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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 544/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002
promossa da
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROTONDO Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in Via Lamarmora 21 10128 Torino Italia presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – cont.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Si richiamano quelle in atti, in particolare, quelle di cui al ricorso per la parte ricorrente, sola parte costituita in giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
L'Avvocato ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. Parte_1
115/2002 avverso decreto di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e ne ha chiesto la riforma.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
L'opposizione in questione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed è soggetta al rito semplificato di cognizione.
La causa è apparsa documentale e matura per la decisione sin dalla prima udienza, indi, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il ricorrente lamenta che il decreto opposto ha escluso la liquidazione della fase introduttiva del giudizio, nonostante sia stata richiesta la liquidazione e si sia svolta la relativa fase, e lamenta inoltre che nel decreto sono stati applicati i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, procedendo poi alla decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002.
Il ricorrente lamenta, innanzitutto, che l'attività svolta giustifica la liquidazione anche della fase introduttiva del giudizio, invece negata.
Il ricorrente allega che la fase introduttiva del giudizio è stata originata dal deposito da parte del difensore dell'istanza di giudizio abbreviato, circostanza che è confermata dagli atti del fascicolo prodotto.
Emerge quindi per tabulas che l'attività difensiva sia stata tale da sfociare anche in una fase introduttiva del giudizio, ragione per la quale non pare possibile escluderne la liquidazione.
Il ricorrente lamenta poi l'applicazione dei parametri minimi per la liquidazione in quanto ritiene la motivazione del decreto sul punto erronea.
Nel decreto si legge che l'applicazione dei parametri minimi è dipesa dal fatto che “trattasi di processo per il reato di cui all'art. 582 c.p. a carico di un unico imputato, senza costituzione di parte civile”.
pagina 2 di 5 Il ricorrente lamenta l'erroneità di tale motivazione in quanto allega che l'assistito non è stato imputato per il reato ex art. 582 c.p.c., bensì del reato ex art. 612, comma 2, c.p.c., commesso in concorso con due soggetti, ritenendo che l'indicazione diversa in decreto possa essere frutto di un errore o refuso.
Il ricorrente allega che il processo ha visto circa 10 udienze, seppure almeno una di mero rinvio e quindi ritiene che l'attività difensiva non possa essere ricondotta, aprioristicamente, ai parametri minimi.
Da questo punto di vista, l'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 prevede, in ogni caso, l'applicazione dei parametri non inferiori a quelli medi, per poi procedere alla decurtazione secca di un terzo.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che all'esito dell'istruttoria è stata modificata l'imputazione, con conseguente ritrasmissione degli atti al PM, a sottolineare che non si sia trattato di attività processuale minima.
La scrivente ritiene che dagli atti non emerga ragione sufficiente per adottare i parametri minimi e che possa quindi liquidarsi il compenso sulla base dei parametri medi, come richiesto, facendo poi decurtazione di 1/3 come previsto dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002.
L'opposizione va accolta.
Le competenze devono essere liquidate in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. Gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio sono ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale
Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: tribunale monocratico
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 567,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.592,00
pagina 3 di 5 RIDUZIONI ( in % sul compenso )
Riduzione di 1/3 su € 3.592,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis
€ -1.197,33 Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 2.394,67
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.592,00
Totale variazioni in diminuzione - € 1.197,33
Compenso totale € 2.394,67
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 359,20
Cassa Avvocati ( 4% ) € 110,15
Totale imponibile € 2.864,02
IVA 22% su Imponibile € 630,08
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 3.494,10
In conclusione, il decreto di liquidazione deve essere riformato e la domanda di parte ricorrente accolta.
***
In considerazione del fatto che il convenuto non si è costituito e non ha svolto difese CP_1 contrarie all'istanza di modifica del decreto di liquidazione opposto, si ritiene che, eccezionalmente, non vi siano i presupposti per configurare una vera e propria soccombenza del convenuto, dovendosi CP_1 fare applicazione di parametri legali per la liquidazione del compenso, motivo per il quale le spese di questa opposizione devono essere integralmente compensate.
Va invece riconosciuto a favore del Difensore il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo dichiarata in atti per l'introduzione dell'opposizione, dovendo tenere indenne il Difensore vittorioso almeno degli esposti e/o spese vive per l'opposizione.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 4 di 5 in accoglimento dell'opposizione promossa e in parziale riforma del decreto di pagamento opposto, per le attività compiute a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato liquida a favore del ricorrente la somma di 2.394,67 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di questa opposizione a decreto di pagamento, ma dichiara tenuto e condanna il convenuto al rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato, pari CP_1
a 43,00 euro, e della marca da bollo, pari a 27,00 euro, o del diverso importo dovuto, se e in quanto versato.
Così deciso in Vercelli, 26.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 544/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002
promossa da
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROTONDO Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in Via Lamarmora 21 10128 Torino Italia presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – cont.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Si richiamano quelle in atti, in particolare, quelle di cui al ricorso per la parte ricorrente, sola parte costituita in giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
L'Avvocato ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. Parte_1
115/2002 avverso decreto di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e ne ha chiesto la riforma.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
L'opposizione in questione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed è soggetta al rito semplificato di cognizione.
La causa è apparsa documentale e matura per la decisione sin dalla prima udienza, indi, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il ricorrente lamenta che il decreto opposto ha escluso la liquidazione della fase introduttiva del giudizio, nonostante sia stata richiesta la liquidazione e si sia svolta la relativa fase, e lamenta inoltre che nel decreto sono stati applicati i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, procedendo poi alla decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002.
Il ricorrente lamenta, innanzitutto, che l'attività svolta giustifica la liquidazione anche della fase introduttiva del giudizio, invece negata.
Il ricorrente allega che la fase introduttiva del giudizio è stata originata dal deposito da parte del difensore dell'istanza di giudizio abbreviato, circostanza che è confermata dagli atti del fascicolo prodotto.
Emerge quindi per tabulas che l'attività difensiva sia stata tale da sfociare anche in una fase introduttiva del giudizio, ragione per la quale non pare possibile escluderne la liquidazione.
Il ricorrente lamenta poi l'applicazione dei parametri minimi per la liquidazione in quanto ritiene la motivazione del decreto sul punto erronea.
Nel decreto si legge che l'applicazione dei parametri minimi è dipesa dal fatto che “trattasi di processo per il reato di cui all'art. 582 c.p. a carico di un unico imputato, senza costituzione di parte civile”.
pagina 2 di 5 Il ricorrente lamenta l'erroneità di tale motivazione in quanto allega che l'assistito non è stato imputato per il reato ex art. 582 c.p.c., bensì del reato ex art. 612, comma 2, c.p.c., commesso in concorso con due soggetti, ritenendo che l'indicazione diversa in decreto possa essere frutto di un errore o refuso.
Il ricorrente allega che il processo ha visto circa 10 udienze, seppure almeno una di mero rinvio e quindi ritiene che l'attività difensiva non possa essere ricondotta, aprioristicamente, ai parametri minimi.
Da questo punto di vista, l'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 prevede, in ogni caso, l'applicazione dei parametri non inferiori a quelli medi, per poi procedere alla decurtazione secca di un terzo.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che all'esito dell'istruttoria è stata modificata l'imputazione, con conseguente ritrasmissione degli atti al PM, a sottolineare che non si sia trattato di attività processuale minima.
La scrivente ritiene che dagli atti non emerga ragione sufficiente per adottare i parametri minimi e che possa quindi liquidarsi il compenso sulla base dei parametri medi, come richiesto, facendo poi decurtazione di 1/3 come previsto dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002.
L'opposizione va accolta.
Le competenze devono essere liquidate in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. Gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio sono ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale
Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: tribunale monocratico
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 567,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.592,00
pagina 3 di 5 RIDUZIONI ( in % sul compenso )
Riduzione di 1/3 su € 3.592,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis
€ -1.197,33 Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 2.394,67
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.592,00
Totale variazioni in diminuzione - € 1.197,33
Compenso totale € 2.394,67
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 359,20
Cassa Avvocati ( 4% ) € 110,15
Totale imponibile € 2.864,02
IVA 22% su Imponibile € 630,08
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 3.494,10
In conclusione, il decreto di liquidazione deve essere riformato e la domanda di parte ricorrente accolta.
***
In considerazione del fatto che il convenuto non si è costituito e non ha svolto difese CP_1 contrarie all'istanza di modifica del decreto di liquidazione opposto, si ritiene che, eccezionalmente, non vi siano i presupposti per configurare una vera e propria soccombenza del convenuto, dovendosi CP_1 fare applicazione di parametri legali per la liquidazione del compenso, motivo per il quale le spese di questa opposizione devono essere integralmente compensate.
Va invece riconosciuto a favore del Difensore il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo dichiarata in atti per l'introduzione dell'opposizione, dovendo tenere indenne il Difensore vittorioso almeno degli esposti e/o spese vive per l'opposizione.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 4 di 5 in accoglimento dell'opposizione promossa e in parziale riforma del decreto di pagamento opposto, per le attività compiute a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato liquida a favore del ricorrente la somma di 2.394,67 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di questa opposizione a decreto di pagamento, ma dichiara tenuto e condanna il convenuto al rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato, pari CP_1
a 43,00 euro, e della marca da bollo, pari a 27,00 euro, o del diverso importo dovuto, se e in quanto versato.
Così deciso in Vercelli, 26.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 5 di 5