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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360507D20210002309 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
parte ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 gennaio 2025 la Resistente_1 spa notificava all'avv. Ricorrente_1 l'ingiunzione di pagamento n. 0360507D20210002309 di €.478,03 a titolo di contributo “Difesa Idraulica Terreni e difesa Idraulica fabbricati” dovuto, per l'anno 2016 al Associazione_1, subentrato al Consorzio_1 e Tara.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 168/2025 il contribuente impugnava la predetta ingiunzione per i seguenti motivi:
1) “Violazione art. 7, I comma, Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del Contribuente)”;
2) “Violazione art.860 e Violazione art. 10, 11 RD n. 215/1933. Violazione art.17 e 18 L. Regionale n. 4 del 13/03/2018”;
3) Resistevano la Resistente_1 e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'atto impugnato richiama la precedente intimazione (in realtà, un sollecito) n. 0360505D20210002309 notificato a mani proprie il 10.3.2021, del seguente contenuto:
< fonte legislativa nell'art.860 c.c., negli artt. 11 e 59 del R.D. n 215/1933 e nelle leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012. Detto contributo è calcolato secondo il Piano di Classifica per il riparto provvisorio degli oneri, approvato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n.363 del 22.10.2012, affisso presso l'albo pretorio di tutti i comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della giunta Regionale n. 1146 del 18.6.2013 pubblicata sul B.U.R.P. n 93 del 9.7.2013.
Il Piano di Classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica agli immobili ricadenti nelle Unità Territoriali Omogenee o Centri di Costo denominate “Fiumicello”, “Stornara e Nominativo_1” e
“Taranto Orientale” in cui è stato suddiviso il comprensorio consortile e prevede l'utilizzazione di parametri tecnici ed economici (indici) che definiscono il beneficio di difesa idraulica.
Il contributo di bonifica cod. 630 in argomento è stato elaborato secondo le Linee Guida per il Piano di riparto predisposte dalla Regione Puglia ed approvate con deliberazione di G.R. n.1150 del 18.6.2013. Il
Piano di riparto per l'anno 2016 è stato adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 18.3.2019 sulla scorta dei dati del bilancio consuntivo del Consorzio per l'anno 2016 nell'importo complessivo di Euro 928.029,00.
Il contributo richiesto è destinato all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di bonifica (canali di scolo) e alle spese di funzionamento dei centri di costo>>.
Dunque, si tratta di atti (che devono presumersi) conosciuti dal ricorrente (perché pubblicati in albi ufficiali) e che non v'era alcuna esigenza che venissero allegati né al sollecito né all'intimazione impugnata, motivate, legittimamente, per relationem (cfr, in fattispecie analoga, Cass. 35343/2022).
In conclusione, il ricorrente era in possesso di tutti gli elementi necessari per la individuazione dei criteri per la determinazione dei contributi a lui richiesti.
Il secondo motivo è fondato.
Nel merito, la Corte osserva che come è noto, il tributo 630 è ricollegabile per Legge e per Statuto del
Consorzio all'effettivo beneficio che il fondo riceve dall'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.
Secondo il costante insegnamento della Cassazione (ex multis, sent. nn. 22176/2023 – 24006/2014 –
17066/2010), l'inserimento del terreno nel Piano di Classifica determina l'inversione dell'onere della prova dell'effettivo beneficio fondiario, nel senso appunto che dovrà essere il contribuente a provare che la sua proprietà non ha tratto alcun effettivo beneficio dall'attività consortile.
Nella specie, la ricorrente ha richiamato una perizia del dott. Nominativo_2 dalla quale emerge quanto segue:
Gli immobili ispezionati sono ubicati nel Comune di Grottaglie (fabbricati ad uso residenziale e depositi nel centro abitato;
terreni in località Cultura - Fgg. 53-60 е Мontecastro - Fg. 46), tutti ricadenti nell'Area
Territoriale Omogenea "Taranto Orientale" del comprensorio consortile.
In particolare, i terreni - i cui identificativi catastali sono riportati in premessa - sono riuniti in due distinti corpi fondiari di forma irregolare, estesi complessivamente Hа 19.42.50, di cui Ha 0.31.14 (p.lle
206-208-212-214 del Fg. 53 e p.lla 26 del Fg. 60) di proprietà dell'Società_1 SpA a seguito di esproprio ma ancora in carico al committente per inevasa voltura catastale.
Di giacitura pianeggiante, sono costituiti da substrato di natura calcarea e tessitura di medio impasto, con franco di coltivazione di buona profondità e fertilità naturale. Si tratta di terreni a destinazione agricola, essendo coltivati ad olivo, vite per uva da tavola e specie cerealicole o leguminose.
Sui terreni in esame risultano del tutto assenti opere di bonifica propriamente definibili ai sensi dell'art. 1 -
2° comma del Regio Decreto 13.02.1933 n. 215, secondo cui "le opere di bonifica sono quelle che compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo".
Non si rinvengono, infatti, canali di scolo o di raccolta e deflusso di acque in eccesso, né opere di drenaggio o similari, assimilabili ad interventi di bonifica o di sistemazione idraulico-agraria, cosi come definiti nel suddetto Regio Decreto.
D'altronde, i terreni aziendali e l'area in cui essi ricadono hanno caratteristiche orografiche, morfologiche e geopedologiche che escludono situazioni contemplate nella norma citata ma, soprattutto, non sono stati oggetto di radicali trasformazioni dell'ordinamento produttivo;
l'introduzione ormai consolidata da decenni - di oliveti intensivi e di colture a più alto reddito (vigneti e frutteti) è stata, invece, possibile grazie alle opere di miglioramento fondiario ed irrigue realizzate in proprio dal committente e da altri imprenditori su fondi limitrofi della zona.
I soli corsi d'acqua naturali esistenti nell'area sono, comunque, esterni ai corpi fondiari di proprietà del committente e versano in pessime condizioni di manutenzione da oltre un decennio, essendo invasi da detriti, abbondanti sedimenti di terreno e vegetazione arbustiva e palustre di sviluppo pluriennale, che ne intasano gli alvei impedendo il regolare deflusso delle acque.
Si tratta, in particolare:
a) del canale "Sessolo", per lunghi tratti con presenza diffusa di terra, detriti e pietrame nell'alveo e vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva perenne anche lungo le sponde arginali, che scorre ad
Ovest del corpo fondiario in località "Cultura" (Fgg. 53 e 60), ad una distanza variabile da 140 a ben 770 metri, a significare l'assoluta ininfluenza dal punto di vista della difesa idraulica dello stesso e l'insussistenza di un qualsivoglia vantaggio o beneficio tratto dal terreno e dalle colture (ortofoto digitale
SIT Puglia dell'area e foto nn. 1-2-3);
b) di corsi d'acqua episodici ed obliterati (affluenti) che scorrono a Nord di entrambi i corpi fondiari (in località "Cultura" e "Montecastro"), per poi affluire in direzione Sud-Ovest nel suddetto canale "Sessolo", i cui alvei sono intasati da terreno sedimentato negli anni e vegetazione spontanea (ortofoto digitale SIT Puglia dell'area e foto nn. 4-5-6).
La situazione di fatto in cui versano i terreni del committente escludono agli stessi derivi alcun vantaggio diretto e anche indiretto, generato dalle opere consortili>>.
Il CTP ha così concluso:
< terreni e ai fabbricati del committente dalla presenza della rete idrografica consortile.
La sua localizzazione esterna ai terreni ed ancor più lo stato di degrado ultradecennale in cui essa versa impediscono un concreto vantaggio agli stessi costituito da una corretta ed efficiente regimazione delle acque che li preservino da allagamenti e ristagni idrici, così come stabilito dall'art.18, comma 5, della
Legge Regionale Puglia n. 4/2012.
Peraltro, nemmeno un concreto vantaggio economico diretto e specifico può configurarsi, in termini di incremento o conservazione del valore fondiario di tali immobili, per la mera esistenza della rete consortile.
Anzi, il suo stato di manutenzione fortemente degradato, la sua scarsa efficienza funzionale, in situazioni di abbondanti precipitazioni piovose, possono diventare causa di esondazioni di acque meteoriche con conseguenti allagamenti e danni a terreni e colture.
Ne deriva che gli immobili del committente sono solamente ricompresi nel comprensorio consortile e che tale semplice ricomprensione non può da sola significare l'esistenza, in favore dei medesimi, di benefici diretti, effettivi e concreti, derivanti dalla esecuzione e/o dalla gestione delle opere in questione>>.
Orbene, nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, ove anche giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (x multis, Cass.
33503/2018). La perizia, tuttavia, prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell'amministrazione, ha contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico (sent. cit.).
Rileva la Corte che il Consorzio non ha efficacemente contrastato le risultanze dell'elaborato redatto dal consulente della ricorrente, con argomentazioni esaustive e convincenti, ma si è limitato ad affermare che le opere di manutenzione vengono effettuate, senza, tuttavia, indicare quali lavori (e quando) sarebbero stati effettuati e, soprattutto, perché mai non corrisponderebbero alla reale situazione dei luoghi la descrizione offerta dal dott. Nominativo_2.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di merito difformi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360507D20210002309 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
parte ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 gennaio 2025 la Resistente_1 spa notificava all'avv. Ricorrente_1 l'ingiunzione di pagamento n. 0360507D20210002309 di €.478,03 a titolo di contributo “Difesa Idraulica Terreni e difesa Idraulica fabbricati” dovuto, per l'anno 2016 al Associazione_1, subentrato al Consorzio_1 e Tara.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 168/2025 il contribuente impugnava la predetta ingiunzione per i seguenti motivi:
1) “Violazione art. 7, I comma, Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del Contribuente)”;
2) “Violazione art.860 e Violazione art. 10, 11 RD n. 215/1933. Violazione art.17 e 18 L. Regionale n. 4 del 13/03/2018”;
3) Resistevano la Resistente_1 e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'atto impugnato richiama la precedente intimazione (in realtà, un sollecito) n. 0360505D20210002309 notificato a mani proprie il 10.3.2021, del seguente contenuto:
< fonte legislativa nell'art.860 c.c., negli artt. 11 e 59 del R.D. n 215/1933 e nelle leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012. Detto contributo è calcolato secondo il Piano di Classifica per il riparto provvisorio degli oneri, approvato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n.363 del 22.10.2012, affisso presso l'albo pretorio di tutti i comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della giunta Regionale n. 1146 del 18.6.2013 pubblicata sul B.U.R.P. n 93 del 9.7.2013.
Il Piano di Classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica agli immobili ricadenti nelle Unità Territoriali Omogenee o Centri di Costo denominate “Fiumicello”, “Stornara e Nominativo_1” e
“Taranto Orientale” in cui è stato suddiviso il comprensorio consortile e prevede l'utilizzazione di parametri tecnici ed economici (indici) che definiscono il beneficio di difesa idraulica.
Il contributo di bonifica cod. 630 in argomento è stato elaborato secondo le Linee Guida per il Piano di riparto predisposte dalla Regione Puglia ed approvate con deliberazione di G.R. n.1150 del 18.6.2013. Il
Piano di riparto per l'anno 2016 è stato adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 18.3.2019 sulla scorta dei dati del bilancio consuntivo del Consorzio per l'anno 2016 nell'importo complessivo di Euro 928.029,00.
Il contributo richiesto è destinato all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di bonifica (canali di scolo) e alle spese di funzionamento dei centri di costo>>.
Dunque, si tratta di atti (che devono presumersi) conosciuti dal ricorrente (perché pubblicati in albi ufficiali) e che non v'era alcuna esigenza che venissero allegati né al sollecito né all'intimazione impugnata, motivate, legittimamente, per relationem (cfr, in fattispecie analoga, Cass. 35343/2022).
In conclusione, il ricorrente era in possesso di tutti gli elementi necessari per la individuazione dei criteri per la determinazione dei contributi a lui richiesti.
Il secondo motivo è fondato.
Nel merito, la Corte osserva che come è noto, il tributo 630 è ricollegabile per Legge e per Statuto del
Consorzio all'effettivo beneficio che il fondo riceve dall'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.
Secondo il costante insegnamento della Cassazione (ex multis, sent. nn. 22176/2023 – 24006/2014 –
17066/2010), l'inserimento del terreno nel Piano di Classifica determina l'inversione dell'onere della prova dell'effettivo beneficio fondiario, nel senso appunto che dovrà essere il contribuente a provare che la sua proprietà non ha tratto alcun effettivo beneficio dall'attività consortile.
Nella specie, la ricorrente ha richiamato una perizia del dott. Nominativo_2 dalla quale emerge quanto segue:
Gli immobili ispezionati sono ubicati nel Comune di Grottaglie (fabbricati ad uso residenziale e depositi nel centro abitato;
terreni in località Cultura - Fgg. 53-60 е Мontecastro - Fg. 46), tutti ricadenti nell'Area
Territoriale Omogenea "Taranto Orientale" del comprensorio consortile.
In particolare, i terreni - i cui identificativi catastali sono riportati in premessa - sono riuniti in due distinti corpi fondiari di forma irregolare, estesi complessivamente Hа 19.42.50, di cui Ha 0.31.14 (p.lle
206-208-212-214 del Fg. 53 e p.lla 26 del Fg. 60) di proprietà dell'Società_1 SpA a seguito di esproprio ma ancora in carico al committente per inevasa voltura catastale.
Di giacitura pianeggiante, sono costituiti da substrato di natura calcarea e tessitura di medio impasto, con franco di coltivazione di buona profondità e fertilità naturale. Si tratta di terreni a destinazione agricola, essendo coltivati ad olivo, vite per uva da tavola e specie cerealicole o leguminose.
Sui terreni in esame risultano del tutto assenti opere di bonifica propriamente definibili ai sensi dell'art. 1 -
2° comma del Regio Decreto 13.02.1933 n. 215, secondo cui "le opere di bonifica sono quelle che compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo".
Non si rinvengono, infatti, canali di scolo o di raccolta e deflusso di acque in eccesso, né opere di drenaggio o similari, assimilabili ad interventi di bonifica o di sistemazione idraulico-agraria, cosi come definiti nel suddetto Regio Decreto.
D'altronde, i terreni aziendali e l'area in cui essi ricadono hanno caratteristiche orografiche, morfologiche e geopedologiche che escludono situazioni contemplate nella norma citata ma, soprattutto, non sono stati oggetto di radicali trasformazioni dell'ordinamento produttivo;
l'introduzione ormai consolidata da decenni - di oliveti intensivi e di colture a più alto reddito (vigneti e frutteti) è stata, invece, possibile grazie alle opere di miglioramento fondiario ed irrigue realizzate in proprio dal committente e da altri imprenditori su fondi limitrofi della zona.
I soli corsi d'acqua naturali esistenti nell'area sono, comunque, esterni ai corpi fondiari di proprietà del committente e versano in pessime condizioni di manutenzione da oltre un decennio, essendo invasi da detriti, abbondanti sedimenti di terreno e vegetazione arbustiva e palustre di sviluppo pluriennale, che ne intasano gli alvei impedendo il regolare deflusso delle acque.
Si tratta, in particolare:
a) del canale "Sessolo", per lunghi tratti con presenza diffusa di terra, detriti e pietrame nell'alveo e vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva perenne anche lungo le sponde arginali, che scorre ad
Ovest del corpo fondiario in località "Cultura" (Fgg. 53 e 60), ad una distanza variabile da 140 a ben 770 metri, a significare l'assoluta ininfluenza dal punto di vista della difesa idraulica dello stesso e l'insussistenza di un qualsivoglia vantaggio o beneficio tratto dal terreno e dalle colture (ortofoto digitale
SIT Puglia dell'area e foto nn. 1-2-3);
b) di corsi d'acqua episodici ed obliterati (affluenti) che scorrono a Nord di entrambi i corpi fondiari (in località "Cultura" e "Montecastro"), per poi affluire in direzione Sud-Ovest nel suddetto canale "Sessolo", i cui alvei sono intasati da terreno sedimentato negli anni e vegetazione spontanea (ortofoto digitale SIT Puglia dell'area e foto nn. 4-5-6).
La situazione di fatto in cui versano i terreni del committente escludono agli stessi derivi alcun vantaggio diretto e anche indiretto, generato dalle opere consortili>>.
Il CTP ha così concluso:
< terreni e ai fabbricati del committente dalla presenza della rete idrografica consortile.
La sua localizzazione esterna ai terreni ed ancor più lo stato di degrado ultradecennale in cui essa versa impediscono un concreto vantaggio agli stessi costituito da una corretta ed efficiente regimazione delle acque che li preservino da allagamenti e ristagni idrici, così come stabilito dall'art.18, comma 5, della
Legge Regionale Puglia n. 4/2012.
Peraltro, nemmeno un concreto vantaggio economico diretto e specifico può configurarsi, in termini di incremento o conservazione del valore fondiario di tali immobili, per la mera esistenza della rete consortile.
Anzi, il suo stato di manutenzione fortemente degradato, la sua scarsa efficienza funzionale, in situazioni di abbondanti precipitazioni piovose, possono diventare causa di esondazioni di acque meteoriche con conseguenti allagamenti e danni a terreni e colture.
Ne deriva che gli immobili del committente sono solamente ricompresi nel comprensorio consortile e che tale semplice ricomprensione non può da sola significare l'esistenza, in favore dei medesimi, di benefici diretti, effettivi e concreti, derivanti dalla esecuzione e/o dalla gestione delle opere in questione>>.
Orbene, nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, ove anche giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (x multis, Cass.
33503/2018). La perizia, tuttavia, prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell'amministrazione, ha contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico (sent. cit.).
Rileva la Corte che il Consorzio non ha efficacemente contrastato le risultanze dell'elaborato redatto dal consulente della ricorrente, con argomentazioni esaustive e convincenti, ma si è limitato ad affermare che le opere di manutenzione vengono effettuate, senza, tuttavia, indicare quali lavori (e quando) sarebbero stati effettuati e, soprattutto, perché mai non corrisponderebbero alla reale situazione dei luoghi la descrizione offerta dal dott. Nominativo_2.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di merito difformi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.