Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2204 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Via dei Cappuccini n 11 82100 Benevento presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO FALLARINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA CALNDRA 16/18 C/O AVVOCATURA INPS 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione.
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tali censure esprimono quindi una mera valutazione difforme. Difatti il CTU ha ben chiarito, anche a seguito delle contestazioni alla bozza, che le patologie refertate, allla luce dell'esame obiettivo, apparivano di lieve\moderata entità anche tenuto conto dell'attività lavorativa specifica di collaboratrice domestica. Ha chiarito, infatti, che la cardiopatia ipertensiva era di modesta entità, e quindi valutata in 1 classe Nyha (allo e.o.“assenza di soffi, di dispnea a riposo, e di edemi declivi”.), la poliartrosi determinava riduzioni funzionali di grado medio-moderato e la patologia neuro- psichica, la sindrome ansioso-depressiva, era smentita dalla descrizione dell'esame obiettivo da cui risultava ”soggetto molto presente, collaborante, orientato, disponibile al colloquio, con una modesta tendenza a deficit umorale.” Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 17/05/2024 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 12/02/2025
2 Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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