Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 667/2024
PROMOSSA DA
C.F. , in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Salvatore Catalano
ATTRICE-OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Francesco Michelotti
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO
Contratto di mediazione finanziaria
CONCLUSIONI
Per come da note di precisazione delle conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis ed in accoglimento della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo de quo: in via principale, a)
revocare e comunque, porre nel nulla, nonché rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 128 emesso in data
19.02.2024 dal Tribunale di Arezzo – G.U. dott.ssa L. N. Sersale , rubricato al numero di R.G. 106/2024; b)
rigettare, comunque ed in ogni caso, la relativa pretesa creditoria avanzata da nei confronti della ditta CP_1
perché insussistente, nonché infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata;
c) per l'effetto Parte_1
condannare all'annullamento della fattura n. 1 del 04.01.2024 dell'importo di Euro 30.500,00, con CP_1
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emissione della relativa nota di credito;
d) in via estremamente subordinata: ritenere eccessivo il quantum ex
adverso richiesto, con rideterminazione delle somme eventualmente dovute da in favore di Parte_1 CP_1
[... nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
e) Con integrale vittoria, comunque ed in ogni caso, di compensi
e spese di lite, oltre Iva, cap e spese generali come per legge, nella misura che sarà ritenuta di giustizia».
Per come da comparsa di costituzione e risposta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis CP_1
reiectis, - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.128/2024 emesso dal
Tribunale di Arezzo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertato e dichiarato il diritto di credito
della confermare il decreto ingiuntivo n. 128/2024 dal Tribunale di Arezzo;
- in via subordinata, CP_1
accertato e dichiarato il diritto di credito della condannare la in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 30.500,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002
dal dì dovuto al saldo effettivo, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese
e onorari di causa».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (nel proseguo anche soltanto Parte_1
“ ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. n. 106/2024) emesso Pt_1
dall'intestato Tribunale il 19.2.2024, chiesto ed ottenuto dalla società vòlto al pagamento CP_1
dell'importo complessivo di € 30.500,00 (oltre interessi e spese di procedura) per l'attività di consulenza aziendale e finanziaria per il reperimento di un finanziamento di € 500.000,00.
In via preliminare l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale a favore del Tribunale di Bari quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. o,
in subordine, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale luogo in cui è sorta l'obbligazione o, in via ulteriormente gradata, quale foro del consumatore.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del credito azionato da ed infatti il contratto CP_1
stipulato il 25.8.2023 tra le società aveva ad oggetto una specifica pratica («Illimity») per il reperimento di un finanziamento pari ad € 500.000,00 che l'opponente ha effettivamente conseguito, ma per tramite di diverso mediatore, ovverosia la Concreto S.p.a.. A ciò consegue, secondo le prospettazioni dell'opponente, che essendo il compenso della condizionato al raggiungimento CP_1
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dell'obiettivo dedotto nel contratto, ovverosia l'ottenimento del finanziamento, la pretesa creditoria non possa trovare accoglimento. Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la fondatezza del credito opposito, ha chiesto che fosse riterminata l'eventuale somma dovuta in misura equa.
Si è costituita in giudizio la (nel proseguo anche soltanto “ ) chiedendo, in via CP_1 CP_1
preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 128/2024, ex art. 648
c.p.c..
Ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale di parte opponente: in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., in caso di obbligazione pecuniaria liquida, il foro competente è quello del creditore. Nell'odierna fattispecie il corrispettivo era stato espressamente pattuito nel suo ammontare in sede contrattuale (€ 25.000+IVA).
Ha evidenziato come, in ogni caso, la società non potesse essere qualificata alla stregua di Pt_1
consumatore, non solo per la sua veste giuridica, ma altresì perché il finanziamento richiesto aveva finalità commerciali, riconducibili all'oggetto sociale della stessa.
Nel merito ha ribadito la fondatezza del proprio credito: a suo avviso, il contratto stipulato tra le parti non prevedeva alcun vincolo in ordine al ricorso alla Illimity Bank quale finanziaria. Infatti, dopo l'esito negativo, la si attivava presso Concreto S.p.a., che, insieme ad ha condotto la CP_1 CP_1
pratica verso il buon esito con , come provato dalle comunicazioni WhatsApp intercorse CP_2
tra i legali rappresentanti della ed Pt_1 CP_1
Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., ritenuto che ogni statuizione in merito alla provvisoria esecutorietà
dovesse essere rinviata alla prima udienza, è stata rinviata l'udienza di prima comparizione.
A seguito di regolare scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza riservata del 30.9.2025,
rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono stati parzialmente ammessi i capitoli di prova per interpello e testimoniali. Le prove orali sono state assunte nelle udienze del
30.10.2024 e del 20.11.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione di termini per deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva rinviata
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all'udienza cartolare del 10.4.2025 a seguito della quale veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189, ultimo comma, c.p.c.
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In via preliminare si osserva che , con la comparsa conclusionale, ha definitivamente Pt_1
rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata;
pertanto, la competenza di questo
Tribunale risulta pacificamente radicata e l'esame può concentrarsi sul merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
È opportuno, prima di tutto, ripercorrere i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti.
La documentazione in atti dimostra che il 10.5.2023 e hanno stipulato un primo CP_1 Pt_1
contratto di consulenza (doc. 8, opponente) prevedente una molteplicità di prestazioni: revisione vostre procedure amministrative, analisi dei costi e dei ricavi di gestione dell'attivo e del passivo,
pianificazione finanziaria, valutazione rating aziendale e relativo riassetto secondo "Basilea 2/3",
elaborazione di un quadro di controllo costi e utile predeterminato, formazione manageriale sul controllo di gestione, business plan, assistenza bancaria (quest'ultima così descritta: «i nostri consulenti
valuteranno la possibilità di poter consigliare al Cliente l'apertura di nuovi rapporti bancari, di poter ridefinire
le linee di credito in essere, anche attraverso di linee di credito agevolate ovvero eventualmente supportate da
Consorzi di garanzia ai sensi della L. 662/96»). Il compenso, pari a € 17.500,00 + IVA, sarebbe maturato «al
momento dell'erogazione o al termine dei lavori di consulenza».
L'attività di si è sostanziata, in concreto, esclusivamente nella messa in contatto di in CP_1 Pt_1
contatto con la consulente We Unit per la richiesta di un prestito di € 700.000,00 (doc. 8 bis, opponente); prestito effettivamente ottenuto. Di talché otteneva il pagamento di € 21.350,00 IVA compresa CP_1
(doc. 10, opponente), mentre l'intermediaria finanziaria We Unit ha fatturato € 10.500,00.
Successivamente, il 21.6.2023, le stesse parti hanno concluso un secondo accordo (doc. 11, opponente)
dal tenore sostanzialmente analogo, salvo che per le modalità di pagamento, così previste: «nella
misura del 50% dell'importo all'emissione della stessa e il restante 50% come saldo alla consegna del
». In concreto, l'attività si è sostanziata nella predisposizione di un business plan; il CP_3
corrispettivo è stato pagato ad che l'11.7.2023 ha emesso fattura per € 3.050,00 (doc. 12, CP_1
opponente).
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L'accordo oggetto della presente controversia è invece il contratto sottoscritto il 28.8.2023 (doc. 19,
opponente) ed ha contenuto in tutto e per tutto identico al primo dei contratti sopra citati, corrispettivo pattuito in misura pari a € 25.000,00 + IVA e con previsione che «dovrà essere corrisposto
come pagamento della fattura elettronica che seguirà al momento dell'erogazione o alla fine di ogni svolgimento
lavori di consulenza». Nonostante l'ampiezza dell'oggetto contrattuale, la prestazione rispetto alla quale si era obbligata, cui corrispondeva uno specifico interesse da parte di era CP_1 Pt_1
l'ottenimento di un finanziamento da parte di Illimity Bank e non anche le altre (molteplici)
prestazioni contenute nel modulo contrattuale. Ciò è reso evidente dall'email di accompagnamento
Per_ del contratto (prima pagina del richiamato doc. 19), dove si legge: «buongiorno ecco il contratto
Arios per la pratica ILLIMITY».
Dalla sistemica lettura dei contratti de quibus, se ne ricava che, sebbene sottoponesse alla propria CP_1
cliente sempre lo stesso modulo contrattuale, in realtà la prestazione effettivamente voluta dalle parti fosse più perimetrata e specifica e, per quel che più rileva in questo giudizio, è pacifico (le stesse difese della parte opposta lo confermano) che oggetto della prestazione dedotta nel negozio fosse l'ottenimento di un finanziamento (pag. 3 della comparsa di costituzione: «Il contratto prevedeva una
assistenza e consulenza da parte della per agevolare l'erogazione e l'ottenimento di un finanziamento CP_1
di 500.000 € in favore della controparte. Questa attività è stata puntualmente eseguita e il risultato è stato
conseguito»). Ed infatti, secondo le prospettazioni dell'opposta, sebbene l'istruttoria bancaria avviata da presso Illimity Bank non avesse avuto esito positivo, i documenti da lei raccolti sarebbero CP_1
stati successivamente trasmessi ed utilizzati da Concreto S.p.A., la quale ha procurato a un Pt_1
finanziamento di e ha fatturato € 15.073,20 IVA inclusa (doc. 25, opponente). Ritenendo CP_2
determinante il proprio apporto, ha appunto emesso fattura a titolo di provvigione e, stante il CP_1
rifiuto di di pagarle il corrispettivo, ha azionato il procedimento monitorio sfociato nel Pt_1
decreto qui opposto.
Orbene, giova evidenziare che seppur in un primo momento le difese di parte opponente si siano incentrare sull'inadempimento contrattuale da parte di (motivo per cui è stata svolta istruttoria CP_1
orale), con la comparsa conclusionale ha anche eccepito la nullità del contratto stipulato il Pt_1
28.8.2023, deducendo che l'attività svolta da integra a tutti gli effetti una attività riservata ex lege CP_1
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ai soggetti iscritti nell'elenco O.A.M. (Organismo Agenti e Mediatori) previsto dagli artt. 128‑quater e
128‑undecies del D.lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.).
L'opposta (che non ha depositato gli scritti conclusionali), a fronte di tale eccezione, non ha fornito prova della propria iscrizione, né ha contestato la qualificazione dell'attività svolta, e nelle note scritte dell'udienza ex art. 189 c.p.c. ha semplicemente reiterato le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione.
L'eccezione di nullità merita accoglimento.
Come già puntualizzato, la causa concreta degli accordi era l'ottenimento di finanziamenti a favore di
, sì che l'attività svolta integra la mediazione creditizia definita dall'art. 128‑sexies T.U.B., vale Pt_1
a dire «il mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la
clientela per la concessione di finanziamenti».
Trattandosi di attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco O.A.M., la mancanza di tale requisito integra violazione di norma imperativa.
Sul tema è univoca la giurisprudenza di legittimità: la mancanza dei requisiti soggettivi imposti da disposizioni di carattere pubblicistico comporta la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative (c.d. nullità virtuale), poiché tali norme tutelano non solo l'interesse del singolo contraente, ma l'integrità del mercato finanziario e dunque un interesse di carattere generale (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 26724/2007; ed in senso conforme, Cass. Sez. Un. 8472/2022).
Non vi è dubbio che la disciplina richiamata che impone l'iscrizione dei mediatori nonché degli intermediari finanziari in apposito albo sia stata emanata a protezione di interessi pubblici «che vanno
dalla tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia
nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario […] alla esigenza di preservare il mercato da
inquinamenti derivanti dall' impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il
mercato dei valori mobiliari con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente
prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla iscrizione
nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una valenza che trascende la formale e ordinata gestione
dell'attività ed investe l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le
turbative che crea sul sistema finanziario generale». (cfr. Cass. 5114/2001). Invero, in difetto di determinate condizioni soggettive di uno dei contraenti, come l'iscrizione in albi o registri cui la legge
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eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, l'ordinamento vieta di stipulare il contratto, ragion per cui è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e, come argomentato dalla Suprema Corte, «non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto
per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del
contenuto dell'atto medesimo» (così la già citata Cass., Sez. Un., n. 26724/2007).
A ciò consegue che la mancanza di iscrizione all'albo costituisce un vizio insanabile che comporta la nullità assoluta del contratto ex art. 1418 c.c., nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Né potrebbe giungersi alla declaratoria di validità del contratto considerando l'erogazione del denaro da parte della banca quale mera condizione sospensiva per il pagamento del corrispettivo in quanto l'effettiva erogazione del denaro costituiva un elemento costitutivo del contratto: ed infatti la stessa opposta, nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2, afferma che «il lavoro svolto per giungere alle
varie erogazioni era stato svolto dalla […] L'ottenimento del finanziamento di € 500.000,00 è un CP_1
dato di fatto, di conseguenza veniva stabilito l'importo della consulenza della quantificato nella fattura CP_1
emessa verso nel contratto di consulenza non si parlava di importi erogati, ma di ottenimento Parte_1
effettivo degli stessi, proprio come indica il contratto di consulenza».
Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il contratto sottoscritto il 28.8.2023 deve essere dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa, con conseguente insussistenza del diritto di CP_1
alla provvigione. Stante la caducazione del titolo in virtù di un vizio costitutivo, è evidentemente superfluo soffermarsi sulle risultanze dell'istruttoria orale, essenzialmente tesa a verificare se e in che termine la prestazione fosse stata adempiuta da CP_1
Venendo meno il titolo causale del credito, l'opposizione dispiegata dall'opponente risulta fondata e pertanto occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta che sono liquidate nella misura indicata in CP_1
dispositivo, secondo i medi tabellari previsti in base allo scaglione per valore di riferimento (da €
26.001 ad € 52.000) in applicazione il D.M. n. 147/2022 considerato in relazione al disputatum e cioè pari alla somma dell'importo opposto (€ 30.500,00).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ accoglie l'opposizione, dichiara nullo il contratto stipulato e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. n. 106/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 19.2.2024;
▪ condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta CP_1 [...]
che vengono liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Arezzo, 9 maggio 2025
Il giudice
Dott. Federico Pani
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