Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1957, n. 1215
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1958
Art. 1.
L' art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521 , e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attivita' di servizio, nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi.
Per le finalita' di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.
L'acquisto degli alloggi e' consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto".
Entrata in vigore il 12 gennaio 1958