Decreto presidenziale 1 agosto 2022
Ordinanza collegiale 6 settembre 2022
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/10/2025, n. 16937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16937 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9114 del 2022, proposto da
RA GR, IA RR, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UD RO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A046, reso noto nel mese di maggio 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;
- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “…non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti ”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “…La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti ”
- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A046;
- per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020, nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;
- dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;
- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la memoria del 05/09/2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. LO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letta la memoria depositata il 05/09/2025, successivamente alla designazione del relatore, con la quale la difesa delle ricorrenti riferisce che le medesime non hanno più interesse alla decisione nel merito della lite, rinunziandovi, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
rilevato che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti delle ricorrenti che hanno depositato atto di rinuncia non ritualmente notificato alle controparti (cfr. ex multis Tar Lazio, III, 28 aprile 2025, n. 8131);
ritenuto che le spese processuali possono essere compensate nei confronti delle ricorrenti che hanno depositato l’atto di rinuncia irrituale, avuto riguardo alla previsione dell’art. 84, comma 2, c.p.a. che consente espressamente al giudice di apprezzare ogni circostanza ai fini della compensazione delle spese degli atti di procedura compiuti fino al deposito della rinuncia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
LO ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ZZ | AU TO |
IL SEGRETARIO