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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2547/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2547/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C. F.: Controparte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Giffoni Valle Pia ica n. 20/22, presso lo studio dell'avv. Filomena Giannattasio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 6 novembre 2025, e Controparte_1 CP_2 avanzavano richiesta congiunta di i
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 8 gennaio 2005 e che, dalla loro unione, erano nati due figli,
(13.06.2005) e (06.08.2010). Per_1 Persona_2 to, trascorsi olt lla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 6330/2021 del 13.07.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- il Sig. ha trasferito in data 16.09.2025, per atto del Notaio Controparte_2
n Battipaglia alla Via Avellino n. 4, la propria quota pari Persona_3 ai 500/1000 di proprietà della porzione di fabbricato sviluppatosi su due livelli, composta al piano primo da un vano e al piano secondo da due vani, bagno, corridoio, con annessi balconi a livello il tutto confinante con Via Amedeo Moscati, con gabbia scale e con unità immobiliare interno 7, riportato al catasto fabbricati del comune di Salerno censito al N.C.E.U. foglio 36, part. 443, sub. 25, cat. A/2, vani 6, Via Amedeo Moscati n. 9, piano 1-2, interno 8, mq. 130, r.c. € 557,77, con annessa pertinenza locale box ubicato al piano terra, della consistenza catastale di 16 mq, con il numero interno 8, confinante con Via Amedeo Moscati, con locale box interno 13, con vano scale e con parti comuni per più lati, riportato al catasto fabbricati del comune di Salerno al foglio 36, part. 443, sub. 5, cat. C/6, Via Amedeo Moscati n. 9, piano T, interno 8 r.c. € 80,15. in favore della sig.ra a fronte, Controparte_1 da parte di quest'ultima dell'accollo dell'intero mutuo ipotecario;
A tali effetti la signora si riconosce subingredita al signor Controparte_1 Controparte_2 verso la bbliga a pagare puntualmente le s in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola, inoltre si impegna sin d'ora a provvedere all'accollo esterno non appena vi saranno le condizioni richieste dall'Istituto mutuante. In conseguenza della cessione di cui ante la signora diviene piena ed esclusiva proprietaria degli CP_1 immobili dianzi descritti come arile allegato al ricorso.
-il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_4 disposizioni sull'affidamento condiviso, restando a vivere con la madre Sig.ra
, nella sua abitazione sita in Salerno alla Via Amedeo Moscati Controparte_1
- Le parti non prevedono alcun assegno di mantenimento per il figlio minore in quanto al momento hanno optato per il mantenimento in via Persona_2
- Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
-Le spese straordinarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
-L'assegno unico ed universale per il figlio minore verrà percepito al 100% dalla madre sig.ra ; Controparte_1
- le decisioni eresse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
-i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- con riguardo al diritto di visita relativo al figlio minore, ci si riporta al piano genitoriale allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso;
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità Persona_4 per l'espatrio;
- Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare eventuali allontanamenti col figlio minore dal proprio domicilio per periodi superiori ad un giorno;
se gli spostamenti avvengono all'interno del territorio nazionale il genitore è tenuto a comunicare all'altro la destinazione del viaggio ai fini della reperibilità e del contatto col minore;
in presenza di spostamenti fuori del territorio nazionale il genitore che intende effettuare un viaggio all'estero col figlio minore dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto da parte dell'altro genitore dettagliando la durata e la destinazione del viaggio. Le parti si impegnano fin d'ora ad essere collaborativi nell'esclusivo interesse del figlio minore e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 8 gennaio 2005 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Controparte_1
05.12.1979, C. F.: nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
12.06.1978, C.F.: , t o Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S n. 1, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2547/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C. F.: Controparte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Giffoni Valle Pia ica n. 20/22, presso lo studio dell'avv. Filomena Giannattasio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 6 novembre 2025, e Controparte_1 CP_2 avanzavano richiesta congiunta di i
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 8 gennaio 2005 e che, dalla loro unione, erano nati due figli,
(13.06.2005) e (06.08.2010). Per_1 Persona_2 to, trascorsi olt lla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 6330/2021 del 13.07.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- il Sig. ha trasferito in data 16.09.2025, per atto del Notaio Controparte_2
n Battipaglia alla Via Avellino n. 4, la propria quota pari Persona_3 ai 500/1000 di proprietà della porzione di fabbricato sviluppatosi su due livelli, composta al piano primo da un vano e al piano secondo da due vani, bagno, corridoio, con annessi balconi a livello il tutto confinante con Via Amedeo Moscati, con gabbia scale e con unità immobiliare interno 7, riportato al catasto fabbricati del comune di Salerno censito al N.C.E.U. foglio 36, part. 443, sub. 25, cat. A/2, vani 6, Via Amedeo Moscati n. 9, piano 1-2, interno 8, mq. 130, r.c. € 557,77, con annessa pertinenza locale box ubicato al piano terra, della consistenza catastale di 16 mq, con il numero interno 8, confinante con Via Amedeo Moscati, con locale box interno 13, con vano scale e con parti comuni per più lati, riportato al catasto fabbricati del comune di Salerno al foglio 36, part. 443, sub. 5, cat. C/6, Via Amedeo Moscati n. 9, piano T, interno 8 r.c. € 80,15. in favore della sig.ra a fronte, Controparte_1 da parte di quest'ultima dell'accollo dell'intero mutuo ipotecario;
A tali effetti la signora si riconosce subingredita al signor Controparte_1 Controparte_2 verso la bbliga a pagare puntualmente le s in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola, inoltre si impegna sin d'ora a provvedere all'accollo esterno non appena vi saranno le condizioni richieste dall'Istituto mutuante. In conseguenza della cessione di cui ante la signora diviene piena ed esclusiva proprietaria degli CP_1 immobili dianzi descritti come arile allegato al ricorso.
-il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_4 disposizioni sull'affidamento condiviso, restando a vivere con la madre Sig.ra
, nella sua abitazione sita in Salerno alla Via Amedeo Moscati Controparte_1
- Le parti non prevedono alcun assegno di mantenimento per il figlio minore in quanto al momento hanno optato per il mantenimento in via Persona_2
- Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
-Le spese straordinarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
-L'assegno unico ed universale per il figlio minore verrà percepito al 100% dalla madre sig.ra ; Controparte_1
- le decisioni eresse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
-i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- con riguardo al diritto di visita relativo al figlio minore, ci si riporta al piano genitoriale allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso;
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità Persona_4 per l'espatrio;
- Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare eventuali allontanamenti col figlio minore dal proprio domicilio per periodi superiori ad un giorno;
se gli spostamenti avvengono all'interno del territorio nazionale il genitore è tenuto a comunicare all'altro la destinazione del viaggio ai fini della reperibilità e del contatto col minore;
in presenza di spostamenti fuori del territorio nazionale il genitore che intende effettuare un viaggio all'estero col figlio minore dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto da parte dell'altro genitore dettagliando la durata e la destinazione del viaggio. Le parti si impegnano fin d'ora ad essere collaborativi nell'esclusivo interesse del figlio minore e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 8 gennaio 2005 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Controparte_1
05.12.1979, C. F.: nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
12.06.1978, C.F.: , t o Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S n. 1, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi