CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. IO BA Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera
nella causa iscritta al n. 588/2022 promossa da
Parte_1
appellante nei confronti di Controparte_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato, giudice del lavoro, n. 94 del 2022, depositata il 29.6.2022. All'udienza del 6 novembre 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di Prato ha respinto la domanda proposta d , nei confronti del suo ex Parte_1 compagno, il riconoscimento del suo Controparte_1 diritto a percepire una quota di partecipazione (che indica al 40%) agli utili dell'impresa familiare alla quale ella sostiene di avere collaborato dal 1998 al 2012. In via subordinata, la ricorrente aveva chiesto al Tribunale di qualificare il rapporto in questione come collaborazione coordinata e continuativa con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive.
In particolare, la riferisce di avere convissuto con l'odierno Parte_1 appellato dal 1996; dalla loro unione è nato un figlio nel maggio 2008. La convivenza è cessata nel 2012. Sostiene di avere, nel corso di tutto il periodo di convivenza, dal 1998 al dicembre del 2012, dedicato in misura conti prevalente il suo tempo alla gestione della azienda agricola del sig. CP_1 occupandosi fin dalla sua costituzione di tutta la parte amministrativa, contabile (emissione fatture, preventivi, inventari, riscossione fatture, contratti, pagamento operai), curando i rapporti con il commercialista, con gli agronomi, con la Coldiretti, con l'INPS, con la Camera di Commercio, nonché occupandosi della riscossione e contrattualistica degli immobili concessi in locazione.
Dopo la costituzione e la difesa del convenuto, il Tribunale di Prato ha respinto ogni domanda della ricorrente sulla base di argomenti che così possono riassumersi: In primo luogo, il Tribunale evidenzia una “inversione logico-giuridica” operata nel ricorso di primo grado in quanto la tutela prevista dall'art. 230 bis c.c. – che notoriamente ha carattere residuale – è chiesta in via principale. In ogni caso, secondo il primo Giudice, quella tutela non sarebbe invocabile in quanto la norma non prevedeva, all'epoca, la tutela della famiglia di fatto (prevista soltanto nel 2016 con la legge n. 76 del 2016). Neppure sarebbe possibile un'interpretazione secondo i dettati costituzionali stante la diversità tra famiglia fondata sul matrimonio, (legame duraturo che genera diritti e soprattutto doveri) e convivenza caratterizzata da precarietà e revocabilità del vincolo. Per quanto riguarda la collaborazione coordinata e continuativa, secondo il Tribunale di Prato, il ricorso sarebbe privo di elementi idonei a far superare la presunzione di gratuità delle prestazioni rese nell'ambito di un rapporto affettivo. Ha respinto tutte le istanze istruttorie, ha compensato le spese di lite.
appella quindi la sentenza con i seguenti motivi. Parte_1
In primo luogo, la sentenza appellata viene contestata per aver adottato una visione anacronistica della famiglia così come dell'istituto dell'impresa familiare previsto dall'art. 230 bis c.c.. L'appellante ed il ono stati compagni di CP_1 vita per 16 anni ed hanno avuto un figlio. Il T errato nel descrivere questa situazione come precaria solo per la mancanza del matrimonio. In ogni caso, l'art. 230 bis mira proprio ad evitare potenziali forme di sfruttamento lavorativo del familiare, riconoscere adeguati diritti a coloro che collaborano nell'impresa familiare. Anche prima della novella del 2016 il Tribunale avrebbe dovuto adottare una interpretazione dell'art.230 bis tale da includere nella tutela le situazioni di convivenza come quelle descritte sopra. Anche con riferimento alla collaborazione coordinata e continuativa, il Giudice di Prato adotta una soluzione basata sulla presunzione di gratuità che è stata ormai abbandonata dalla giurisprudenza. Si duole del fatto che il primo Giudice abbia omesso di valutare tutta la documentazione depositata e di ammettere le prove orali che erano state articolate (e sulle quali oggi insiste).
Si è costituito in giudizio d ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sent
Rinnova tutte le difese svolte in primo grado, tra le quali l'eccezione di prescrizione e le richieste istruttorie (fermo restando l'onere della prova che grava sulla appellante).
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, la Corte ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento, secondo ragione e diritto.
Giova ricordare, prima di tutto, che la figura giuridica dell'impresa familiare è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art.230 bis cod. civ. ad opera della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 n.151.
Prevede tale norma che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Tale istituto ha natura residuale o suppletiva in quanto diretto ad approntare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, ove non sia ipotizzabile un altro tipizzato rapporto giuridico (Cass. 9025 del 1991).
L'impresa familiare, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito (Cass. 11533 del 2020). Tuttavia, per poter accordare la tutela di cui all'art.230 bis è necessario che la prestazione lavorativa del familiare si configuri come un vero “rapporto di lavoro per l'impresa” ed in tal senso deve essere interpretata la previsione, contenuta nel testo di legge, che richiede la continuità dell'attività lavorativa.
Anche la mera collaborazione familiare tra coniugi, di per sé insufficiente ad integrare il requisito della partecipazione all'impresa disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ. ove coincida con l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri dei coniugi di cui all'art. 143 e 147 cod. civ., può valere - soprattutto in caso di preesistenza di un atto costitutivo negoziale - ad individuare nei coniugi la qualità di partecipe a detta impresa, qualora essa risulti strettamente correlata e finalizzata alla gestione della stessa, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni e servizi propri dell'impresa familiare (Cass.5781 del 1999).
Ed invero, nell'impresa familiare il lavoro del congiunto partecipante deve essere regolarmente ordinato all'attività di impresa e svolgersi in modo costante e non occasionale o isolato. In altre parole, è necessario che la prestazione lavorativa si svolga in modo costante e che sia inserita stabilmente nell'attività di impresa nel senso che sia rapportata a tutte le componenti e risultanti dell'attività imprenditoriale.
Tanto premesso, il Tribunale di Prato, nella sentenza oggi appellata, evidenzia alcune “criticità nello stesso impianto difensivo del ricorso e nelle allegazioni assertive della ricorrente che non consentono di pervenire all'accoglimento dello stesso”.
Secondo il Tribunale, infatti: “la ricorrente di fatto attua un'inversione logico - giuridica assumendo, in via principale, la riconduzione delle attività assunte come svolte nell'ambito di una fattispecie, quale l'impresa familiare, di natura del tutto residuale per poi sostenere in ipotesi (quindi contraddicendo il dato preliminare del carattere residuale del primo inquadramento) la sussistenza di una figura autonoma riconducibile, per quanto dato leggere nel ricorso, al genus di parasubordinazione”.
Sul tema dell'inversione logico-giuridico, la appellante insiste nel sostenere che la domanda relativa all'impresa familiare è stata presentata in via principale perché corrisponde a quanto è accaduto nei fatti. In ogni caso, secondo la Corte, la questione non ha rilievo decisivo in quanto, come è noto, in applicazione del principio “iura novit curia”, spetta al Giudice di applicare la norma al caso concreto, indipendentemente dalla formulazione della domanda, come principale o subordinata. In questo caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell'ambito del principio "iura novit curia", ad individuare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione (Cass. 7931 del 2000).
Neppure può essere condiviso il richiamo alla presunzione di gratuità trattandosi di regola ampiamente superata proprio dalla introduzione della figura dell'impresa familiare, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia. La S.C. ha infatti ormai chiarito che il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall'"incipit" dell'art. 230 "bis" cod. civ., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto - parente entro il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito (Cass. 20157 del 2005, conf. Cass. 19925 del 2014).
Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene che tale istituto: non risulta temporalmente coerente con l'entrata in vigore, soltanto nel 2016, della novella legislativa che estende l'ambito soggettivo dell'impresa familiare alla famiglia di fatto. Non si ravvisano motivi per discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass., n. 22405 del 2004) circa l'impossibilità di estendere analogicamente (rectius temporalmente) la disciplina dell'art. 230 bis c.c., trattandosi di norma di natura eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione, dovendosi di converso intendere quindi la novella normativa con una sensibilizzazione del legislatore al mutamento della realtà sociale che non legittima, tuttavia, ad avviso del Tribunale un'estensione temporale anche per il passato che era animato, sotto il profilo sociologico, da una diversa percezione della famiglia legittima rispetto a quella di fatto.
Qui, il Tribunale richiama la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che, con l'aggiunta dell'articolo 230 ter c.d., aveva in parte esteso ai conviventi la disciplina dell'impresa familiare.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024, ha ritenuto che
“La protezione del lavoro del convivente di fatto doveva essere la stessa di quella del coniuge e non poteva essere inferiore a quella riconosciuta finanche all'affine di secondo grado che prestasse la sua attività lavorativa nell'impresa familiare. Risulta pertanto la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche l'art. 3 Cost. risulta violato «non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente» (sentenza n. 213 del 2016), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.)”.
Con tale decisione risulta, quindi definitivamente superato l'argomento posto a base della decisione oggi impugnata (si veda anche la Cass. ord. 11661 del 2025).
In definitiva, le ragioni ostative per le quali il Tribunale di Prato ha ritenuto di non poter esaminare il merito della controversia sono infondate e ed i relativi motivi d'appello, su questi aspetti, sono fondati.
Per esaminare il merito della controversia ed i relativi motivi d'appello, la Corte ha ammesso la prova per testi che non era stata svolta in primo grado.
L'esito della prova può essere riassunto in questi termini:
impiegata amministrativa della ditta Ni la quale il Testimone_1 orava in quel periodo, ha riferito che era il d occuparsi CP_1 CP_1 di tutto, sia la parte vivaistica ministrativa e contabile;
secondo la testimone, il contributo della era “marginale”. Ha ammesso però Parte_1 che la appellante “faceva da tramite per il , nel senso che riceva ed CP_1 inviava la corrispondenza, le mail, le fatture
, ragioniere commercialista del ha riferito che la Tes_2 CP_1 ortava le fatture da registrare un ni tre mesi. Inoltre, Parte_2
'erano dei pag ttuare il teste si interfacciava sia con il che con la non ha saputo precisare, poi, se CP_1 Parte_2
l'autorizzazione finale l e sempre il Il teste ha pure riferito CP_1 che in quel periodo la sarebbe st pendente per 8 ore al Parte_2 giorno ma non ha sapu e fosse assunta o meno.
è una agronoma libero-professionista che ha collaborato con il Persona_1 verso il 201 era una collaborazione sal condo CP_1 stimone, la era una collaboratrice del e lei si Parte_2 CP_1 rapportava con l'uno e con l'altra per portare avanti i suoi compiti professionali:
“parlavo con entrambi per sapere cosa c'era da fare, ci scambiavamo telefonate o mail”. Ha riferito di essersi recata con la appellante all'archivio comunale per richiedere documentazione. La collaborazione resa d in questo Parte_1 caso è confermata anche dallo scambio di mail con la ate come Per_1 all. 34.
Infine, è socio di uno studio che si occupa di amministrazioni CP_2 condominiali ed ha collaborato col che faceva il giar questi CP_1 condomini. Il teste ha riferito di aver pporti solo con il entre CP_1 la che è avvocato, avrebbe curato alcune pratiche di recupero Parte_1 cr dio in questione.
L'esito della prova per testi, quindi, pur non essendo del tutt consente di ritenere dimostrato che nel periodo in questione la Parte_1 abbia collaborato in modo stabile all'impresa del suo compagno, occupandosi della parte amministrativa, nei termini che sono emersi dalla prova.
Questa conclusione è confermata dalla produzione documentale.
Si veda, la già citata, la corrispondenza d con il Parte_1 geometra relativa alla trattativa con l'azienda 5b); si CP_3 Parte_3 tratta dell'acquisto in no di un terreno Persona_2 concesso in affitto all' da tromesso anni Parte_4 prima. Terreno avente 813 mq con destinazione agricola. Si veda anche la corrispondenza con per quanto riguarda il rapporto Testimone_1 commerciale con la società agric sia la principale committente della ditta del all.15 e 36). La teneva anche i rapporti con CP_1 Parte_1 la Coldiretti, c rge dall'allegat
In definitiva, secon Corte d'Appello, una partecipazione stabile della appellante alla ditta on può essere negata. Per come essa emerge dalla CP_1 prova documentale e testimoniale, neppure può ritenersi che fosse una mera espressione dei doveri che nascono dalla famiglia. Si tratta, al contrario, di una collaborazio mente correlata e finalizzata alla gestione dell'azienda agricola del quale espressione di coordinamento e frazionamento dei CP_1 compiti nell el consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni e servizi propri dell'impresa familiare.
La misura di questa collaborazione può essere fissata, secondo la Corte, al 20% tenuto conto del fatto che la parte più strettamente agronoma e vivaistica era, pacificamente, di competenza del entre per la parte amministrativa il CP_1
la collaboravano in modo, sostanzialmente, fungibile. CP_1 Parte_1
Per questi motivi
, la Corte ha disposto apposita CTU contabile sulla base del seguente quesito: Determini la CTU, esaminati gli atti d causa ed ogni altra documentazione ritenuta utile che l'ausiliario ha facoltà di richiedere alle parti ed ai terzi ex art.. 194 c.p.c e di cui farà specifica menzione nella propria relazione, a quanto ammontino le pretese della ai sensi dell'art. 230 bis cc, a titolo di utili ed Parte_1 incrementi del iliare, anche in relazione all'avviamento, considerata la sua partecipazione all'impresa del ella misura del 20% e considerati CP_1 quale durata della collaborazione il p gno 1998- dicembre 2012.”
È bene precisare che le operazioni peritali sono state finalizzate, in un primo momento, a favorire una possibile soluzione bonaria della controversia. In questa fase, la bozza della perizia è stata elaborata, come precisato dalla CTU con istanza del 8.7.2025, sulla base di dati parziali. Fallito il tentativo di conciliazione, la CTU ha acquisito in forma più completa la documentazione fiscale della ditta accedendo agli archivi dell'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di compete
In questi termini ben si spiega la differenza tra la prima bozza elaborata dalla CTU e quella successiva e questo chiarimento consente di superare la censura sollevata dall'appellato con l'istanza depositata in data 3.11.2025.
La CTU ha calcolato, prima di tutto l'utile netto dell'impresa agricola. Ha evidenziato la carenza di documentazione contabile, in parte dovuta anche al fatto che in agricoltura non è obbligatoria. Quindi la CTU ha utilizzato le dichiarazioni Fiscali, ovvero dichia hiarazione IRAP e UNICO acquisite integralmente tramite l' . Ha ritenuto opportuno Controparte_4 utilizzare ai fini dell'individuazione dell'utile d'impresa i dati dichiarati con il modello Irap. Essi, infatti, afferiscono alla differenza tra valore della produzione e costi sostenuti per realizzare la stessa e quindi in tale modello dovrebbero confluire gli stessi dati di un bilancio civilistico. Pertanto, in mancanza appunto del bilancio, ha ritenuto il Modello Irap quello più completo e verosimile a rappresentare la situazione economica dell'impresa individuale di cui trattasi, assumendo inoltre tale documento valenza documentale certa. Per alcuni anni, ossia per gli anni 1998, 1999 e 2007, la CTU ha ritenuto opportuno prendere a riferimento il Modello Iva. Infatti, per l'anno 1998, anno di inizio attività dell'impresa, risulterebbe più verosimile il dato presente sul modello Iva con spese di investimento iniziali più rilevanti rispetto al dato presente sul modello Irap. Nel 1999 il modello Irap non riporta ricavi né componenti di spesa, ma solo un utile, che risulta del tutto diverso rispetto al modello Iva, il quale invece riporta i dati completi dei ricavi e delle spese. Similare discorso per il 2007.
Per quanto riguarda gli incrementi, sec fini del patrimonio immobiliare, l'impresa individuale del sig. non si ritiene abbia Controparte_1 avuto alcun incremento patrimoniale netto derivato dai terreni agricoli e dagli edifici destinati alla produzione.
Anche per i mezzi agricoli, data l'esiguità della dotazione dei macchinari in possesso dell'impresa agricola, un trattore e una pompa di irrigazione e n.2 bruciatori per altro acquisiti nel 2014, dopo il periodo trattato in causa, non si ritiene che il tema dei mezzi agricoli determini sostanziale incremento patrimoniale netto per l'impresa.
Per quanto riguarda l'avviamento, in mancanza di dati contabili, la CTU ha ritenuto di adattare, per rispondere al punto del quesito, il metodo dell'attualizzazione dei flussi di reddito attesi, eseguendo anche, per confronto, una stima del valore di avviamento con il metodo in uato nel DPR 31.07.1996 n. 460 e adottato, con correttivi, anche dalla Pertanto, l'avviamento Contr calcolato con metodo dell'attualizzazione del flusso di reddito ammonta ad Euro 216.928,00, che trova similitudine anche con l'importo determinato con il zia delle Entrate. Conseguentemente la quota spettante della Sig.ra pari al 20%, ammonta a Euro 43.385,00 Parte_1
In definitiva, da quanto relazionato sopra, la CTU ha concluso che le pretese della appellante possono essere quantificate: A titolo di utile: 168.228,60 euro. A titolo di incremento patrimoniale: non determinabili (non si possiedono dati per patrimonio mobiliare, non si determina incremento per la parte immobiliare). A titolo di avviamento: euro 43.385,00.
La Consulente ha anche preso posizione deguato circa le contestazioni che sono state sollevate dalla difesa del CP_1
Quanto alla mancata detrazione, dal calcolo degli utili, dei costi per stipendi del personale dipendente e dei collaboratori, la CTU precisa che, dall'analisi dei modelli IRAP pervenuti dall'Agenzia delle Entrate ha constatato che il quadro IS nei vari modelli acquisiti per gli anni di causa non mai stato compilato o mai presentato, come non compilato risulta il rigo IS1 relativo ai contributi per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL). Per questo, la CTU non ha potuto rilevare, in base alla documentazione IRAP, l'eventuale presenza di dipendenti/collaboratori ed i relativi costi con la precisazione che anche le CU/CUD prodotte nella osservazione dal CTP risultano comunque certificazioni incomplete e prive di ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e/o dipendenti.
La seconda censura attiene alla mancata detrazione del costo IMU. Sul punto, la CTU correttamente osserva che in gran parte i terreni erano di proprietà del padre e del nonno del ui quali gravava, quindi, l'onere di pagare la tassa. In CP_1 ogni caso, tratt piccolo imprenditore agricolo vi era l'esenzione dal pagamento dell'IMU, che infatti non risulta da alcun modello F24.
Anche i costi per finanziamenti e mutui non sono stati detratti in quanto, dagli estratti conto dove appaiono addebiti per mutui, non si evincono ulteriori elementi probanti circa: l'oggetto dei finanziamenti, se relativi alla attività di impresa o altro, il tasso effettivamente applicato e ogni altro utile elemento per poter stabile in modo certo l'ammissibilità di tale spesa e l'effettivo costo annuale e il costo complessivo.
Per quanto riguarda, infine, i costi Irpef, addizionali e contributi previdenziali, la CTU ha accolto le osservazioni del n relazione ai contributi previdenziali CP_1 ed ha quindi modificato il calcolo . Per il resto, rileva che “per Irpef ed addizionali la on risulta accettabile in quanto tali costi derivano da redditi del sig. uasi totalmente per attività extra agricola”. CP_1
La seconda censura riguarda l'avviamento. Sul punto, la CTU chiarisce in modo corretto che, si tratta di azienda che produce principalmente florovivaistica, con una agricoltura specialistica ed intensiva, legata a particolari processi di produzione che necessitano di una adeguata organizzazione sia per la produzione che per il commercio ed allocazione dei prodotti, oltre ad una certa affiliazione della clientela. Il tutto con rilevante incidenza della capacità imprenditoriale dell'operatore agricolo. L'impresa in oggetto possiede, nel periodo considerato, consolidati e importanti fatturati negli anni, per come appiano dagli atti dichiarativi, che si sono ottenuti certamente con una adeguata organizzazione aziendale, una clientela consolidata, processi di produzione e scelta di prodotti che hanno ridotto le aleatorietà derivanti dal clima, , ecc. Questo valore aggiunto, a parere della CTU, l'azienda del sig. lo CP_1 possiede e per tale ragione ha ritenuto di valorizzarlo.
Sulla base di questi chiarimenti ritiene la Corte che l'elaborato della CTU ben possa essere posto a base della decisione del quantum. Residua la questione circa la mancata detrazione, da parte della CTU, delle spese della famiglia, della condivisione dell'abitazione di esclusiva proprietà del dei conti correnti intestati e di movimenti bancari anche a favore della CP_1
, la partecipazione e contributo al lavoro della ricorrente.
Al riguardo, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., gli utili da attribuire ai partecipanti all'impresa familiare vanno calcolati al netto delle spese di mantenimento, pure gravanti sul familiare che esercita l'impresa (Cass. 17057 del 2008).
Orbene, è vero, come osserva la CTU, che il pr piloga i prelievi dal conto corrente che sarebbero riferibili alla , depositato come Parte_1 allegato 4 alle osservazioni del CTP, non è di a dimostrare la riferibilità di queste spese al mantenimento della durante la lunga Parte_1 convivenza con il Del resto, lo stesso on ha mai sviluppato CP_1 CP_1 questo tema nell anche nei truttori, ha chiesto di provare piuttosto che la durante la loro convivenza, svolgeva altre Parte_1 attività lavorative, con AIDEA – Associazione Italiana di Educazione degli Adulti, con la Price Waterhouse Coopers S.r.l. oppure attività di piano bar, esibendosi in locali della zona di Firenze, Prato e Pistoia.
La da parte sua, precisa di avere, nell'anno 2003, iniziato a lavorare Parte_1 pr cia di Prato con un contratto part-time a tempo determinato e di essersi iscritta all'Albo come patrocinante legale nell'anno 2006
Sulla base delle allegazioni delle parti si può quindi ben ritenere che dal 1998 e fino al 2002, la sia stata sostanzialmente mantenuta dal Parte_1 CP_1 mentre, nel peri o, ella ha iniziato a produrre redditi propri i comunque compatibili con la prosecuzione della partecipazione all'impresa familiare.
In mancanza di più specifiche allegazioni da parte dell'appellato, la Corte ritiene di poter quantificare questo mantenimento in una somma prossima al valore medio dell'importo mensile dell'assegno sociale, stabilito dalla legge, nel periodo 1998-2002. Come è noto, infatti, la funzione principale dell'assegno sociale (legge 335/1995) è quella di fornire un sostegno economico a chi non raggiunge i requisiti per una pensione. Si tratta, quindi, di importi che il Legislatore individua come reddito minimo per poter vivere dignitosamente. Considerando che nel 1998 la misura dell'assegno era di circa € 247 e nel 2002 era di € 516, la somma da detrarre dal credito della appellante può essere determinata in complessivi € 16.827,36.
In definitiva ed in accoglimento dell'appello, alla deve essere Parte_1 riconosciuta la somma complessiva di € 194.786,24 a cipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, partecipazione determinata in misura pari al 20% (somma così determinata: € 168.228,60 a titolo di utile + € 43.385,00 a titolo di avviamento - € 16.827,36 a titolo di mantenimento).
Per quanto riguarda, infine, la prescrizione sulla quale insiste parte appellata, giova ricordare che il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis cod. civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria decennale - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante (Cass. 16477 del 2009). Nel caso in esame, come detto, la cessazione dell'impresa familiare risale al 2012, la prescrizione è stata interrotta nel settembre 2017 con la lettera depositata come doc. 40 e poi con il ricorso di primo grado nel 2021. Ne deriva che la prescrizione decennale non è, certamente, maturata.
In conclusione, l'appello merita accoglimento nei limiti che precedono.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado che, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del Le spese si liquidano, ai sensi del DM 147 del 2022, secondo CP_1 il valore della causa (da € 52.001 a € 260.000), nei minimi, in € 4.217,00 per il primo grado, senza istruttoria e € 7.160,00 per il secondo grado con istruttoria.
Per la stessa ragione le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico del CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata: che tra la appellante, e l'appellato, Parte_1 CP_1
è intercorsa un'impre ell'art. 230 bis
[...]
1998 al 2012 e per l'effetto, condanna l pagamento in suo Controparte_1 favore della somma complessiva di € lo di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, partecipazione determinata in misura pari al 20%, con interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna l pagamento delle spese del doppio grado di lite Controparte_1 che liquid re spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate in Controparte_1 separato decreto.
Firenze, 6 novembre 2025 Il Presidente estensore
IO BA