Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6549/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avvocato Parte_1
Grazia Lucia Salemi;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Luzi, giusta procura generale alle liti;
-Resistente contumace-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.07.2024, esponeva: che con nota del Parte_1
CP_
8.02.2024 ricevuta il 24.02.2024 l' di Catania comunicava al Sig. nella Parte_1
qualità di erede della Sig.ra nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in Catania il 25.08.2019, il recupero della complessiva somma di € 5.109,21 per somme indebitamente percepite dalla de cuius dal 01.01.2009 Persona_1 al 20.02.2012; che nella medesima nota si leggeva: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge.” ; che avverso il superiore CP_ provvedimento dell' il ricorrente in data 08.05.2024 ha proposto ricorso in sede amministrativa e l' con pec del 07.06.2024 rigettava il ricorso;
che il recupero CP_1
CP_ operato dall' è illegittimo;
che l' , con una motivazione generica, ha richiesto il CP_1
recupero dell'indebito, affermando di aver corrisposto una somma ulteriore, rispetto al
quantum spettante sulla corrisposta pensione in favore della madre dell'odierno ricorrente;
che nulla ha aggiunto in merito ai conteggi effettuati non consentendo in tal modo al ricorrente una specifica contestazione sul punto, il quale si è visto recapitare una richiesta di rimborso non conoscendo in tal modo il quantum di quanto pretestuosamente contestato e percepito, in eccesso dalla defunta madre;
che l'omesso onere motivazionale da parte dell' non consente al ricorrente, che non è il CP_1
destinatario diretto della prestazione, di articolare adeguate difese anche in giudizio, in vista di una richiesta di restituzione di somme di cui non è a conoscenza e non ha neppure beneficiato;
che le somme corrisposte alla de cuius non Persona_1
sono comunque ripetibili e conseguentemente non possono essere richieste al ricorrente, nella qualità di erede;
che la disciplina dettata dalla legge in materia di indebito previdenziale è derogatoria rispetto al principio di carattere generale di cui all'art. 2033
c.c.; che ai sensi dell'art. 52 legge 88/99: “Le somme indebitamente percepite a titolo di pensione in conseguenza di qualsiasi errore, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, sono irripetibili, salvo il caso di dolo dell'interessato”; che all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali”, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare
CP_ illegittima la ripetizione di indebito disposta e contestata dall' al Sig. Parte_1
nella qualità di erede della Sig.ra nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in Catania il 25.08.2019, per il periodo che va dal 01.01.2009 al 20.02.2012, per i motivi di cui sopra, da intendersi quivi riportati e trascritti;
e per l'effetto accertare e dichiarare dichiara l'infondatezza della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale di cui alla nota del 08.02.2024.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, l' si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di
CP_ natura assistenziale secondo l 3
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Deve quindi rilevarsi che anche secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Ebbene, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato deve ritenersi
CP_ insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme intimate.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento. 4
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito disposta e CP_ contestata dall' al Sig. nella qualità di erede della Sig.ra Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] e deceduta in Catania il 25.08.2019, per il Persona_1
periodo che va dal 01.01.2009 al 20.02.2012;
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero del 08.02.2024 e che
CP_ il ricorrente nulla deve all per tale titolo;
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
1.875,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario
Catania, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta