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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2024, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. ANDRONICO FRANCESCO
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
con l'avv. D'ASCOLI EMILIA
[...]
CP_2 Controparte_3 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA CP_4
- RESISTENTI
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria pagina 1 di 4 All'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2022 la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02220229004137818/000, asseritamente notificatale in data 4 luglio CP_ 2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 32220180001562700000 per un importo pari ad euro
3.442,02 (spese comprese) a titolo di contributi maturati e non corrisposti nel periodo 2017 e 2018.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto: a) l'illegittimità degli atti emessi da Controparte_1
, per vizi nella sottoscrizione;
b) la nullità di quei medesimi atti in quanto formati da
[...] soggetti (i dipendenti dell' convenuta) illegittimamente assunti in servizio;
c) l'omessa notifica CP_1
dell'avviso di addebito specificamente oggetto di opposizione e sotteso all'intimazione impugnata, peraltro trasmessa da soggetto non abilitato ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973; d) l'intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
e) la violazione dell'articolo 7 legge n. 212/2000 e l'assenza di precise indicazioni relative al calcolo degli interessi.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto, l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'inesigibilità del credito contributivo portato negli atti impugnati e, conseguentemente, di disporne l'annullamento e/o di dichiararne la non debenza.
Nelle note di trattazione scritta, stante l'adesione alla c.d. “rottamazione-quater” di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, ha rinunciato agli atti del giudizio ed all'azione intrapresa nei confronti dei soggetti convenuti, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
2. Regolarmente costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via Controparte_5
preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso, poiché la società ricorrente, pur avendo ricevuto la notifica dell'avviso di addebito in data 05.07.2018 e del successivo avviso di intimazione in data 08.02.2020, non aveva provveduto a proporre alcuna impugnazione entro il termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure di omessa notifica dell'avviso di addebito.
Richiamando l'art. 2112 c.c. e l'art. 1, comma 9, decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, ha altresì affermato la piena legittimazione dei propri dipendenti alla formazione degli atti della riscossione e considerata la natura dell'intimazione di pagamento ha negato applicabilità dell'art. 7 Legge n. 212/2000. Citando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha sostenuto come l'intimazione di pagamento non necessitasse di motivazioni ulteriori pagina 2 di 4 rispetto alla precisa e dettagliata indicazione dei singoli tributi oggetto degli atti ad essa presupposti
(avvisi di addebito o cartelle di pagamento) ed ha osservato come l'impugnazione proposta dal ricorrente in sede giudiziale avesse in ogni caso sanato qualsiasi asserita carenza motivazionale dell'atto opposto. Ha infine eccepito l'infondatezza delle eccezioni attoree inerenti l'omessa indicazione negli atti oggetto di impugnazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta attorea di dichiarazione dell'estinzione del giudizio chiedendo, tuttavia, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
3. Si è costituito altresì l' , chiedendo in via pregiudiziale il Controparte_3
riconoscimento della propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, la dichiarazione della nullità e inammissibilità del ricorso, invocandone, in via gradata, l'integrale rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha chiesto, in punto di spese di giudizio, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale, a fronte dell'immotivata parcellizzazione della domanda attuata dalla società ricorrente, la quale aveva promosso plurimi ed autonomi ricorsi per ciascun avviso di addebito di cui alla medesima intimazione di pagamento.
Nelle note di trattazione scritta ha reiterato le conclusioni già formulate nella memoria di costituzione in giudizio.
4. Tutto ciò premesso, non resta che dare atto che, stante la mancata accettazione della rinuncia agli atti da parte di tutte le parti convenute in giudizio resta preclusa una pronuncia di estinzione immediata del giudizio. Parte ricorrente ha, tuttavia, manifestato la propria volontà di rinunciare anche all'azione che
“come noto - a differenza della rinuncia agli atti - non necessita di accettazione della controparte, rappresentando un atto di disposizione sostanziale del diritto e non una mera attività di natura processuale priva di effetti pregiudizievoli tra le parti” (cfr. anche Trib. Brescia, Sez. lav., sent. n.
303/2023).
Ciò premesso, deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere dal momento che la rinuncia all'azione manifestata da parte ricorrente ha permesso alle resistenti di ottenere l'integrale soddisfazione del proprio diritto, di talché non sussiste per le stesse alcun interesse a una pronuncia nel merito.
Riguardo alle spese di lite, occorre evidenziare che la rinuncia all'azione equivale ad un rigetto nel merito, determinante la soccombenza virtuale della parte ricorrente. Nel caso in esame, peraltro, non si pagina 3 di 4 ravvisa alcun elemento utile che possa esser valorizzato in senso contrario per giustificare una compensazione anche solo parziale delle stesse.
La società ricorrente, invero, ha provveduto unicamente in data 25 settembre 2024 a rendere noto a questo Tribunale, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., di aver aderito alla richiamata procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), quando la relativa istanza era già stata presentata dal suo legale rappresentante in data 25 maggio 2023
(cfr. ricevuta allegata alle suddette note di trattazione scritta); a ciò si aggiunga che la stessa, in evidente spregio dei principi di correttezza ed economia processuale ed alimentando il rischio di inutili duplicazioni di attività istruttoria e decisionale, ha frazionato il proprio diritto di credito senza essere assistita da un oggettivo interesse allo stesso.
Le spese di lite devono quindi esser poste integralmente in capo alla società ricorrente e Parte_1
vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione, per la quota di competenza di
[...]
, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere tra le parti,
2) condanna a rifondere a e ad le spese di lite, Parte_1 CP_2 Controparte_5
che si liquidano in euro 1.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge;
con distrazione, per la quota di competenza di , in favore del procuratore costituito dichiaratosi Controparte_5
antistatario.
Brescia, il 9 ottobre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. ANDRONICO FRANCESCO
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
con l'avv. D'ASCOLI EMILIA
[...]
CP_2 Controparte_3 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA CP_4
- RESISTENTI
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria pagina 1 di 4 All'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2022 la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02220229004137818/000, asseritamente notificatale in data 4 luglio CP_ 2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 32220180001562700000 per un importo pari ad euro
3.442,02 (spese comprese) a titolo di contributi maturati e non corrisposti nel periodo 2017 e 2018.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto: a) l'illegittimità degli atti emessi da Controparte_1
, per vizi nella sottoscrizione;
b) la nullità di quei medesimi atti in quanto formati da
[...] soggetti (i dipendenti dell' convenuta) illegittimamente assunti in servizio;
c) l'omessa notifica CP_1
dell'avviso di addebito specificamente oggetto di opposizione e sotteso all'intimazione impugnata, peraltro trasmessa da soggetto non abilitato ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973; d) l'intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
e) la violazione dell'articolo 7 legge n. 212/2000 e l'assenza di precise indicazioni relative al calcolo degli interessi.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto, l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'inesigibilità del credito contributivo portato negli atti impugnati e, conseguentemente, di disporne l'annullamento e/o di dichiararne la non debenza.
Nelle note di trattazione scritta, stante l'adesione alla c.d. “rottamazione-quater” di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, ha rinunciato agli atti del giudizio ed all'azione intrapresa nei confronti dei soggetti convenuti, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
2. Regolarmente costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via Controparte_5
preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso, poiché la società ricorrente, pur avendo ricevuto la notifica dell'avviso di addebito in data 05.07.2018 e del successivo avviso di intimazione in data 08.02.2020, non aveva provveduto a proporre alcuna impugnazione entro il termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure di omessa notifica dell'avviso di addebito.
Richiamando l'art. 2112 c.c. e l'art. 1, comma 9, decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, ha altresì affermato la piena legittimazione dei propri dipendenti alla formazione degli atti della riscossione e considerata la natura dell'intimazione di pagamento ha negato applicabilità dell'art. 7 Legge n. 212/2000. Citando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha sostenuto come l'intimazione di pagamento non necessitasse di motivazioni ulteriori pagina 2 di 4 rispetto alla precisa e dettagliata indicazione dei singoli tributi oggetto degli atti ad essa presupposti
(avvisi di addebito o cartelle di pagamento) ed ha osservato come l'impugnazione proposta dal ricorrente in sede giudiziale avesse in ogni caso sanato qualsiasi asserita carenza motivazionale dell'atto opposto. Ha infine eccepito l'infondatezza delle eccezioni attoree inerenti l'omessa indicazione negli atti oggetto di impugnazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta attorea di dichiarazione dell'estinzione del giudizio chiedendo, tuttavia, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
3. Si è costituito altresì l' , chiedendo in via pregiudiziale il Controparte_3
riconoscimento della propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, la dichiarazione della nullità e inammissibilità del ricorso, invocandone, in via gradata, l'integrale rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha chiesto, in punto di spese di giudizio, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale, a fronte dell'immotivata parcellizzazione della domanda attuata dalla società ricorrente, la quale aveva promosso plurimi ed autonomi ricorsi per ciascun avviso di addebito di cui alla medesima intimazione di pagamento.
Nelle note di trattazione scritta ha reiterato le conclusioni già formulate nella memoria di costituzione in giudizio.
4. Tutto ciò premesso, non resta che dare atto che, stante la mancata accettazione della rinuncia agli atti da parte di tutte le parti convenute in giudizio resta preclusa una pronuncia di estinzione immediata del giudizio. Parte ricorrente ha, tuttavia, manifestato la propria volontà di rinunciare anche all'azione che
“come noto - a differenza della rinuncia agli atti - non necessita di accettazione della controparte, rappresentando un atto di disposizione sostanziale del diritto e non una mera attività di natura processuale priva di effetti pregiudizievoli tra le parti” (cfr. anche Trib. Brescia, Sez. lav., sent. n.
303/2023).
Ciò premesso, deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere dal momento che la rinuncia all'azione manifestata da parte ricorrente ha permesso alle resistenti di ottenere l'integrale soddisfazione del proprio diritto, di talché non sussiste per le stesse alcun interesse a una pronuncia nel merito.
Riguardo alle spese di lite, occorre evidenziare che la rinuncia all'azione equivale ad un rigetto nel merito, determinante la soccombenza virtuale della parte ricorrente. Nel caso in esame, peraltro, non si pagina 3 di 4 ravvisa alcun elemento utile che possa esser valorizzato in senso contrario per giustificare una compensazione anche solo parziale delle stesse.
La società ricorrente, invero, ha provveduto unicamente in data 25 settembre 2024 a rendere noto a questo Tribunale, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., di aver aderito alla richiamata procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), quando la relativa istanza era già stata presentata dal suo legale rappresentante in data 25 maggio 2023
(cfr. ricevuta allegata alle suddette note di trattazione scritta); a ciò si aggiunga che la stessa, in evidente spregio dei principi di correttezza ed economia processuale ed alimentando il rischio di inutili duplicazioni di attività istruttoria e decisionale, ha frazionato il proprio diritto di credito senza essere assistita da un oggettivo interesse allo stesso.
Le spese di lite devono quindi esser poste integralmente in capo alla società ricorrente e Parte_1
vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione, per la quota di competenza di
[...]
, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere tra le parti,
2) condanna a rifondere a e ad le spese di lite, Parte_1 CP_2 Controparte_5
che si liquidano in euro 1.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge;
con distrazione, per la quota di competenza di , in favore del procuratore costituito dichiaratosi Controparte_5
antistatario.
Brescia, il 9 ottobre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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