Articolo 58 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 57Articolo 59
Versione
24 agosto 1961
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Versione
21 maggio 1987
Art. 58.
Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205 , conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia. ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 maggio 1987 n. 154 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1987, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di P.S.), nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorita', o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale".
Entrata in vigore il 21 maggio 1987
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