 41, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Di Martino Russo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
07.05.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Modica in data 23.07.1992, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1992, parte II, serie A, numero 92, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 25.04.1997) e (Modica, Per_1 Per_2
21.07.2001); che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 47/2024 del
15.07.2024 resa in seno al procedimento n.ro 562/2024 R.G. dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 47/2024 resa dal Tribunale di Ragusa in data 15.07.2024 in seno al procedimento n. 562/2024 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, contratto in Modica in data 23/07/1992, trascritto al Comune di Modica al n. 92, parte II,
[...] anno 1992, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito
2. Disporre che la casa familiare sita in Modica nel Corso Sandro Pertini n.41, posseduta in virtù di provvedimento di assegnazione da parte di Ragusa, viene assegnata, con ogni arredo e Pt_3 pertinenza, alla sig.ra ; Parte_2
3. Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver regolato in separata sede ogni altra questione;
4. Le parti dichiarano che non si dispone alcun mantenimento per i figli in quanto gli stessi, entrambi maggiorenni, sono economicamente autosufficienti. che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni;
che le superiori condizioni, tutte vertenti su diritti disponibili alle parti stesse, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Modica in data
23.07.1992 tra e con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio dello stesso Comune, anno 1992, parte II, serie A, numero 92;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti