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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB TA Presidente dott. LU IN Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4475/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GERBAUDO GIOVANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Parte_2 TORINO il 20/11/2004. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/01/2005 e LU il 30/01/2009.
Con ricorso depositato il 28/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_ Nulla può disporsi in punto diritto di visita della figlia in quanto ormai maggiorenne.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DÀ ATTO che la figlia è maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente;
DISPONE l'affidamento della figlia LU, ad oggi ancora minore, è condiviso da entrambi i genitori in modo paritario;
DISPONE che la figlia LU starà una settimana con il padre ed una con la madre;
DISPONE che ciascun genitore provvederà a mantenere le figlie nella settimana di sua spettanza;
DÀ ATTO che le figlie manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare in Rivalta di Torino in via Umberto I n.122, dove sono cresciute sino ad oggi.
DISPONE che in relazione alle festività, la figlia LU trascorrerà:
- dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro. In mancanza di accordo, il primo periodo con la madre e il secondo periodo con il padre negli anni dispari, il contrario negli anni pari e così via.
- le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni;
- le vacanze estive, due settimane, anche non conseguitivi, con la mamma e due settimane, anche non conseguitivi con il papà. In ogni caso, gli accordi tra i genitori per le vacanze estive dovranno essere presi entro il 30 aprile di ogni anno. È intesa la sospensione, durante tale periodo, del diritto dell'altro genitore alla permanenza della figlia presso di lui, sia infrasettimanalmente che durante il fine settimana;
- durante le festività infrasettimanali (quali ad esempio “i ponti”) la figlia LU stara con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza (ciò a dirsi che, se il 1novembre starà con il padre, l'8 dicembre starà con la madre e l'anno successivo il contrario, e così via);
DISPONE che la casa familiare sita in Rivalta di Torino in via Umberto I n.122, di proprietà esclusiva del marito, venga assegnata al sig. Pt_2
DÀ ATTO che la sig.ra si è già allontanata dalla casa familiare, in accordo con il sig. Pt_1 Pt_2 portando con sé i propri beni personali nonché alcuni beni comuni concordemente individuati.
DISPONE che le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico nella misura del 100% del padre sig. fino alla loro indipendenza economica. Pt_2
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che l'Assegno Unico verrà corrisposto nella misura del 100% alla sig.ra . Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. . Pt_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU IN LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB TA Presidente dott. LU IN Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4475/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GERBAUDO GIOVANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Parte_2 TORINO il 20/11/2004. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/01/2005 e LU il 30/01/2009.
Con ricorso depositato il 28/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_ Nulla può disporsi in punto diritto di visita della figlia in quanto ormai maggiorenne.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DÀ ATTO che la figlia è maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente;
DISPONE l'affidamento della figlia LU, ad oggi ancora minore, è condiviso da entrambi i genitori in modo paritario;
DISPONE che la figlia LU starà una settimana con il padre ed una con la madre;
DISPONE che ciascun genitore provvederà a mantenere le figlie nella settimana di sua spettanza;
DÀ ATTO che le figlie manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare in Rivalta di Torino in via Umberto I n.122, dove sono cresciute sino ad oggi.
DISPONE che in relazione alle festività, la figlia LU trascorrerà:
- dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro. In mancanza di accordo, il primo periodo con la madre e il secondo periodo con il padre negli anni dispari, il contrario negli anni pari e così via.
- le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni;
- le vacanze estive, due settimane, anche non conseguitivi, con la mamma e due settimane, anche non conseguitivi con il papà. In ogni caso, gli accordi tra i genitori per le vacanze estive dovranno essere presi entro il 30 aprile di ogni anno. È intesa la sospensione, durante tale periodo, del diritto dell'altro genitore alla permanenza della figlia presso di lui, sia infrasettimanalmente che durante il fine settimana;
- durante le festività infrasettimanali (quali ad esempio “i ponti”) la figlia LU stara con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza (ciò a dirsi che, se il 1novembre starà con il padre, l'8 dicembre starà con la madre e l'anno successivo il contrario, e così via);
DISPONE che la casa familiare sita in Rivalta di Torino in via Umberto I n.122, di proprietà esclusiva del marito, venga assegnata al sig. Pt_2
DÀ ATTO che la sig.ra si è già allontanata dalla casa familiare, in accordo con il sig. Pt_1 Pt_2 portando con sé i propri beni personali nonché alcuni beni comuni concordemente individuati.
DISPONE che le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico nella misura del 100% del padre sig. fino alla loro indipendenza economica. Pt_2
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che l'Assegno Unico verrà corrisposto nella misura del 100% alla sig.ra . Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. . Pt_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU IN LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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