Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 840/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
24.01.2025 e trattata con le modalità cartolari previste dalla legge;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 840/2020 avente ad oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
TRA
, nata a [...] il [...], avente codice Parte_1
fiscale: e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
07.08.2003, nella qualità di eredi del ricorrente deceduto in Palermo il 26.07.2024,
[...]
, nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Santo Vincenzo Trovato, presso il cui studio sito in Sant'Agata di
LI (ME) alla Via S. Martino n. 21, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. sig. con sede Controparte_2 CP_3 legale in Lauria (PZ) alla C.da Galdo Zona F/4 - p.i. , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 29.04.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenza della società resistente presso la sede di , Via CP_2
Mulino c.da Cottura, in due distinti periodi: dal 18.06.2019 al 15.09.2019 e dall'01.10.2019 al
30.09.2021. Il rapporto veniva regolato da un contratto part-time di tipo misto a tempo determinato, con qualifica di Operaio e mansioni di Ausiliario di Vendita, inquadramento al V livello del CCNL
Commercio, con orario di lavoro pattuito di 4 ore giornaliere dal lunedì alla domenica (per complessive 24 ore settimanali) e retribuzione oraria di € 9,05560.
Il ricorrente lamentava che, per tutta la durata del rapporto lavorativo, in realtà prestava la propria attività per una media di 8 ore giornaliere, svolgendo quindi un orario di lavoro a tempo pieno per complessive 48 ore settimanali, in alcuni casi anche superiori. Deduceva inoltre di non aver goduto delle ferie spettanti per legge.
Contestava altresì l'inquadramento attribuito, sostenendo di aver svolto, per l'intera durata del rapporto, mansioni di , corrispondenti al III livello del CCNL Parte_3
applicato, per le quali avrebbe dovuto percepire una retribuzione oraria di € 11,7406.
Il ricorrente evidenziava di aver richiesto alla società, mediante PEC del 28.01.2022 e successiva raccomandata a.r. del 09.02.2022, il pagamento delle differenze retributive, delle ferie non godute, della 13° e 14° mensilità e del TFR maturato per un totale di Euro 56.376,25, nonché copia delle registrazioni delle entrate e delle uscite (badge) relative al periodo dall'01.10.2019 al 30.09.2021, senza ricevere alcun riscontro.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno con mansioni di Macellaio Disossatore Specializzato III livello e la conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 56.376,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e onorari da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la società , la quale contestava integralmente la Controparte_2
ricostruzione in fatto operata dal ricorrente e in particolare, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, sosteneva che il ricorrente prestava la propria attività lavorativa presso il punto vendita di nei seguenti termini: CP_2
- dal 18.06.2019 al 30.06.2021 con contratto part-time di tipo misto a tempo determinato, qualifica di Operaio con mansioni di ausiliario di vendita, V livello CCNL Commercio, orario di lavoro di 4 ore giornaliere dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo settimanale) per complessive 24 ore settimanali e retribuzione oraria di Euro 9,05560;
- dall'01.07.2021 al 30.09.2021 (data di conclusione del contratto a termine) con qualifica di addetto macelleria - macellaio abbattitore - IV livello CCNL Commercio, con funzione di assistenza al macellaio specializzato, con paga oraria di Euro 9,69690.
La resistente contestava integralmente le pretese economiche e i conteggi allegati dal ricorrente, producendo le buste paga dell'intero periodo lavorativo e i prospetti delle ore effettivamente lavorate. In particolare, la società deduceva che il ricorrente non ha mai lavorato per 8 ore giornaliere né ha mai svolto i compiti propri del macellaio specializzato di III livello CCNL Commercio, come dimostrato dal contratto di assunzione, dalle proroghe e dal modello Unilav relativi alle qualifiche di assunzione. Invero la società resistente deduceva che, sulla base della documentazione prodotta e dei calcoli elaborati dallo studio Orofino di Lagonegro, il ricorrente avesse in realtà percepito somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, così quantificate:
- anno 2019: ricevuti Euro 7.850,03 a fronte di Euro 6.382,02 dovuti
- anno 2020: ricevuti Euro 17.145,50 a fronte di Euro 13.713,72 dovuti
- anno 2021: ricevuti Euro 14.291,85 a fronte di Euro 11.623,47 dovuti
Per un totale di Euro 39.287,38 percepiti a fronte di Eur 31.719,21 dovuti, con una differenza di
Euro 7.568,17. Conseguentemente, parte resistente proponeva domanda riconvenzionale per il recupero delle somme versate in surplus e non spettanti al lavoratore, chiedendo la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di Euro 7.568,17, percepito in eccesso rispetto a quanto dovuto. La resistente deduceva inoltre che il ricorrente ha tenuto un comportamento contrario all'obbligo di fedeltà, avendo svolto attività lavorativa, nei primi giorni di agosto 2021, presso la macelleria di un altro supermercato a marchio Conad "Le Sirene" di Diamante, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente quando interrogato dal direttore . Pertanto, la parte Controparte_4 resistente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale con conseguente condanna al pagamento della somma di Euro 7.568,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e onorari di giudizio con distrazione.
Nelle more del giudizio, precisamente in data 26.07.2024, sopravveniva il decesso del ricorrente originario a seguito di incidente stradale. Con atto di intervento volontario ex artt. 299 e 300 c.p.c. si costituivano il coniuge superstite e il figlio Parte_1 [...]
, in qualità di eredi, facendo proprie tutte le domande formulate dal Controparte_5
de cuius e chiedendone l'accoglimento.
La causa è quindi decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente occorre richiamare i principi consolidati in materia di mansioni superiori nel rapporto di lavoro privato.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5536 del 1.03.2021, ha affermato che l'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è a carico del lavoratore e non del datore di lavoro.
Perché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che:
• siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore - non è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento;
• nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
• i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
La Cassazione (Ordinanza 5536/2021) ha confermato che "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare:
• la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte
•il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata,
•la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale".
Dunque, l'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori si articola in tre fasi successive: in primo luogo, il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche previste dalla contrattazione collettiva, interpretando le relative disposizioni secondo i criteri di cui all'art. 1362
c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate.
In particolare, in caso di svolgimento di mansioni superiori, deve essere verificata la sussistenza di una prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rivendicate rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento. L'indagine del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma si deve anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal lavoratore.
Va poi sottolineato come il lavoratore che rivendica un superiore inquadramento, anche solo in relazione al trattamento economico, ha l'onere di indicare analiticamente quali siano i profili caratterizzanti la qualifica superiore, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
In particolare, il lavoratore deve:
- elencare analiticamente le mansioni espletate, specificando il grado di autonomia e discrezionalità con cui le svolge, gli eventuali poteri decisionali a lui spettanti e le connesse responsabilità;
- effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse;
- argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che dev'essere trascritta in ricorso.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale" (Cass., sez. lav., n. 8025/2003).
Per logica elementare, recepita da giurisprudenza consolidata, il superiore inquadramento compete non quando vengano svolte mansioni che possano corrispondere al livello superiore rivendicato, ma quando tali mansioni non siano compatibili con il minore livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono. In sostanza, lo svolgimento di mansioni compatibili con l'inquadramento superiore costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, essendo altresì necessario che tali mansioni superiori siano incompatibili con l'inquadramento inferiore.
§ 2.1. Facendo applicazione dei principi di diritto suindicati, la domanda di corresponsione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non può trovare accoglimento.
Il ricorrente, assunto con qualifica di Operaio - Ausiliario di Vendita di V livello CCNL Commercio dal 18.6.2019 al 30.6.2021 e successivamente inquadrato come addetto macelleria - macellaio abbattitore di IV livello dall'1.7.2021 al 30.9.2021, invoca lo svolgimento delle mansioni di macellaio specializzato di III livello per l'intero periodo lavorativo.
Tuttavia, a fronte della rilevante differenza qualitativa tra le mansioni formalmente assegnate e quelle rivendicate, il ricorrente si è limitato a riportare la declaratoria contrattuale del III livello - che richiede "specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica" e l'esecuzione "con perizia" e "in autonomia operativa" di una serie articolata di operazioni specialistiche, senza tuttavia allegare quali delle specifiche attività previste (taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfenzionamento) abbia in concreto svolto, con quale grado di autonomia operativa le abbia eseguite, se le abbia svolte tutte o solo alcune, in quali periodi e con quale frequenza, se abbia ricevuto una specifica formazione teorica e tecnico-pratica, se e in che misura le mansioni svolte si differenziassero da quelle di ausiliario di vendita e macellaio abbattitore formalmente attribuite.
Tale carenza di allegazioni specifiche, a fronte della complessità delle mansioni rivendicate, che richiedono una particolare specializzazione e autonomia operativa, impedisce al giudicante la necessaria verifica di corrispondenza tra le mansioni effettivamente espletate e quelle proprie del livello superiore rivendicato, non potendosi ritenere sufficiente la generica affermazione di aver svolto "per tutta la costanza del rapporto lavorativo le mansioni di macellaio disossatore specializzato".
Sul piano probatorio, peraltro, il ricorrente ha prodotto unicamente screenshot di messaggi
WhatsApp relativi alla mera comunicazione degli orari di lavoro settimanali da parte del capo reparto, documentazione del tutto inidonea a dimostrare la natura specialistica delle mansioni asseritamente svolte. Né risultano dedotte prove testimoniali specificamente volte a dimostrare lo svolgimento delle singole operazioni qualificanti il livello superiore rivendicato, essendosi il ricorrente limitato ad articolare capitoli di prova sul generico svolgimento della "mansione di macellaio disossatore specializzato addetto alla vendita".
La domanda deve pertanto essere respinta per carenza di allegazioni e riscontri probatori specifici in ordine alle concrete mansioni superiori asseritamente espletate, con conseguente rigetto anche della correlata domanda di differenze retributive fondata sul superiore inquadramento.
§ 3. La controversia in esame richiede di affrontare la questione dell'onere della prova in materia di lavoro straordinario, tema sul quale si registra un consolidato orientamento giurisprudenziale che l'odierno Giudice intende richiamare e fare proprio.
Il principio cardine in materia, come ribadito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 16150 del
19.06.2018, è che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento delle parti possa supplire la valutazione equitativa del giudice. Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce di merito. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6326 del 29.07.2021, ha ribadito che incombe sul lavoratore il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato.
In ragione di ciò al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
La ratio di tale rigoroso orientamento è da rinvenirsi nella necessità che il lavoratore fornisca la prova sia dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia oltre tale orario, come anche l'articolazione della stessa. Il giudice, infatti, non può ovviare a carenze probatorie mediante valutazioni equitative, le quali possono venire in rilievo solo rispetto alla liquidazione del quantum debeatur, ove sia stato rigorosamente provato l'an della pretesa.
§ 3.1. Calando tali coordinate nel caso di specie, la domanda di pagamento delle differenze retributive per prestazioni eccedenti l'orario contrattuale non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame, a fronte del rigoroso onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza, il ricorrente si è limitato ad allegare di aver "lavorato mediamente 8 ore al giorno, quindi a tempo pieno, svolgendo molte più ore lavorative di quelle previste nel contratto" e di aver "lavorato per un totale di 48 h. settimanali e, in diverse occasioni, ha superato le 48 h. settimanali".
Tale allegazione, formulata in termini meramente generici e basata su valori "medi", non soddisfa l'onere di specifica allegazione del fatto costitutivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non ha fornito alcuna indicazione circa l'esatta collocazione temporale delle prestazioni eccedenti l'orario part-time contrattualmente previsto (24 ore settimanali), né ha precisato il quantum di ore aggiuntive per ciascuna giornata lavorativa.
Per converso, la società resistente ha prodotto i prospetti delle presenze relativi all'intero periodo lavorativo, dai quali emerge con chiarezza che il ricorrente ha costantemente osservato l'orario part- time contrattualmente previsto di 4 ore giornaliere.
In assenza di allegazioni e prove specifiche sulla collocazione temporale e sul quantum delle prestazioni aggiuntive, non è possibile per il giudicante procedere ad una valutazione equitativa, la quale, come chiarito dalla giurisprudenza, può riguardare solo la liquidazione del quantum debeatur
e non può sopperire alle carenze probatorie sull'an della pretesa.
La domanda deve pertanto essere respinta, non avendo il ricorrente assolto al rigoroso onere probatorio richiesto in materia di lavoro straordinario.
§ 4. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente, occorre premettere che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico di colui che agisce per la restituzione. Tale soggetto è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713).
Chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens
l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012,
n. 7501).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente non può trovare accoglimento.
La società, infatti, pur deducendo che il ricorrente avrebbe percepito somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, quantificate in Euro 7.568,17, non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In particolare, la società si è limitata a produrre un prospetto di calcolo redatto dallo Parte_4
di Lagonegro, senza tuttavia fornire adeguata prova documentale degli elementi posti a base di tale conteggio.
Non è stata infatti prodotta documentazione idonea a dimostrare l'effettivo ammontare delle singole erogazioni che si assumono indebite, né sono stati allegati elementi che consentano di individuare specificamente, per ciascuna voce retributiva, l'asserita mancanza di causa debendi.
La sola produzione delle buste paga e dei cartellini presenza non è sufficiente a integrare la rigorosa prova richiesta per l'azione di ripetizione dell'indebito, dovendo la parte che agisce in ripetizione dimostrare analiticamente, per ogni singola voce di cui chiede la restituzione, sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una valida causa giustificativa.
La domanda riconvenzionale deve pertanto essere respinta, non avendo la società resistente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa i fatti costitutivi della pretesa restitutoria.
§ 5. In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, avendo il Tribunale respinto sia la domanda principale del ricorrente, sia la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente per la ripetizione di somme asseritamente corrisposte in eccesso, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Paola, 27.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso