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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato RUBISSE RUGGERO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato RUBISSE RUGGERO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Zané (VI) il 26.04.2013, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno
2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zané (VI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio;
2. la SI.ra non pretenderà il versamento dell'assegno divorzile fintantoché la stessa Pt_1
percepirà l'importo, al netto di tassazione, di almeno Euro 2.600 mensili dalla società AE Suntek
Veneto S.r.l.. Conseguentemente le parti convengono che, nel momento in cui la situazione dovesse mutare e la SI.ra , per qualsivoglia ragione o motivo, non dovesse più percepire la predetta Pt_1 somma, o dovesse percepirne una inferiore, la medesima avrà facoltà di pretendere la modifica delle condizioni di divorzio e richiedere il versamento di un assegno divorzile: in tal caso le parti si impegnano fin d'ora, secondo buona fede reciproca e tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali-economico-patrimoniali in essere nel momento in cui la predetta modifica della situazione dovesse intervenire, a profondere ogni ragionevole sforzo vòlto a negoziare una soluzione conciliativa, obbligandosi altresì a dar atto per iscritto delle rispettive posizioni in caso di mancato accordo, salva la possibilità a quel punto di adire il Giudice competente ai sensi di legge;
3. i costi per la cura e il mantenimento degli animali domestici di cui alle premesse (e ciò fino al decesso dei predetti animali) saranno a carico della SI.ra nella somma massima di € 6.000 Pt_1
annuali: ogni importo ulteriore a detto massimale sarà ad integrale carico del SI. CP_1
4. concessione alla SI.ra , da parte del SI. (ovviamente solo nel caso in cui non Pt_1 CP_1
fosse già stato formalizzato) del diritto di usufrutto, senza corrispettivo, a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2028, dell'abitazione sita in Zané, Via Raffaello n. 133;
5. concessione alla SI.ra , da parte del SI. (ovviamente solo nel caso in cui non Pt_1 CP_1
fosse già stato formalizzato) del diritto di opzione ad ottenere in locazione, al venir meno dell'usufrutto, il predetto immobile di Zané, Via Raffaello n. 133 (di cui al punto che precede), per la durata di anni quattro e rinnovo di altri quattro anni (fatto salvo quanto previsto in punto di diniego al rinnovo dall'art. 3 L. 431/1998), con canone mensile di € 550,00 e salva la previsione, in favore della SI.ra , di una clausola di recesso con preavviso di mesi tre;
Pt_1
6. concessione alla SI.ra (ovviamente solo nel caso in cui non fosse già stato formalizzato) Pt_1
del diritto di utilizzo fino al 31 dicembre del 2027 di veicolo di marca Volkswagen, modello “Caddy”, completo di assicurazione (a copertura della responsabilità civile e completo di formula “Kasko”) e manutenzione gomme;
7. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in AN (VI) in data 26/04/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 20/02/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 975/2024 pubblicata in data 08/05/2024 e passata in giudicato in data
06/08/2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti. All'esito dell'udienza del 17/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 975/2024 dell'08/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno stabilito che la SI.ra non pretenderà il versamento dell'assegno divorzile fintantoché la stessa percepirà Pt_1
l'importo, al netto di tassazione, di almeno Euro 2.600 mensili dalla società AE Suntek Veneto S.r.l..
Conseguentemente le parti convengono che, nel momento in cui la situazione dovesse mutare e la SI.ra , per qualsivoglia ragione o motivo, non dovesse più percepire la predetta somma, o Pt_1
dovesse percepirne una inferiore, la medesima avrà facoltà di pretendere la modifica delle condizioni di divorzio e richiedere il versamento di un assegno divorzile, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 Controparte_1
AN (VI) il 26/04/2013 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN (VI) al n. 1, parte II, serie C, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 04/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato RUBISSE RUGGERO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato RUBISSE RUGGERO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Zané (VI) il 26.04.2013, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno
2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zané (VI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio;
2. la SI.ra non pretenderà il versamento dell'assegno divorzile fintantoché la stessa Pt_1
percepirà l'importo, al netto di tassazione, di almeno Euro 2.600 mensili dalla società AE Suntek
Veneto S.r.l.. Conseguentemente le parti convengono che, nel momento in cui la situazione dovesse mutare e la SI.ra , per qualsivoglia ragione o motivo, non dovesse più percepire la predetta Pt_1 somma, o dovesse percepirne una inferiore, la medesima avrà facoltà di pretendere la modifica delle condizioni di divorzio e richiedere il versamento di un assegno divorzile: in tal caso le parti si impegnano fin d'ora, secondo buona fede reciproca e tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali-economico-patrimoniali in essere nel momento in cui la predetta modifica della situazione dovesse intervenire, a profondere ogni ragionevole sforzo vòlto a negoziare una soluzione conciliativa, obbligandosi altresì a dar atto per iscritto delle rispettive posizioni in caso di mancato accordo, salva la possibilità a quel punto di adire il Giudice competente ai sensi di legge;
3. i costi per la cura e il mantenimento degli animali domestici di cui alle premesse (e ciò fino al decesso dei predetti animali) saranno a carico della SI.ra nella somma massima di € 6.000 Pt_1
annuali: ogni importo ulteriore a detto massimale sarà ad integrale carico del SI. CP_1
4. concessione alla SI.ra , da parte del SI. (ovviamente solo nel caso in cui non Pt_1 CP_1
fosse già stato formalizzato) del diritto di usufrutto, senza corrispettivo, a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2028, dell'abitazione sita in Zané, Via Raffaello n. 133;
5. concessione alla SI.ra , da parte del SI. (ovviamente solo nel caso in cui non Pt_1 CP_1
fosse già stato formalizzato) del diritto di opzione ad ottenere in locazione, al venir meno dell'usufrutto, il predetto immobile di Zané, Via Raffaello n. 133 (di cui al punto che precede), per la durata di anni quattro e rinnovo di altri quattro anni (fatto salvo quanto previsto in punto di diniego al rinnovo dall'art. 3 L. 431/1998), con canone mensile di € 550,00 e salva la previsione, in favore della SI.ra , di una clausola di recesso con preavviso di mesi tre;
Pt_1
6. concessione alla SI.ra (ovviamente solo nel caso in cui non fosse già stato formalizzato) Pt_1
del diritto di utilizzo fino al 31 dicembre del 2027 di veicolo di marca Volkswagen, modello “Caddy”, completo di assicurazione (a copertura della responsabilità civile e completo di formula “Kasko”) e manutenzione gomme;
7. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in AN (VI) in data 26/04/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 20/02/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 975/2024 pubblicata in data 08/05/2024 e passata in giudicato in data
06/08/2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti. All'esito dell'udienza del 17/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 975/2024 dell'08/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno stabilito che la SI.ra non pretenderà il versamento dell'assegno divorzile fintantoché la stessa percepirà Pt_1
l'importo, al netto di tassazione, di almeno Euro 2.600 mensili dalla società AE Suntek Veneto S.r.l..
Conseguentemente le parti convengono che, nel momento in cui la situazione dovesse mutare e la SI.ra , per qualsivoglia ragione o motivo, non dovesse più percepire la predetta somma, o Pt_1
dovesse percepirne una inferiore, la medesima avrà facoltà di pretendere la modifica delle condizioni di divorzio e richiedere il versamento di un assegno divorzile, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 Controparte_1
AN (VI) il 26/04/2013 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN (VI) al n. 1, parte II, serie C, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 04/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo