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19 marzo 2004
19 marzo 2004
Art. 8. 1. All' articolo 426 del codice civile , al primo comma , dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.».
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Parma, sentenza 04/08/2025, n. 843Provvedimento: […] al comma 1, che “le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate, quando non altrimenti previsto da diverse disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2004, secondo gli importi e avuto riguardo alle sanzioni accessorie di cui alla seguente tabella” (Tabella sanzioni pecuniarie e correlate sanzioni amministrative); […] 5 In ragione della stessa formulazione dell'art. 24 del regolamento comunale citato, nonché del richiamo all'art. 8 della legge regionale 6/2004 ed alla legge regionale n. 21/1984 che disciplina il procedimento sanzionatorio, secondo lo schema della legge statale n. 689/81, […]Leggi di più...
- sanzioni accessorie·
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