Ordinanza cautelare 12 gennaio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/05/2026, n. 8691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8691 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14853 del 2025, proposto da
OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Elena Fabbricatore, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle misure cautelari più idonee
del provvedimento del Dipartimento Attività Economico Produttive - Sportello Carburanti prot. QH/2025/0070013 dell'1ottobre 2025, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di potenziamento con prodotto GPL dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, Via della Magliana Nuova n. 428-430 (doc. 1);
del parere del Dipartimento Programmazione Urbanistica prot. QF/2025/ 0124131 del 3 settembre 2025 (doc. 2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
OL SR è titolare della stazione di servizio attrezzata con impianti fissi di distribuzione di prodotti petroliferi, sita in Roma, Via della Magliana Nuova n. 428-430 “ per averlo acquistato mediante cessione di ramo d’azienda dalla EdilArt Srl con atto notarile del 27 febbraio 2023 ”.
Il predetto ramo d’azienda è costituito da un impianto di distribuzione di carburanti erogante gasolio nazionale, benzina senza piombo e olii lubrificanti.
In data 5 maggio 2023 la odierna deducente ha presentato al Dipartimento Attività Economico istanza di potenziamento dell’impianto mediante introduzione del prodotto GPL e metano per autotrazione.
Sulla scorta del parere PAU del 14 novembre 2023, il Dipartimento AE ha adottato, in data 13 dicembre 2023, preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, evidenziando in particolare che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), DPR n. 340/03, le aree destinate a verde pubblico sarebbero escluse dalle possibili localizzazioni di impianti GPL e che l’area oggetto di intervento rientrerebbe in tale categoria, con conseguente inammissibilità del potenziamento richiesto.
Nello specifico, il PAU sul presupposto che l’area risultava destinata a verde pubblico, ha ritenuto inammissibile il potenziamento con GPL facendo leva sull’art. 3, comma 1, lett. c), DPR n. 340/2003, il quale esclude la collocazione di impianti di distribuzione di GPL nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico, acconsentendo invece l’ampliamento del distributore con metano in virtù della deroga prevista dall’art. 4, comma 1, lett. c), DM 24 maggio 2002, ove sussistessero le condizioni tecniche ivi stabilite.
Con provvedimento del 16 settembre 2024 il Direttore dello Sportello Carburanti ha rigettato l’istanza di potenziamento, recependo le conclusioni del parere PAU del 14 novembre 2023.
OL ha impugnato la predetta decisione innanzi al Tar Lazio, il quale, con sentenza n. 23306/2024, lo ha accolto per difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando come la PA non avesse riscontrato le puntuali osservazioni procedimentali formulate dalla società, né avesse instaurato il necessario contraddittorio interno alla conferenza di servizi.
Con nota prot. n. QH/2292 del 13.01.2025, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive, direzione SUAP, ha chiesto al Dipartimento PAU di riformulare il provvedimento secondo quanto statuito dal Tribunale con la suddetta sentenza, ed in particolare fornendo esplicito “ riscontro alle osservazioni procedimentali formulate dalla istante e trasmesse dallo scrivente ufficio con nota prot. n. QH/217 del 03/01/2024 e successiva nota prot. n. QH/37300 del 27/05/2024 ”.
Il Dipartimento PAU ha quindi adottato un nuovo provvedimento in data 3 settembre 2025, con cui ha riaffermato l’asserita inammissibilità della domanda di potenziamento con GPL, riscontrando puntualmente le osservazioni proposte dall’odierno ricorrente e giungendo alla conclusione che “ l’area dell’impianto rientra tra le ubicazioni vietate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 ”.
Il SUAP, con provvedimento prot. QH/2025/0070013 del primo ottobre 2025, ha rigettato nuovamente l’istanza, ritenendo il nuovo provvedimento del Dipartimento PAU sostanzialmente vincolante.
A seguito di istanza di accesso, la deducente ha preso visione di tutti i documenti a fondamento del parere negativo in data 21 ottobre 2025.
Con il ricorso in esame notificato in data 27 novembre 2025 ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del predetto provvedimento di diniego del primo ottobre 2025.
A sostegno della propria domanda ha formulato i motivi sintetizzati come segue.
- “1) Violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis L. 241/1990 – Difetto di istruttoria e motivazione – Omessa riedizione effettiva del potere – Violazione del contraddittorio procedimentale – Motivazione meramente apparente ”: la Direzione SUAP, anziché riaprire effettivamente il procedimento, si sarebbe limitata a sollecitare un nuovo parere al Dipartimento PAU, ed a recepirne integralmente le conclusioni, senza alcun vaglio critico e senza svolgere una autonoma valutazione circa l’ammissibilità dell’istanza. Non sarebbe stato comunicato il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990. Sarebbe stata ribadita la scelta negativa senza alcun confronto dialogico con l’istante;
- “2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 24 ottobre 2003 n. 340. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lvo n. 32/98 e dell’art. 10, comma 1-bis, della LR n. 8/2001. Erronea interpretazione degli artt. 83 e 85 delle NTA del PRG di Roma. Violazione del Piano Carburanti comunale (DCS n. 26/2008). Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, sproporzione e sviamento di potere ”: la destinazione verde pubblico ritenuta dirimente dal provvedimento impugnato per negare l’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto, rimarrebbe allo stato meramente potenziale, né si sarebbe tradotta in un effettivo assetto dei luoghi. Secondo la prospettazione del ricorrente, “ quando il legislatore intende riferirsi alle zone urbanistiche tecniche, richiama espressamente le zone omogenee o le zone di completamento e di espansione; solo nella lettera c) utilizza l’espressione «aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico», che presuppone una destinazione effettivamente attuata a verde pubblico, con attrezzature e fruizione da parte dell’utenza. L’aggettivo ovunque ubicate conferma, dunque, che il focus non è sul tipo di zona di PRG, ma sulla presenza effettiva di un’area attrezzata a verde pubblico ”. Inoltre il DPR 340/2003 si applicherebbe, ai sensi dell’art. 1, agli impianti di nuova realizzazione ai quali sono equiparati quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 metri cubi laddove la capacità complessiva sarebbe quella dei serbatoi di GPL e non quella dell’intero impianto carburanti. Nel caso di specie, poiché la capacità del serbatoio GPL progettato sarebbe limitata a 30 metri cubi, non si supererebbe la soglia indicata dalla norma che non sarebbe applicabile. Ancora, l’area in esame sarebbe di fatto sottratta alla destinazione a Verde Pubblico per effetto della presenza dell’impianto carburanti già realizzato. Ciò che rileva sarebbero le caratteristiche fattuali dell’area e non la destinazione urbanistica di PRG. L’area non sarebbe effettivamente destinata e attrezzata a verde pubblico. La posizione espressa dai Vigili del Fuoco sarebbe stata indotta dalla rappresentazione della destinazione di PRG fornita dal PAU, e non da una autonoma rivalutazione tecnica dei rischi. Il riferimento al raggio di 200 metri nel quale ricadrebbero aree destinate a verde pubblico e servizi pubblici, scuole, attrezzature religiose e porzioni della Riserva naturale Valle dei Casali, sarebbe del tutto estraneo alla disciplina delle distanze di sicurezza prevista dal D.P.R. 340/2003 che contempla valori sensibilmente inferiori nell’ordine massimo di 45 metri dall’elemento pericoloso.
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Ha sostenuto che il giudicato sarebbe stato correttamente eseguito, poiché il PAU avrebbe riscontrato, seppur negativamente, le osservazioni procedimentali formulate da OL. L’Ufficio avrebbe correttamente dedotto che la fattispecie in esame rientrerebbe nel campo di applicazione del DPR 340/2003, trattandosi della realizzazione di un “ nuovo impianto ” GPL atteso che l’impianto già in esercizio era un impianto di distribuzione carburanti. Rileverebbe la destinazione urbanistica a verde pubblico e non l’uso concreto o contingente delle aree. Se il D.P.R. n. 340/2003 si riferisse esclusivamente alla destinazione d’uso effettiva dell’area e non a quella urbanistica, si creerebbe il paradosso per cui in un’area destinata a verde pubblico dal Piano Regolatore Generale, e non ricadente tra le localizzazioni precluse indicate al Titolo II, par. 2, lett. b) e lett. g) del Regolamento Carburanti, risulterebbe vietata la realizzazione di un nuovo impianto che commercializzi anche il prodotto GPL, mentre sarebbe invece consentito il potenziamento con GPL di un impianto già esistente. Infine, nel raggio di 200 metri dagli elementi pericolosi dell’impianto GPL ricadrebbero ulteriori aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, alcune delle quali destinate a servizi per l’istruzione di base e attrezzature religiose, nonché parte della Riserva Naturale Regionale Valle dei Casali.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
2. Si procede con lo scrutinio del merito del ricorso, che è fondato nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Le censure, per la loro trasversalità, possono essere esaminate congiuntamente.
3. Il provvedimento SUAP prot. QH/2025/0070013 del primo ottobre 2025 adottato ai sensi dell’art. 14 bis comma 5 della legge 241/1990, oggetto del presente gravame, con cui è stato comunicato l’esito negativo della Conferenza dei servizi e il conseguente rigetto dell’istanza di potenziamento per quanto riguarda il solo prodotto GPL, è fondato sul preliminare provvedimento del PAU del 3 settembre 2025 che, riscontrando le osservazioni sollevate da OL, ha affermato che “ l’area dell’impianto rientra tra le ubicazioni vietate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340”, dunque nelle aree “destinate a verde pubblico ”.
Va anzitutto osservato che è infondata la censura di parte ricorrente, secondo la quale tale normativa non si applicherebbe all’ampliamento del proprio impianto, poiché quest’ultimo non trattava in origine il GPL, con la conseguenza che, introducendolo, esso deve considerarsi nuovo ai fini dell’osservanza della normativa di sicurezza, fino a oggi non ancora applicata.
4. Dirimente, quindi, ai fini che occupano, è stabilire cosa si intende per “ aree destinate a verde pubblico, ovunque ubicate ”.
La ricorrente sostiene che l’art. 3, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 340/2003 – avrebbe inteso vietare l’installazione degli impianti GPL esclusivamente nelle aree effettivamente utilizzate a verde pubblico e non in via generale alle aree per le quali lo strumento urbanistico attribuisce la destinazione urbanistica di verde pubblico. La locuzione “ ovunque ubicate ” confermerebbe, dunque, che il focus non sarebbe sul tipo di zona di PRG, ma sulla presenza effettiva di un’area attrezzata a verde pubblico.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, invece, il citato d.P.R. avrebbe voluto escludere le aree con destinazione urbanistica a verde pubblico indipendentemente dalla loro localizzazione nel territorio comunale, trattandosi di fatto di una destinazione urbanistica che potrebbe ospitare parchi attrezzati o aree a verde naturale dove potrebbe aumentare il rischio di danni in caso di incendi.
Il Tribunale reputa corretta la prima soluzione, sia per un argomento testuale (non avrebbe alcun senso specificare che le zone a verde possono essere ubicate “ovunque”, se con ciò ci si intendesse riferire alla mera zonizzazione), sia per un argomento logico ( la finalità della normativa è estranea a considerazioni urbanistiche, sicché l’insediamento dell’impianto è vietato nelle aree verdi non perché esse sono solo potenzialmente destinate a tale uso, ma esclusivamente perché il verde, in quanto già presente, incrementa il rischio di incendio).
Di ciò si trae conferma dal quadro normativo, in forza del quale si deve affermare che se il citato d.P.R. perseguisse una finalità urbanistica, esso sarebbe illegittimo, con la conseguenza che l’interpretazione di tale regolamento va compiuta alla luce della necessità di preservare la sicurezza, ove vi sia in concreto un pericolo di compromissione di essa.
5. Orbene, il Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 - rubricato “ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ” – all’art. 2 comma 1 bis dispone che:
“ La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A ”.
Il D.P.R. 340/2003 – rubricato “ Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione ” – che ha come obiettivo la “ prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ”, all’art. 3 prevede che:
“ 1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo ”.
Anche il D.M. del 24 maggio 2002 - rubricato “ Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione ” – all’art. 4 comma 1 lett. c) prevede che gli impianti de quibus non possono sorgere “ nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico ”. Il successivo comma 3 prevede poi specifiche deroghe ai divieti di localizzazione — stabilendo in particolare che “ il divieto di cui al precedente comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas, qualora gli strumenti urbanistici comunali consentano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico ”.
Dette disposizioni, che costituiscono fonti secondarie dell’ordinamento giuridico, non possono contrastare con la norma di legge che, invece, prevede che gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere situati ovunque.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa consolidata, qui condivisa, ha espressamente affermato che la normativa primaria appena ricordata si applica agli impianti di GPL, in quanto impianti di carburante, e ha specificato con riguardo a questi ultimi che “ la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti - senza distinzione tra la natura del carburante erogato (benzina, gasolio, GPL o metano) - non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde pubblico, attrezzato oppure a zona agricola; infatti, l'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, costituendo la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici ” (T.A.R. Palermo Sicilia n. 1553/2013).
Pertanto, i predetti divieti posti da norme secondarie vanno letti alla luce del perseguimento della finalità della sicurezza pubblica e non anche della zonizzazione.
6. Nel caso di specie, il PRG vigente classifica l’area in esame all’interno del sistema dei servizi e delle infrastrutture, con destinazione verde pubblico e servizi pubblici di livello locale.
E’ pacifico tra le parti che la destinazione a verde pubblico, ritenuta dirimente dal provvedimento impugnato per negare l’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto, è rimasta meramente potenziale e non si è ancora tradotta in un effettivo assetto dei luoghi.
Osserva il Collegio che il DPR n. 340/2003 - come peraltro anche il D.M. 24 maggio 2002 - è norma di settore antincendio, emanata dal Ministero dell’Interno. Non interviene sulla conformità urbanistica delle opere, né ridisegna le destinazioni del PRG, atteso che la sua funzione è quella di disciplinare requisiti tecnici, distanze di sicurezza, condizioni di ubicazione degli impianti GPL ai fini della prevenzione incendi, e non anche quella di occuparsi della zonizzazione.
Per di più detta norma utilizza l’espressione “ aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico ”, che presuppone una destinazione effettivamente attuata a verde pubblico, con attrezzature e fruizione da parte dell’utenza.
Invero, l’aggettivo ovunque ubicate conferma che il focus non è sul tipo di zona di PRG, ma sulla presenza effettiva di un’area attrezzata a verde pubblico, con le caratteristiche tipiche di fruizione da parte dell’utenza, che rendono l’insediamento di impianti GPL non desiderabile per ragioni di sicurezza.
7. E’ quindi possibile affermare che:
- ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.lvo n. 32/1998 e dell’art. 10, comma 1-bis, della LR 8/2001, la localizzazione di un impianto carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e non richiede variante al PRG;
- la localizzazione è ammissibile anche in componenti di PRG le cui NTA non prevedano espressamente la destinazione impianti carburanti, purché conforme al Regolamento Carburanti, senza necessità di una variante urbanistica, per il principio di adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni della normativa di settore;
- l’area, nella sua concreta configurazione attuale, non è ancora destinata a verde pubblico, e non è perciò riconducibile al divieto di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 340/2003, fermo restando che lo stesso d.P.R. regola il caso, ben possibile, che la destinazione a verde sia attuata, con effetti opponibili all’attuale impianto. Invero, l’art. 4 del predetto d.P.R. al comma 2 dispone che: “ L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa ”.
Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento gravato sia stato adottato in violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 24 ottobre 2003 n. 340, nonché dell’art. 2, comma 1-bis, d.lvo n. 32/98 e dell’art. 10, comma 1-bis, della LR n. 8/2001.
Ogni altra censura non specificamente trattata è assorbita per ragioni di economia processuale.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per l’effetto il provvedimento del Dipartimento Attività Economico Produttive – Sportello Carburanti prot. QH/2025/0070013 del primo ottobre 2025 ed il parere del Dipartimento Programmazione Urbanistica prot. QF/2025/ 0124131 del 3 settembre 2025 devono essere annullati.
9. Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Dipartimento Attività Economico Produttive – Sportello Carburanti prot. QH/2025/0070013 del primo ottobre 2025 ed il parere del Dipartimento Programmazione Urbanistica prot. QF/2025/ 0124131 del 3 settembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
AN ER, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AN ER | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO