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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2486/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2486/2024 tra Parte_1
[...] e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. FREDDI FABIO che precisa le conclusioni come da atto di citazione e Parte_1 da pri ter comma 1 n. 1 c.p.c. l'avv. Freddi rappresenta che la parte opposta solo con le note conclusive ha dichiarato di voler rinunciare al decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Firenze e che la parte opponente ha contestato la legittimazione o meglio la titolarità del credito in capo alla parte opposta di talchè la rinuncia neppure sarebbe efficace. Per 'avv. ISIDORI GIADA, oggi sostituito dall'avv. Laura Macini che precisa CP_1 CP_1 le conclusioni come da note conclusive e contesta le odierne deduzioni Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2486/2024 promossa da: (C.F. , Parte_1 C.F._1 v. FR opponente contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 ID opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1794 pronunciato dal Trib ta 23.09.2024 su istanza di
[...] con il quale gli veniva ingiunto, nella qualità di fideiussore, il pagamento della somma CP_1 23.031,00, oltre interessi e spese, in forza dei contratti di locazione finanziaria n. 309613, n. n. 309609, n. 309541 sottoscritti dalla con la Mercantile Leasing S.p.a. A Controparte_2 fondamento della opposizione eccepiva: A) arità del credito in capo alla opposta in difetto di prova della cessione intervenuta tra Mercantile Leasing S.p.a. e dapprima e tra CP_3 ed Eclipse 1 S.r.l. poi;
B) la prescrizione del credito in di terruttivi della CP_3 prescrizione in data antecedente al 23.03.2022, data in cui la opposta aveva comunicato la avvenuta cessione dei crediti;
C) la violazione del divieto del ne bis in ideìm avendo la cedente chiesto ed ottenuto per i medesimi crediti il decreto ingiuntivo n. 4490/2007 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.08.2007. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, per la causali di cui in narrativa: A) in via preliminare nel rito: disattendere l'eventuale richiesta, ex adverso proposta, di concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto;
B) in via principale nel merito: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o inesistenza e/o invalidità dell'asserito credito vantato dalla nei confronti del sig. per le causali e le eccezioni Controparte_1 Parte_1 processuali di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo n. 702/2024 del 23/09/2024 - R.G. n. 1794/2024 - emesso dal Tribunale di Macerata, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Canullo, e notificato il 17.10.2024, tenendo indenne l'attore-opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite (competenze ed onorari del presente procedimento), così come previste dal D.M. n.
pagina 2 di 4 55/2014 e successive modifiche come per legge, nei confronti del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”; Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione eccependo: A) che la prescrizione era stata utilmente interrotta con raccomandata in data 06.05.2015; B) che non vi era prova della definitività del decreto ingiuntivo n. 4490/2007 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.08.2007 nei confronti dell'opponente; C) che gli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, unitamente al possesso degli originali dei contratti di locazione finanziaria erano idonei a provare la titolarità dei crediti in capo ad essa opposta. Quindi, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte.“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; Nel merito: - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte e documentate, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 223,031,00 o della diversa somma che rso di causa o che risulterà
[...] oltre a interessi convenzionali dal 05.12.2013, nei limiti del tasso soglia, al saldo effettivo;
In ogni caso, - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.- in via subordinata, La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025.
Diritto
L'accoglimento dell'opposizione può essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulle questioni logicamente preliminari che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c.. Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, l'opposizione può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (principio affermato Cass. S.U. 8 maggio 2014 n. 9936, ribadito da Cass. 11 maggio 2018 n. 11458 e poi, ma solo con riferimento alle questioni pregiudiziali di rito, di recente temperato da Cass. 26 novembre 2019 n. 30745) Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. Ciò posto, l'opponente ha contestato la domanda di pagamento eccependo, tra l'altro, la duplicazione dei titoli esecutivi deducendo e provando, in particolare, che per i medesimi crediti la Mercantile Leasing S.p.a. – originaria titolare del credito- , aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4490/2007 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.08.2007 divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine di legge (v. doc. 3 e 4 allegati alla memoria ex art 171 ter comma 1 n. 2 c.p.c. Il motivo di opposizione è fondato Come è noto, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista
pagina 3 di 4 l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo» (v. cass. 2025 n. 13612) Nella specie non risulta allegato né tanto meno documentato un interesse della cessionaria a procurarsi un nuovo titolo esecutivo. La mancata conoscenza dell'esistenza dell'ingiunzione emessa dal Tribunale di Firenze è circostanza meramente allegata - peraltro solo con le note ex art 127 ter c.p.c. depositate in data 23.09.2025 con le quali la parte opposta ha dichiarato di non voler aderire alla proposta ex art 185 bis c.p.c. formulata alla prima udienza del 28.05.2025 - al pari dell'asserito impossibilità di procurarsi l'originale del titolo non risultando documentata né una pregressa richiesta rivolta alla cedente né il deposito di una denuncia di smarrimento che potrebbe legittimare una istanza ex art 476 c.p.c. Alcun rilievo può essere attribuito ai fini della presente decisione alla rinuncia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze allegata dalla opposta solo con le note depositate in data 23.09.2025 atteso che per le ragioni sopra esposte l'azione si è consumata. Ne consegue che all'accoglimento della opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita per tutte le fasi avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052.00 per compenso, oltre rimborso delle spese vive per il contributo unificato e l'iscrizione a ruolo, rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. IO Freddi dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2486/2024 tra Parte_1
[...] e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. FREDDI FABIO che precisa le conclusioni come da atto di citazione e Parte_1 da pri ter comma 1 n. 1 c.p.c. l'avv. Freddi rappresenta che la parte opposta solo con le note conclusive ha dichiarato di voler rinunciare al decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Firenze e che la parte opponente ha contestato la legittimazione o meglio la titolarità del credito in capo alla parte opposta di talchè la rinuncia neppure sarebbe efficace. Per 'avv. ISIDORI GIADA, oggi sostituito dall'avv. Laura Macini che precisa CP_1 CP_1 le conclusioni come da note conclusive e contesta le odierne deduzioni Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2486/2024 promossa da: (C.F. , Parte_1 C.F._1 v. FR opponente contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 ID opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1794 pronunciato dal Trib ta 23.09.2024 su istanza di
[...] con il quale gli veniva ingiunto, nella qualità di fideiussore, il pagamento della somma CP_1 23.031,00, oltre interessi e spese, in forza dei contratti di locazione finanziaria n. 309613, n. n. 309609, n. 309541 sottoscritti dalla con la Mercantile Leasing S.p.a. A Controparte_2 fondamento della opposizione eccepiva: A) arità del credito in capo alla opposta in difetto di prova della cessione intervenuta tra Mercantile Leasing S.p.a. e dapprima e tra CP_3 ed Eclipse 1 S.r.l. poi;
B) la prescrizione del credito in di terruttivi della CP_3 prescrizione in data antecedente al 23.03.2022, data in cui la opposta aveva comunicato la avvenuta cessione dei crediti;
C) la violazione del divieto del ne bis in ideìm avendo la cedente chiesto ed ottenuto per i medesimi crediti il decreto ingiuntivo n. 4490/2007 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.08.2007. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, per la causali di cui in narrativa: A) in via preliminare nel rito: disattendere l'eventuale richiesta, ex adverso proposta, di concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto;
B) in via principale nel merito: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o inesistenza e/o invalidità dell'asserito credito vantato dalla nei confronti del sig. per le causali e le eccezioni Controparte_1 Parte_1 processuali di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo n. 702/2024 del 23/09/2024 - R.G. n. 1794/2024 - emesso dal Tribunale di Macerata, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Canullo, e notificato il 17.10.2024, tenendo indenne l'attore-opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite (competenze ed onorari del presente procedimento), così come previste dal D.M. n.
pagina 2 di 4 55/2014 e successive modifiche come per legge, nei confronti del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”; Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione eccependo: A) che la prescrizione era stata utilmente interrotta con raccomandata in data 06.05.2015; B) che non vi era prova della definitività del decreto ingiuntivo n. 4490/2007 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.08.2007 nei confronti dell'opponente; C) che gli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, unitamente al possesso degli originali dei contratti di locazione finanziaria erano idonei a provare la titolarità dei crediti in capo ad essa opposta. Quindi, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte.“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; Nel merito: - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte e documentate, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 223,031,00 o della diversa somma che rso di causa o che risulterà
[...] oltre a interessi convenzionali dal 05.12.2013, nei limiti del tasso soglia, al saldo effettivo;
In ogni caso, - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.- in via subordinata, La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025.
Diritto
L'accoglimento dell'opposizione può essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulle questioni logicamente preliminari che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c.. Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, l'opposizione può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (principio affermato Cass. S.U. 8 maggio 2014 n. 9936, ribadito da Cass. 11 maggio 2018 n. 11458 e poi, ma solo con riferimento alle questioni pregiudiziali di rito, di recente temperato da Cass. 26 novembre 2019 n. 30745) Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. Ciò posto, l'opponente ha contestato la domanda di pagamento eccependo, tra l'altro, la duplicazione dei titoli esecutivi deducendo e provando, in particolare, che per i medesimi crediti la Mercantile Leasing S.p.a. – originaria titolare del credito- , aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4490/2007 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22.08.2007 divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine di legge (v. doc. 3 e 4 allegati alla memoria ex art 171 ter comma 1 n. 2 c.p.c. Il motivo di opposizione è fondato Come è noto, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista
pagina 3 di 4 l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo» (v. cass. 2025 n. 13612) Nella specie non risulta allegato né tanto meno documentato un interesse della cessionaria a procurarsi un nuovo titolo esecutivo. La mancata conoscenza dell'esistenza dell'ingiunzione emessa dal Tribunale di Firenze è circostanza meramente allegata - peraltro solo con le note ex art 127 ter c.p.c. depositate in data 23.09.2025 con le quali la parte opposta ha dichiarato di non voler aderire alla proposta ex art 185 bis c.p.c. formulata alla prima udienza del 28.05.2025 - al pari dell'asserito impossibilità di procurarsi l'originale del titolo non risultando documentata né una pregressa richiesta rivolta alla cedente né il deposito di una denuncia di smarrimento che potrebbe legittimare una istanza ex art 476 c.p.c. Alcun rilievo può essere attribuito ai fini della presente decisione alla rinuncia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze allegata dalla opposta solo con le note depositate in data 23.09.2025 atteso che per le ragioni sopra esposte l'azione si è consumata. Ne consegue che all'accoglimento della opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita per tutte le fasi avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052.00 per compenso, oltre rimborso delle spese vive per il contributo unificato e l'iscrizione a ruolo, rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. IO Freddi dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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