TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/05/2026, n. 8691
TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2026
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Sentenza 11 maggio 2026

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    Violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis L. 241/1990 – Difetto di istruttoria e motivazione – Omessa riedizione effettiva del potere – Violazione del contraddittorio procedimentale – Motivazione meramente apparente

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento gravato fosse fondato sul parere del Dipartimento PAU, il quale, pur riscontrando le osservazioni della ricorrente, ha riaffermato l'inammissibilità della domanda sulla base dell'interpretazione della normativa di settore.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 24 ottobre 2003 n. 340. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lvo n. 32/98 e dell’art. 10, comma 1-bis, della LR n. 8/2001. Erronea interpretazione degli artt. 83 e 85 delle NTA del PRG di Roma. Violazione del Piano Carburanti comunale (DCS n. 26/2008). Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, sproporzione e sviamento di potere

    Il Tribunale ha accolto la tesi della ricorrente, ritenendo che la normativa di settore (DPR 340/2003 e DM 24/05/2002) sia volta alla sicurezza antincendio e che il divieto di localizzazione in aree destinate a verde pubblico si applichi solo quando tale destinazione sia effettivamente attuata e fruita, non alla mera zonizzazione urbanistica. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che considera la localizzazione degli impianti carburanti un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 24 ottobre 2003 n. 340. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lvo n. 32/98 e dell’art. 10, comma 1-bis, della LR n. 8/2001. Erronea interpretazione degli artt. 83 e 85 delle NTA del PRG di Roma. Violazione del Piano Carburanti comunale (DCS n. 26/2008). Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, sproporzione e sviamento di potere

    Il Tribunale ha accolto la tesi della ricorrente, ritenendo che la normativa di settore (DPR 340/2003 e DM 24/05/2002) sia volta alla sicurezza antincendio e che il divieto di localizzazione in aree destinate a verde pubblico si applichi solo quando tale destinazione sia effettivamente attuata e fruita, non alla mera zonizzazione urbanistica. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che considera la localizzazione degli impianti carburanti un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/05/2026, n. 8691
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8691
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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