Articolo 8 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 7Articolo 9
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19 marzo 2004
Art. 8. 1. All' articolo 426 del codice civile , al primo comma , dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.».
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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