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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1134/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2020 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IANNARELLI PASQUALE P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FESCE ANTONIO P.IVA_2
CONVENUTO/I
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
(CF , nella qualità di socio liquidatore della Controparte_3 C.F._1 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco di Biase e AR P.IVA_4 dall'avv. Massimiliano Dileo TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il e ha chiesto ed ottenuto l'emissione Controparte_5 Controparte_1 di ingiunzione a carico dell'azienda ospedaliero per il Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 219.596,84 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 6.12.2006 tra la (appaltatrice) e l'azienda CP_1 ospedaliera (committente).
A sostegno della domanda monitoria la curatela fallimentare ha allegato: la fattura n. 171/10; lo stato di avanzamento lavori certificato dall'azienda ospedaliera in data 17.5.2010; la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. rilasciata in data 22.12.2010 dall'azienda ospedaliera, quale terzo pignorato, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2973/10 promossa dalla AR
(subappaltatrice di una parte dei lavori di cui al sopra menzionato contratto di appalto) contro la Pf pagina 1 di 5 la delibera ricognitiva di debito n. 248/14 del Commissario Straordinario dell'azienda CP_1 ospedaliera;
il provvedimento reso in data 29.10.2015 dal G.E. nella procedura n. 2973/10, con il quale è stato disposto lo svincolo delle somme accantonate dall'azienda ospedaliera in relazione al contratto di appalto ed il conferimento delle stesse in favore della curatela del fallimento . CP_1
L'azienda ospedaliera ha proposto la presente opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della titolarità attiva del credito di euro 219.596,84 derivante dal contratto di appalto del 6.12.2006. In particolare, ha dedotto e documentato che il medesimo credito è stato preteso nei suoi confronti, sia in via stragiudiziale che in sede giudiziale, anche da quale cessionaria di CP_2 [...]
e dalla subappaltatrice Pertanto, ha chiesto in via preliminare ed CP_1 AR ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_6
Le società terze chiamate si sono regolarmente costituite in giudizio, ciascuna rivendicando la titolarità esclusiva del credito di euro 219.596,84.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata si rileva in fatto quanto segue: il credito di euro 219.596,84 derivante dal contratto di appalto non è contestato nell'an e nel quantum dall'azienda ospedaliera, mentre è incerta la titolarità dello stesso credito dal lato attivo;
con atto per notar del 17.4.2007 la ha ceduto a i crediti presenti e futuri Per_1 CP_1 CP_2 derivanti dal contratto di appalto del 6.12.2006 (cfr. atto di cessione di crediti allegato, nel quale l'oggetto della cessione è così individuato: “i crediti presenti e futuri derivanti dalle forniture e/o prestazioni di servizi effettuate dalla cedente in relazione al contratto di appalto del 6 dicembre 2006 registrato a Manfredonia il 12.12.2006 al n. 2775 serie 3 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione ala sinistra del nuovo blocco e ristrutturazione del corpo di collegamento dell'
[...]
, in qualità di associata capogruppo dell' Parte_1 [...] concernenti i lavori di propria competenza valorizzati in ragione del Controparte_7
76,64% (settantasei virgola sessantaquattro per cento) dell'ammontare totale dell'appalto e per l'importo complessivo di euro 3.504.110,83 (tremilionicinquecentoquattromilacentodieci virgola ottantatre) giusta atto integrativo al regolamento ATI ai rogiti del notaio n. rep. Persona_2
5919 in data 30 marzo 2007 eventuali implementazioni, varianti, proroghe e/o rinnovi, nonché, occorrendo, crediti a titolo indennitario per causali comunque riferibili al suddetto contratto”); la cessione di crediti intercorsa tra e è stata regolarmente notificata in data CP_1 CP_2
4.5.2007 all'azienda ospedaliera (debitore ceduto), la quale ne ha preso formalmente atto con nota del 14.5.2007; nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2973/10 promossa dalla subappaltatrice contro la l'azienda ospedaliera terzo pignorato ha reso in data AR Controparte_1
22.12.2010 una prima dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., con la quale ha riconosciuto in capo alla un credito di complessivi “euro 555.521,72, di cui euro 231.110,00 quale credito certo Controparte_1 liquido ed esigibile ed euro 324.411,72 credito non liquidato”;
tuttavia, nel corso delle successive udienze della stessa procedura esecutiva, il procuratore dell'azienda ospedaliera, “a chiarimento e se del caso revocando” la precedente dichiarazione del 22.12.2010, ha dato atto dell'intervenuta cessione di crediti del 17.4.2007 tra e (cfr. verbali di Controparte_1 CP_2 udienza del 16.2.2011 e del 10.5.2011).
a quel punto il G.E., preso atto dell'incertezza in ordine alla titolarità del credito azionato in sede esecutiva, ha disposto lo svolgimento del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., poi regolarmente iscritto al n. 3245/11 r.g.; pagina 2 di 5 intanto in forza della cessione di crediti del 17.4.2007, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di CP_2 ingiunzione nei confronti dell'azienda ospedaliera per il pagamento della somma di euro 219.596,84;
il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da (n. 665/12) è stato opposto dall'azienda CP_2 ospedaliera ed il relativo giudizio (n. 3988/12) è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del precedente giudizio ex art. 548 c.p.c. n. 3245/11;
con delibera n. 248/14 il Commissario Straordinario dell'azienda ospedaliera, dando atto dell'incertezza in ordine alla titolarità del credito, ha “messo a disposizione” della procedura esecutiva la somma di euro 219.586,84, disponendone il deposito sul conto di tesoreria dell'amministrazione;
nelle more del giudizio ex art. 548 c.p.c. la è stata dichiarata fallita ed a seguito Controparte_1 dell'interruzione il giudizio non è stato riassunto;
anche il giudizio n. 3988/12 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da non è CP_2 stato riassunto, e pertanto il decreto ingiuntivo n. 665/12 è divenuto definitivo;
nella procedura esecutiva n. 2973/10, su istanza del curatore del , il G.E. in data Controparte_1 29.10.2015 ha dichiarato improcedibile l'esecuzione ed ha disposto lo svincolo in favore della stessa curatela fallimentare della somma precedentemente messa a disposizione dall'azienda ospedaliera.
Ora, tanto rilevato in fatto, osserva preliminarmente questo giudicante che la titolarità del credito di euro 219.586,84 in capo a risulta accertata con il decreto ingiuntivo n. 665/12, divenuto CP_2 definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. ord. 18-07-2018, n. 19113, Cass. 11 maggio
2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628, Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049).
Se è vero che il predetto accertamento avente efficacia di giudicato non produce effetti diretti nei confronti dei terzi estranei a quel giudizio, è anche vero che esso ha nel presente giudizio un'efficacia (indiretta) di prova documentale in ordine al diritto oggetto dell'accertamento giudiziale. D'altra parte, il giudicato è dotato anche di un'efficacia cd. riflessa, nel senso che la decisione passata in giudicato, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio quando questi, come nel caso di specie, siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel procedimento, o di un diritto subordinato a tale situazione (cfr. Cass. 4864/07, Cass. 18725/07, Cons. St. 1025/99).
La cessione di crediti del 17.4.2007 intercorsa tra e documentata da un atto avente CP_1 CP_2 data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, è opponibile al fallimento della ai sensi CP_1 dell'art. 2914 n. 2 c.c., norma applicabile anche alla procedura fallimentare (Cass. 5516/06, Cass. 9810/03).
In ordine alla questione concernente l'opponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura fallimentare, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, secondo la quale occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto base, e crediti solo eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi: la cessione dei primi è opponibile pagina 3 di 5 purchè notificata al debitore ceduto o dal medesimo accettata anteriormente alla dichiarazione di fallimento, mentre soltanto per i secondi è altresì necessario che il credito sia venuto ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 15141/02, 28300/05, 19501/09, 8961/10). Ora, nel caso di specie si verte nell'ipotesi di crediti derivanti da un rapporto (il contratto di appalto tra e CP_1
) già esistente al momento della cessione e già in quel momento compiutamente Parte_1 identificati negli elementi oggettivi e soggettivi.
La dichiarazione “positiva” ex art. 547 c.p.c. resa dall'azienda ospedaliera in data 22.12.2010 (che secondo la più autorevole dottrina qui condivisa ha natura di mera dichiarazione di scienza revocabile) deve intendersi revocata dalle successive dichiarazioni rese in udienza dal procuratore della stessa azienda ospedaliera. Si tratta in ogni caso di una dichiarazione che non produce effetti al di fuori del processo esecutivo.
Ancora, con la sopra richiamata delibera n. 248/14, il Commissario Straordinario dell'azienda ospedaliera non ha riconosciuto la titolarità del credito in capo alla , ma ha soltanto messo a CP_1 disposizione della procedura esecutiva la somma di euro 219.586,84, dando atto proprio dell'incertezza in ordine alla titolarità del credito.
Il provvedimento di svincolo adottato dal G.E. in data 29.10.2015 su istanza della curatela fallimentare, senza neppure provocare il preventivo contradditorio tra le parti, non ha (ovviamente) il valore e l'efficacia di un accertamento vincolante in ordine alla titolarità del credito.
Alcun diritto può vantare nei confronti dell'azienda ospedaliera la subappaltatrice AR
e per essa il socio liquidatore costituito.
[...]
Infatti, fermo quanto sopra osservato, risulta agli atti che il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1555/18 passata in giudicato, ha già definitivamente accertato l'inesistenza di un credito diretto della subappaltatrice nei confronti dell'azienda ospedaliera in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 118 dlgs. 163/06 (cfr. anche sentenza n. 2195/19 del Tribunale di Foggia confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 832/23).
Ad ogni modo, la comunicazione di del 24.9.2009 allegata dal socio liquidatore della CP_2
non può essere intesa, come dedotto nella comparsa di costituzione della terza AR chiamata, come una rinuncia alla cessione del 17.4.2007 o una retrocessione in favore della CP_4
dei medesimi crediti oggetto di quella cessione: infatti, dal tenore della comunicazione si evince
[...] che la cui aveva ceduto prima d'allora i propri crediti nei confronti di CP_2 AR [...]
ha retrocesso alla medesima i crediti già oggetto di cessione, e quindi quelli vantati dalla CP_1 subappaltatrice nei confronti dell' appaltatrice, e non quelli vantati dall'appaltatrice nei confronti della stazione appaltante oggetto della cessione del 17.4.2007.
Da quanto sin qui esposto discende la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della titolarità esclusiva del credito in capo a CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 accerta e dichiara la titolarità esclusiva in capo a del credito di euro 219.596,84 oltre Controparte_2 interessi derivante dal contratto di appalto stipulato in data 6.12.2006 tra la e l'azienda Controparte_1 ospedaliera di Parte_1 Pt_1 condanna il e e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima nella qualità di socio liquidatore della in solido tra loro, a AR rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna il e e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima nella qualità di socio liquidatore della in solido tra loro, a AR rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e spese generali;
Foggia, 19.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2020 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IANNARELLI PASQUALE P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FESCE ANTONIO P.IVA_2
CONVENUTO/I
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
(CF , nella qualità di socio liquidatore della Controparte_3 C.F._1 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco di Biase e AR P.IVA_4 dall'avv. Massimiliano Dileo TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il e ha chiesto ed ottenuto l'emissione Controparte_5 Controparte_1 di ingiunzione a carico dell'azienda ospedaliero per il Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 219.596,84 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 6.12.2006 tra la (appaltatrice) e l'azienda CP_1 ospedaliera (committente).
A sostegno della domanda monitoria la curatela fallimentare ha allegato: la fattura n. 171/10; lo stato di avanzamento lavori certificato dall'azienda ospedaliera in data 17.5.2010; la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. rilasciata in data 22.12.2010 dall'azienda ospedaliera, quale terzo pignorato, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2973/10 promossa dalla AR
(subappaltatrice di una parte dei lavori di cui al sopra menzionato contratto di appalto) contro la Pf pagina 1 di 5 la delibera ricognitiva di debito n. 248/14 del Commissario Straordinario dell'azienda CP_1 ospedaliera;
il provvedimento reso in data 29.10.2015 dal G.E. nella procedura n. 2973/10, con il quale è stato disposto lo svincolo delle somme accantonate dall'azienda ospedaliera in relazione al contratto di appalto ed il conferimento delle stesse in favore della curatela del fallimento . CP_1
L'azienda ospedaliera ha proposto la presente opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della titolarità attiva del credito di euro 219.596,84 derivante dal contratto di appalto del 6.12.2006. In particolare, ha dedotto e documentato che il medesimo credito è stato preteso nei suoi confronti, sia in via stragiudiziale che in sede giudiziale, anche da quale cessionaria di CP_2 [...]
e dalla subappaltatrice Pertanto, ha chiesto in via preliminare ed CP_1 AR ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_6
Le società terze chiamate si sono regolarmente costituite in giudizio, ciascuna rivendicando la titolarità esclusiva del credito di euro 219.596,84.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata si rileva in fatto quanto segue: il credito di euro 219.596,84 derivante dal contratto di appalto non è contestato nell'an e nel quantum dall'azienda ospedaliera, mentre è incerta la titolarità dello stesso credito dal lato attivo;
con atto per notar del 17.4.2007 la ha ceduto a i crediti presenti e futuri Per_1 CP_1 CP_2 derivanti dal contratto di appalto del 6.12.2006 (cfr. atto di cessione di crediti allegato, nel quale l'oggetto della cessione è così individuato: “i crediti presenti e futuri derivanti dalle forniture e/o prestazioni di servizi effettuate dalla cedente in relazione al contratto di appalto del 6 dicembre 2006 registrato a Manfredonia il 12.12.2006 al n. 2775 serie 3 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione ala sinistra del nuovo blocco e ristrutturazione del corpo di collegamento dell'
[...]
, in qualità di associata capogruppo dell' Parte_1 [...] concernenti i lavori di propria competenza valorizzati in ragione del Controparte_7
76,64% (settantasei virgola sessantaquattro per cento) dell'ammontare totale dell'appalto e per l'importo complessivo di euro 3.504.110,83 (tremilionicinquecentoquattromilacentodieci virgola ottantatre) giusta atto integrativo al regolamento ATI ai rogiti del notaio n. rep. Persona_2
5919 in data 30 marzo 2007 eventuali implementazioni, varianti, proroghe e/o rinnovi, nonché, occorrendo, crediti a titolo indennitario per causali comunque riferibili al suddetto contratto”); la cessione di crediti intercorsa tra e è stata regolarmente notificata in data CP_1 CP_2
4.5.2007 all'azienda ospedaliera (debitore ceduto), la quale ne ha preso formalmente atto con nota del 14.5.2007; nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2973/10 promossa dalla subappaltatrice contro la l'azienda ospedaliera terzo pignorato ha reso in data AR Controparte_1
22.12.2010 una prima dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., con la quale ha riconosciuto in capo alla un credito di complessivi “euro 555.521,72, di cui euro 231.110,00 quale credito certo Controparte_1 liquido ed esigibile ed euro 324.411,72 credito non liquidato”;
tuttavia, nel corso delle successive udienze della stessa procedura esecutiva, il procuratore dell'azienda ospedaliera, “a chiarimento e se del caso revocando” la precedente dichiarazione del 22.12.2010, ha dato atto dell'intervenuta cessione di crediti del 17.4.2007 tra e (cfr. verbali di Controparte_1 CP_2 udienza del 16.2.2011 e del 10.5.2011).
a quel punto il G.E., preso atto dell'incertezza in ordine alla titolarità del credito azionato in sede esecutiva, ha disposto lo svolgimento del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., poi regolarmente iscritto al n. 3245/11 r.g.; pagina 2 di 5 intanto in forza della cessione di crediti del 17.4.2007, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di CP_2 ingiunzione nei confronti dell'azienda ospedaliera per il pagamento della somma di euro 219.596,84;
il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da (n. 665/12) è stato opposto dall'azienda CP_2 ospedaliera ed il relativo giudizio (n. 3988/12) è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del precedente giudizio ex art. 548 c.p.c. n. 3245/11;
con delibera n. 248/14 il Commissario Straordinario dell'azienda ospedaliera, dando atto dell'incertezza in ordine alla titolarità del credito, ha “messo a disposizione” della procedura esecutiva la somma di euro 219.586,84, disponendone il deposito sul conto di tesoreria dell'amministrazione;
nelle more del giudizio ex art. 548 c.p.c. la è stata dichiarata fallita ed a seguito Controparte_1 dell'interruzione il giudizio non è stato riassunto;
anche il giudizio n. 3988/12 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da non è CP_2 stato riassunto, e pertanto il decreto ingiuntivo n. 665/12 è divenuto definitivo;
nella procedura esecutiva n. 2973/10, su istanza del curatore del , il G.E. in data Controparte_1 29.10.2015 ha dichiarato improcedibile l'esecuzione ed ha disposto lo svincolo in favore della stessa curatela fallimentare della somma precedentemente messa a disposizione dall'azienda ospedaliera.
Ora, tanto rilevato in fatto, osserva preliminarmente questo giudicante che la titolarità del credito di euro 219.586,84 in capo a risulta accertata con il decreto ingiuntivo n. 665/12, divenuto CP_2 definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. ord. 18-07-2018, n. 19113, Cass. 11 maggio
2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628, Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049).
Se è vero che il predetto accertamento avente efficacia di giudicato non produce effetti diretti nei confronti dei terzi estranei a quel giudizio, è anche vero che esso ha nel presente giudizio un'efficacia (indiretta) di prova documentale in ordine al diritto oggetto dell'accertamento giudiziale. D'altra parte, il giudicato è dotato anche di un'efficacia cd. riflessa, nel senso che la decisione passata in giudicato, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio quando questi, come nel caso di specie, siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel procedimento, o di un diritto subordinato a tale situazione (cfr. Cass. 4864/07, Cass. 18725/07, Cons. St. 1025/99).
La cessione di crediti del 17.4.2007 intercorsa tra e documentata da un atto avente CP_1 CP_2 data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, è opponibile al fallimento della ai sensi CP_1 dell'art. 2914 n. 2 c.c., norma applicabile anche alla procedura fallimentare (Cass. 5516/06, Cass. 9810/03).
In ordine alla questione concernente l'opponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura fallimentare, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, secondo la quale occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto base, e crediti solo eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi: la cessione dei primi è opponibile pagina 3 di 5 purchè notificata al debitore ceduto o dal medesimo accettata anteriormente alla dichiarazione di fallimento, mentre soltanto per i secondi è altresì necessario che il credito sia venuto ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 15141/02, 28300/05, 19501/09, 8961/10). Ora, nel caso di specie si verte nell'ipotesi di crediti derivanti da un rapporto (il contratto di appalto tra e CP_1
) già esistente al momento della cessione e già in quel momento compiutamente Parte_1 identificati negli elementi oggettivi e soggettivi.
La dichiarazione “positiva” ex art. 547 c.p.c. resa dall'azienda ospedaliera in data 22.12.2010 (che secondo la più autorevole dottrina qui condivisa ha natura di mera dichiarazione di scienza revocabile) deve intendersi revocata dalle successive dichiarazioni rese in udienza dal procuratore della stessa azienda ospedaliera. Si tratta in ogni caso di una dichiarazione che non produce effetti al di fuori del processo esecutivo.
Ancora, con la sopra richiamata delibera n. 248/14, il Commissario Straordinario dell'azienda ospedaliera non ha riconosciuto la titolarità del credito in capo alla , ma ha soltanto messo a CP_1 disposizione della procedura esecutiva la somma di euro 219.586,84, dando atto proprio dell'incertezza in ordine alla titolarità del credito.
Il provvedimento di svincolo adottato dal G.E. in data 29.10.2015 su istanza della curatela fallimentare, senza neppure provocare il preventivo contradditorio tra le parti, non ha (ovviamente) il valore e l'efficacia di un accertamento vincolante in ordine alla titolarità del credito.
Alcun diritto può vantare nei confronti dell'azienda ospedaliera la subappaltatrice AR
e per essa il socio liquidatore costituito.
[...]
Infatti, fermo quanto sopra osservato, risulta agli atti che il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1555/18 passata in giudicato, ha già definitivamente accertato l'inesistenza di un credito diretto della subappaltatrice nei confronti dell'azienda ospedaliera in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 118 dlgs. 163/06 (cfr. anche sentenza n. 2195/19 del Tribunale di Foggia confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 832/23).
Ad ogni modo, la comunicazione di del 24.9.2009 allegata dal socio liquidatore della CP_2
non può essere intesa, come dedotto nella comparsa di costituzione della terza AR chiamata, come una rinuncia alla cessione del 17.4.2007 o una retrocessione in favore della CP_4
dei medesimi crediti oggetto di quella cessione: infatti, dal tenore della comunicazione si evince
[...] che la cui aveva ceduto prima d'allora i propri crediti nei confronti di CP_2 AR [...]
ha retrocesso alla medesima i crediti già oggetto di cessione, e quindi quelli vantati dalla CP_1 subappaltatrice nei confronti dell' appaltatrice, e non quelli vantati dall'appaltatrice nei confronti della stazione appaltante oggetto della cessione del 17.4.2007.
Da quanto sin qui esposto discende la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della titolarità esclusiva del credito in capo a CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 accerta e dichiara la titolarità esclusiva in capo a del credito di euro 219.596,84 oltre Controparte_2 interessi derivante dal contratto di appalto stipulato in data 6.12.2006 tra la e l'azienda Controparte_1 ospedaliera di Parte_1 Pt_1 condanna il e e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima nella qualità di socio liquidatore della in solido tra loro, a AR rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna il e e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima nella qualità di socio liquidatore della in solido tra loro, a AR rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e spese generali;
Foggia, 19.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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