CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nelle controversie riunite iscritte nel R.G. ai nn. 1101 e 1111 del 2024; TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NC HI e dall'Avv. Tamara Natilla APPELLANTE/APPELLATO CONTUMACE E
Controparte_1
in persona dell'Institore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
EL ON e dall'Avv. Giovanni Ronconi APPELLATA CONTUMACE/APPELLANTE
- - - - - - - - - - - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2366/2024 emessa in data 06.06.2024, il Tribunale del lavoro di Bari, nel contraddittorio con l'appellata indicata in epigrafe così provvedeva: 1) accoglieva parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertava il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva di: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli del Controparte_2
23.7.1976, indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A, indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 e indennità fuori nastro, e, per l'effetto, condannava la società al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a far data dal gennaio 2018; 2) dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite. Con distinti atti di appello del 06.12.2024, e Parte_1
proponevano CP_1 Controparte_1 appello chiedendo la riforma della sentenza di prime cure, nei contrapposti termini indicati. Gli appellati restavano intimati. Contr Con istanza del 09.09.2025, la ha dato atto di non aver notificato il ricorso introduttivo, depositando rinuncia agli atti del giudizio ed all'appello iscritto al R.G. n. 1111/2024 e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
All'udienza del 25.11.2025, sono comparse, per ciascuno dei due appelli, le parti appellanti che hanno dato atto di non aver notificato Contr l'appello; inoltre, il procuratore della società , riportandosi alla nota depositata telematicamente, ha insistito per l'estinzione del giudizio per espressa rinunzia all'appello. Riuniti gli appelli, la causa è stata decisa allo stato degli atti con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197). MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'improcedibilità degli appelli riuniti, atteso che i rispettivi appellati non si sono costituiti in giudizio e le parti appellanti hanno dichiarato di non aver provveduto alla notifica dei ricorsi in Contr appello e dei decreti di fissazione dell'udienza; inoltre, la società nella causa iscritta al R.G. n.1111/2024 ha espressamente dichiarato nell'atto depositato telematicamente di non aver provveduto alla predetta notificazione. Al riguardo, occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione,
2 senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022). Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata da , non potendosi CP_4 pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale. Non giova alla tesi della società appellante il richiamo a Cass., n.27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso «d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 3 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.›› va inteso nel senso che la «notificazione›› non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia, e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione). Nessuna statuizione va emessa sulle spese del grado, tenuto conto della omessa instaurazione dei rapporti processuali e della mancata costituzione delle parti appellate. Stante il tenore della presente pronuncia, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, in applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti, in data 06.12.2024, da e da Parte_1 Controparte_1 così provvede:
[...] dichiara improcedibili gli appelli;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali dei giudizi di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dei ricorsi, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere est. Dott. Nicola Morgese 4
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nelle controversie riunite iscritte nel R.G. ai nn. 1101 e 1111 del 2024; TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NC HI e dall'Avv. Tamara Natilla APPELLANTE/APPELLATO CONTUMACE E
Controparte_1
in persona dell'Institore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
EL ON e dall'Avv. Giovanni Ronconi APPELLATA CONTUMACE/APPELLANTE
- - - - - - - - - - - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2366/2024 emessa in data 06.06.2024, il Tribunale del lavoro di Bari, nel contraddittorio con l'appellata indicata in epigrafe così provvedeva: 1) accoglieva parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertava il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva di: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli del Controparte_2
23.7.1976, indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A, indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 e indennità fuori nastro, e, per l'effetto, condannava la società al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a far data dal gennaio 2018; 2) dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite. Con distinti atti di appello del 06.12.2024, e Parte_1
proponevano CP_1 Controparte_1 appello chiedendo la riforma della sentenza di prime cure, nei contrapposti termini indicati. Gli appellati restavano intimati. Contr Con istanza del 09.09.2025, la ha dato atto di non aver notificato il ricorso introduttivo, depositando rinuncia agli atti del giudizio ed all'appello iscritto al R.G. n. 1111/2024 e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
All'udienza del 25.11.2025, sono comparse, per ciascuno dei due appelli, le parti appellanti che hanno dato atto di non aver notificato Contr l'appello; inoltre, il procuratore della società , riportandosi alla nota depositata telematicamente, ha insistito per l'estinzione del giudizio per espressa rinunzia all'appello. Riuniti gli appelli, la causa è stata decisa allo stato degli atti con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197). MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'improcedibilità degli appelli riuniti, atteso che i rispettivi appellati non si sono costituiti in giudizio e le parti appellanti hanno dichiarato di non aver provveduto alla notifica dei ricorsi in Contr appello e dei decreti di fissazione dell'udienza; inoltre, la società nella causa iscritta al R.G. n.1111/2024 ha espressamente dichiarato nell'atto depositato telematicamente di non aver provveduto alla predetta notificazione. Al riguardo, occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione,
2 senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022). Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata da , non potendosi CP_4 pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale. Non giova alla tesi della società appellante il richiamo a Cass., n.27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso «d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 3 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.›› va inteso nel senso che la «notificazione›› non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia, e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione). Nessuna statuizione va emessa sulle spese del grado, tenuto conto della omessa instaurazione dei rapporti processuali e della mancata costituzione delle parti appellate. Stante il tenore della presente pronuncia, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, in applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti, in data 06.12.2024, da e da Parte_1 Controparte_1 così provvede:
[...] dichiara improcedibili gli appelli;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali dei giudizi di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dei ricorsi, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere est. Dott. Nicola Morgese 4