TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 891
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata partecipazione al procedimento e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia esaminato la domanda dei ricorrenti e compiuto gli accertamenti necessari, senza ravvisare vizi di istruttoria o di partecipazione, considerato anche che il procedimento è iniziato su istanza degli stessi ricorrenti.

  • Rigettato
    Violazione del termine per l'inizio dei lavori

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine per l'inizio dei lavori decorra dalla data di materiale consegna del permesso di costruire, avvenuta in data successiva al rilascio, e che l'inizio dei lavori sia stato tempestivo. Inoltre, ha considerato che il muro di contenimento realizzato sia riconducibile alle opere assentite dal permesso.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per dichiarare l'intervenuta decadenza

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso avverso la nota dichiarativa della decadenza sia tempestivo, poiché tale nota costituisce un provvedimento formale necessario per assicurare il contraddittorio. Le censure relative alla decadenza sono state respinte nel merito come esposto nel primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 891
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 891
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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