TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/10/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 542/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. STACCHIETTI DANIELE;
elettivamente domiciliato in Porto S. Elpidio, v. Tunisia n. 3, int. 10, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TARTUFERI RENZO;
elettivamente domiciliato in VIA LORENZONI 10 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 3.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da intesa ad Parte_1 ottenere nei confronti dell la condanna al pagamento della somma di euro 444,07 CP_1
pagina 1 di 3 lordi, a titolo di maggiorazione retributiva al pagamento del tempo di vestizione per il periodo compreso tra il 22.05.2018 e il 31.07.2021, con continuità assistenziale H24.
2- In relazione ai tempi di vestizione Il CCNL Sanità 2016-2018, all'art. 27 al comma 12,
(doc. 3 ricorrente) a far data dal 22.05.2018 (entrata in vigore), ha stabilito che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”;
2.1- incontestato, nonché risultante dalla nota prot. 109997 dell'08.10.2021 (All. 6 prot. AV3
109997 08.10.2021), che l ha invece applicato fino al 31.7.21, in contrasto con la CP_1 contrattazione collettiva 22.05.2018, gli accordi sindacali previgenti che invece prevedevano il riconoscimento massimo di dodici minuti di vestizione anziché quindici.
3 - La ricorrente sostiene che sulla scorta delle incontestate risultanze delle timbrature sul di lei cartellino come risultanti dai tabulati prodotti e relativi al periodo compreso tra giugno CP_1
2018 e agosto 2021, in applicazione dell'art. 27 comma 12 del CCNL Sanità 2016-2018, andavano riconosciuti secondo domanda tempi di vestizione per 6,2 ore nel 2018 (giugno – dicembre), per 9,55 ore nel 2019, per 7,3 ore nel 2020 per e per 7,2 ore nel 2021 (gennaio – luglio): quindi per complessive 30,25 ore;
monte orario che moltiplicato per la retribuzione oraria di € 14,68 determina una differenza retributiva a suo favore di € 444,07 lordi e pertanto l'amministrazione andava condannata al relativo pagamento.
3.1 - Contesta la convenuta: la eterodirezione dell'obbligo di indossare la divisa;
il tempo di vestizione, svestizione e passaggio delle consegne effettivamente impiegato dal lavoratore non ammonta a 15 minuti;
la erroneità dei conteggi orari indicati per ciascuna annualità alla pagina n.
7 del ricorso;
la correttezza dei calcoli effettuati nel ricorso.
Tutte contestazioni che vengono lasciate pur nel corpo della memoria di costituzione nella generica descrizione come sopra riportata, incorrendo così nel corrispondente vizio che impedisce al giudice la verifica di fondatezza.
4 - Parte ricorrente nell'atto introduttivo ha evidenziato in riferimento ai tabulati prodotti tutte le occasioni nelle quali si è trattenuta al lavoro per tempo maggiore di quello del turno con aumento di quindici minuti, e cioè le occasioni nelle quali le sono stati riconosciuti solo dodici minuti per le attività all'odierno esame nonostante si sia trattenuta al lavoro per tempo maggiore.
pagina 2 di 3 4.1 - La ricostruzione logica appare coerente con la domanda nel senso che in tutte le occasioni nelle quali il tempo di lavoro sia stato uguale o abbia superato di oltre quindici minuti il turno, detti quindici minuti sono stati utilizzati per la vestizione / svestizione e per le consegne tra turni, che -secondo le testimonianze assunte- avvenivano in molti casi anche per iscritto.
4.2 - Sulla durata effettiva delle operazioni nella misura di quindici minuti va richiamata la decisione di questo Tribunale 134/2020 del 9.11.2020 che fa riferimento non solo alle massime di esperienza che sostengono la modifica in aumento nel contratto collettivo da dodici e quindici minuti, ma anche all'equità nella individuazione del tempo, concetto peraltro sottolineato anche dalla Corte territoriale in occasione dell'appello avverso la richiamata sentenza (resa alla camera di consiglio del 17.11.2022), con ulteriore riferimento alla correttezza nell'adempimento contrattuale sancito dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
5 - Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo;
stante la mancata accettazione della resistente della proposta conciliativa del giudice del versamento alla ricorrente della somma di euro 300,00 con spese compensate, invece accettata dal ricorrente, somma minore di quella di cui in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata - G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda proposta da , condanna la resistente Parte_1 al pagamento delle differenze retributive relative al tempo di vestizione/svestizione e CP_2 consegna turno per l'importo complessivo di euro 444,07 per il periodo dal 2018 al 2021 oltre maggiorazione di interessi o rivalutazione monetaria secondo l'indice percentuale più elevato Cont anno per anno;
condanna la resistente a sostenere le spese di lite, che liquida in favore della ricorrente in euro 640,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna la resistente all'ulteriore pagamento in favore della ricorrente per l'importo di euro 300,00.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 03/10/2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 542/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. STACCHIETTI DANIELE;
elettivamente domiciliato in Porto S. Elpidio, v. Tunisia n. 3, int. 10, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TARTUFERI RENZO;
elettivamente domiciliato in VIA LORENZONI 10 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 3.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da intesa ad Parte_1 ottenere nei confronti dell la condanna al pagamento della somma di euro 444,07 CP_1
pagina 1 di 3 lordi, a titolo di maggiorazione retributiva al pagamento del tempo di vestizione per il periodo compreso tra il 22.05.2018 e il 31.07.2021, con continuità assistenziale H24.
2- In relazione ai tempi di vestizione Il CCNL Sanità 2016-2018, all'art. 27 al comma 12,
(doc. 3 ricorrente) a far data dal 22.05.2018 (entrata in vigore), ha stabilito che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”;
2.1- incontestato, nonché risultante dalla nota prot. 109997 dell'08.10.2021 (All. 6 prot. AV3
109997 08.10.2021), che l ha invece applicato fino al 31.7.21, in contrasto con la CP_1 contrattazione collettiva 22.05.2018, gli accordi sindacali previgenti che invece prevedevano il riconoscimento massimo di dodici minuti di vestizione anziché quindici.
3 - La ricorrente sostiene che sulla scorta delle incontestate risultanze delle timbrature sul di lei cartellino come risultanti dai tabulati prodotti e relativi al periodo compreso tra giugno CP_1
2018 e agosto 2021, in applicazione dell'art. 27 comma 12 del CCNL Sanità 2016-2018, andavano riconosciuti secondo domanda tempi di vestizione per 6,2 ore nel 2018 (giugno – dicembre), per 9,55 ore nel 2019, per 7,3 ore nel 2020 per e per 7,2 ore nel 2021 (gennaio – luglio): quindi per complessive 30,25 ore;
monte orario che moltiplicato per la retribuzione oraria di € 14,68 determina una differenza retributiva a suo favore di € 444,07 lordi e pertanto l'amministrazione andava condannata al relativo pagamento.
3.1 - Contesta la convenuta: la eterodirezione dell'obbligo di indossare la divisa;
il tempo di vestizione, svestizione e passaggio delle consegne effettivamente impiegato dal lavoratore non ammonta a 15 minuti;
la erroneità dei conteggi orari indicati per ciascuna annualità alla pagina n.
7 del ricorso;
la correttezza dei calcoli effettuati nel ricorso.
Tutte contestazioni che vengono lasciate pur nel corpo della memoria di costituzione nella generica descrizione come sopra riportata, incorrendo così nel corrispondente vizio che impedisce al giudice la verifica di fondatezza.
4 - Parte ricorrente nell'atto introduttivo ha evidenziato in riferimento ai tabulati prodotti tutte le occasioni nelle quali si è trattenuta al lavoro per tempo maggiore di quello del turno con aumento di quindici minuti, e cioè le occasioni nelle quali le sono stati riconosciuti solo dodici minuti per le attività all'odierno esame nonostante si sia trattenuta al lavoro per tempo maggiore.
pagina 2 di 3 4.1 - La ricostruzione logica appare coerente con la domanda nel senso che in tutte le occasioni nelle quali il tempo di lavoro sia stato uguale o abbia superato di oltre quindici minuti il turno, detti quindici minuti sono stati utilizzati per la vestizione / svestizione e per le consegne tra turni, che -secondo le testimonianze assunte- avvenivano in molti casi anche per iscritto.
4.2 - Sulla durata effettiva delle operazioni nella misura di quindici minuti va richiamata la decisione di questo Tribunale 134/2020 del 9.11.2020 che fa riferimento non solo alle massime di esperienza che sostengono la modifica in aumento nel contratto collettivo da dodici e quindici minuti, ma anche all'equità nella individuazione del tempo, concetto peraltro sottolineato anche dalla Corte territoriale in occasione dell'appello avverso la richiamata sentenza (resa alla camera di consiglio del 17.11.2022), con ulteriore riferimento alla correttezza nell'adempimento contrattuale sancito dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
5 - Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo;
stante la mancata accettazione della resistente della proposta conciliativa del giudice del versamento alla ricorrente della somma di euro 300,00 con spese compensate, invece accettata dal ricorrente, somma minore di quella di cui in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata - G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda proposta da , condanna la resistente Parte_1 al pagamento delle differenze retributive relative al tempo di vestizione/svestizione e CP_2 consegna turno per l'importo complessivo di euro 444,07 per il periodo dal 2018 al 2021 oltre maggiorazione di interessi o rivalutazione monetaria secondo l'indice percentuale più elevato Cont anno per anno;
condanna la resistente a sostenere le spese di lite, che liquida in favore della ricorrente in euro 640,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna la resistente all'ulteriore pagamento in favore della ricorrente per l'importo di euro 300,00.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 03/10/2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3