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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER RI presidente dott. Francesca Paola Claris Appiani giudice dott. AR AT giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3937/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Calvelli Francesco e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore
CREDITORE RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BREGOLA CP_1 C.F._1 NZ e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore
DEBITORE RECLAMATO
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_4
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per : CP_5
pagina 1 di 4 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, contrariisreiectis, accogliere, per i motivi sopra esposti, il presente reclamo e, per l'effetto, revocare e/o riformare totalmente l'ordinanza dello 09/10/2025 resa, nel procedimento n. 1569/2025 R.G.E.M., dal Tribunale di Pavia-sez. esec. mob., G.E. GOP Avv. Antonio Codega, disponendo l'estinzione dell'OPPOSIZIONE proposta da avverso gli atti di pignoramento CP_1 di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aventi nn. 07984202500003527/001 e 07984202500002758001.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per CP_1
“Per tali motivi di diritto e di fatto ci si oppone al reclamo cosi come proposto chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle parti, assieme alla documentazione prodotta, verranno esaminate se e/o nell'ordine in cui saranno ritenute utili alla decisione.
Il fatto storico e quello processuale sono ben riassunti nell'atto introduttivo del presente procedimento, al quale, sul punto, si fa rinvio (1).
Per quanto in questa sede interessa, è pacifico e/o documentato che:
- con ricorso iscritto al n.1569/2025 R.G.E.M., propose opposizione CP_1 ex art. 615, comma 2, c.p.c. – previa istanza – avverso gli atti di pignoramento di crediti i presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aventi nn. 07984202500003527/001 e 07984202500002758001, ritenendoli illegittimi;
- accolta provvisoriamente l'istanza cautelare, si costituì Controparte_6
, contestando la fondatezza delle pretese avversa
[...]
- nessuno comparve all'udienza del 16.09.2025 e il primo giudice rinviò, ex art. 631 c.p.c., all'udienza del 9.10.2025; perdurando l'inattività delle parti, con ordinanza emessa lo stesso giorno, così dispose: “G.E. visti gli artt. 631 comma 2 e 632 c.p.c., ritenuto che ne sussistano i requisiti di legge, verificata la regolare notifica alle parti costituite,
PQM
dichiara estinta la procedura esecutiva con conseguente cancellazione del pignoramento e liberazione del compendio pignorato autorizzandone la restituzione al debitore” (2);
Avverso tale ultimo provvedimento, ha proposto reclamo lamentando che, CP_5 erroneamente, il primo giudice (i) dichiarò estinta la procedura esecutiva, con tutte le conseguenze del caso, anziché la sola opposizione, e (ii) omise di assegnare il termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
(1) Cfr. recl. ADER, pp. 1 – 2. (2) Cfr. recl all. A. CP_5 pagina 2 di 4 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, si può passare all'esame del gravame, che è fondato per quanto di ragione.
I pignoramenti in contesa sono stati eseguiti ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, che disciplina una procedura esecutiva alternativa a quella prevista dal codice di procedura civile, attivabile sul presupposto dell'inadempimento del debitore ingiunto, contraddistinta dall'intimazione di pagamento rivolta direttamente al terzo presso cui il debitore vanti un credito e caratterizzata dall'assenza di una necessaria preventiva iscrizione a ruolo innanzi all'autorità giudiziaria.
L'iscrizione a ruolo avviene solo in caso di opposizione a tale tipo di pignoramento, cosicché la mancata comparizione delle parti nel procedimento instaurato comporta l'estinzione del giudizio di opposizione – invero, senza necessità di ulteriori rinvii, stante la natura camerale del procedimento (3) – e non della procedura esecutiva (4).
All'accoglimento del reclamo seguono la revoca e la riforma dell'ordinanza impugnata, nonché la condanna di – il quale, costituendosi, ne ha chiesto il rigetto – al CP_1 pagamento delle spese di questo giudizio, che vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore della controversia (volontaria giurisdizione – scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), minimi in ragione della limitata complessità delle questioni trattate.
Non occorre, per il resto, rimettere gli atti al primo giudice – il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria è legato soltanto all'esistenza dell'opposizione, che nella fattispecie non è stata coltivata – né, in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., assegnare un termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, fermo restando che la parte interessata, qualora ritenga l'omissione rilevante nel caso concreto, può sempre depositare istanza al primo giudice per chiedere la fissazione del termine ai sensi dell'art. 289 c.p.c. ovvero introdurre, nel medesimo termine di sei mesi dall'udienza in cui il provvedimento è stato adottato o dalla sua comunicazione, il giudizio di merito di sua iniziativa (5).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: riformando totalmente l'ordinanza emessa in data 9.10.2025 a chiusura del giudizio iscritto al n.1569/2025 R.G.E.M.,
DICHIARA estinto il giudizio di opposizione proposto da ex art. 615, comma CP_1 2, c.p.c. avverso gli atti di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aventi nn. 07984202500003527/001 e 07984202500002758001;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di CP_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 1.168,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
(3) Cfr. art. 185 disp. att. c.p.c. (4) Cfr., in questo senso, anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1950/2025.
(5) Cfr. Cass. 22503/2011. pagina 3 di 4 Pavia, 20 novembre 2025.
Il giudice estensore
AR AT
Il presidente
ER RI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER RI presidente dott. Francesca Paola Claris Appiani giudice dott. AR AT giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3937/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Calvelli Francesco e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore
CREDITORE RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BREGOLA CP_1 C.F._1 NZ e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore
DEBITORE RECLAMATO
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_4
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per : CP_5
pagina 1 di 4 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, contrariisreiectis, accogliere, per i motivi sopra esposti, il presente reclamo e, per l'effetto, revocare e/o riformare totalmente l'ordinanza dello 09/10/2025 resa, nel procedimento n. 1569/2025 R.G.E.M., dal Tribunale di Pavia-sez. esec. mob., G.E. GOP Avv. Antonio Codega, disponendo l'estinzione dell'OPPOSIZIONE proposta da avverso gli atti di pignoramento CP_1 di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aventi nn. 07984202500003527/001 e 07984202500002758001.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per CP_1
“Per tali motivi di diritto e di fatto ci si oppone al reclamo cosi come proposto chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle parti, assieme alla documentazione prodotta, verranno esaminate se e/o nell'ordine in cui saranno ritenute utili alla decisione.
Il fatto storico e quello processuale sono ben riassunti nell'atto introduttivo del presente procedimento, al quale, sul punto, si fa rinvio (1).
Per quanto in questa sede interessa, è pacifico e/o documentato che:
- con ricorso iscritto al n.1569/2025 R.G.E.M., propose opposizione CP_1 ex art. 615, comma 2, c.p.c. – previa istanza – avverso gli atti di pignoramento di crediti i presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aventi nn. 07984202500003527/001 e 07984202500002758001, ritenendoli illegittimi;
- accolta provvisoriamente l'istanza cautelare, si costituì Controparte_6
, contestando la fondatezza delle pretese avversa
[...]
- nessuno comparve all'udienza del 16.09.2025 e il primo giudice rinviò, ex art. 631 c.p.c., all'udienza del 9.10.2025; perdurando l'inattività delle parti, con ordinanza emessa lo stesso giorno, così dispose: “G.E. visti gli artt. 631 comma 2 e 632 c.p.c., ritenuto che ne sussistano i requisiti di legge, verificata la regolare notifica alle parti costituite,
PQM
dichiara estinta la procedura esecutiva con conseguente cancellazione del pignoramento e liberazione del compendio pignorato autorizzandone la restituzione al debitore” (2);
Avverso tale ultimo provvedimento, ha proposto reclamo lamentando che, CP_5 erroneamente, il primo giudice (i) dichiarò estinta la procedura esecutiva, con tutte le conseguenze del caso, anziché la sola opposizione, e (ii) omise di assegnare il termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
(1) Cfr. recl. ADER, pp. 1 – 2. (2) Cfr. recl all. A. CP_5 pagina 2 di 4 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, si può passare all'esame del gravame, che è fondato per quanto di ragione.
I pignoramenti in contesa sono stati eseguiti ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, che disciplina una procedura esecutiva alternativa a quella prevista dal codice di procedura civile, attivabile sul presupposto dell'inadempimento del debitore ingiunto, contraddistinta dall'intimazione di pagamento rivolta direttamente al terzo presso cui il debitore vanti un credito e caratterizzata dall'assenza di una necessaria preventiva iscrizione a ruolo innanzi all'autorità giudiziaria.
L'iscrizione a ruolo avviene solo in caso di opposizione a tale tipo di pignoramento, cosicché la mancata comparizione delle parti nel procedimento instaurato comporta l'estinzione del giudizio di opposizione – invero, senza necessità di ulteriori rinvii, stante la natura camerale del procedimento (3) – e non della procedura esecutiva (4).
All'accoglimento del reclamo seguono la revoca e la riforma dell'ordinanza impugnata, nonché la condanna di – il quale, costituendosi, ne ha chiesto il rigetto – al CP_1 pagamento delle spese di questo giudizio, che vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore della controversia (volontaria giurisdizione – scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), minimi in ragione della limitata complessità delle questioni trattate.
Non occorre, per il resto, rimettere gli atti al primo giudice – il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria è legato soltanto all'esistenza dell'opposizione, che nella fattispecie non è stata coltivata – né, in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., assegnare un termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, fermo restando che la parte interessata, qualora ritenga l'omissione rilevante nel caso concreto, può sempre depositare istanza al primo giudice per chiedere la fissazione del termine ai sensi dell'art. 289 c.p.c. ovvero introdurre, nel medesimo termine di sei mesi dall'udienza in cui il provvedimento è stato adottato o dalla sua comunicazione, il giudizio di merito di sua iniziativa (5).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: riformando totalmente l'ordinanza emessa in data 9.10.2025 a chiusura del giudizio iscritto al n.1569/2025 R.G.E.M.,
DICHIARA estinto il giudizio di opposizione proposto da ex art. 615, comma CP_1 2, c.p.c. avverso gli atti di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 aventi nn. 07984202500003527/001 e 07984202500002758001;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di CP_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 1.168,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
(3) Cfr. art. 185 disp. att. c.p.c. (4) Cfr., in questo senso, anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1950/2025.
(5) Cfr. Cass. 22503/2011. pagina 3 di 4 Pavia, 20 novembre 2025.
Il giudice estensore
AR AT
Il presidente
ER RI
pagina 4 di 4