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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1461 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1461/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti RAMPONE STEFANO e ROSSO ROBERTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. la casa coniugale, sita in Asti (AT), Via Giovanni Pavese, n° 7, di proprietà del IG. Parte_2
, verrà assegnata alla moglie, che la abiterà con i figli minori;
[...]
2. affido congiunto dei figli e con residenza presso la madre;
Per_1 Per_2
3. ampio diritto di visita dei figli da parte del padre, IG. , che, comunque, si Parte_2
concorda tra le parti nei seguenti minimi termini: tre sere infrasettimanali, week end alterni, vacanze agostane per quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, festività di Natale e Pasqua alternate;
4. il IG. si impegna a versare in favore della SI.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€. 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli, entro il giorno quindici di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. spese straordinarie, di cui al protocollo di intesa del Tribunale di Asti, divise al 50% tra i coniugi, con impegno di conguaglio entro il giorno 30 di ogni mese;
6. le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
7. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver già definito ogni rapporto economico e che, pertanto, nulla è previsto in favore del mantenimento di ciascuno;
8. le parti esprimono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti di espatrio per i figli”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato Parte_1 Parte_2
ad ASTI (AT) il 19/07/1974, celebrato in ASTI in data 02/06/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1461/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti RAMPONE STEFANO e ROSSO ROBERTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. la casa coniugale, sita in Asti (AT), Via Giovanni Pavese, n° 7, di proprietà del IG. Parte_2
, verrà assegnata alla moglie, che la abiterà con i figli minori;
[...]
2. affido congiunto dei figli e con residenza presso la madre;
Per_1 Per_2
3. ampio diritto di visita dei figli da parte del padre, IG. , che, comunque, si Parte_2
concorda tra le parti nei seguenti minimi termini: tre sere infrasettimanali, week end alterni, vacanze agostane per quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, festività di Natale e Pasqua alternate;
4. il IG. si impegna a versare in favore della SI.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€. 300,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli, entro il giorno quindici di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. spese straordinarie, di cui al protocollo di intesa del Tribunale di Asti, divise al 50% tra i coniugi, con impegno di conguaglio entro il giorno 30 di ogni mese;
6. le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
7. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver già definito ogni rapporto economico e che, pertanto, nulla è previsto in favore del mantenimento di ciascuno;
8. le parti esprimono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti di espatrio per i figli”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato Parte_1 Parte_2
ad ASTI (AT) il 19/07/1974, celebrato in ASTI in data 02/06/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.