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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7446/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente dott.ssa Elisabetta Murru Giudice dott.ssa Monica Mascia Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 7446/2013 promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Cagliari, via U. Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di nuovo procuratore;
attore/ convenuto in riconvenzionale contro ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 ( ) e ( ) C.F._3 CP_3 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, Piazza Galilei n. 12, presso lo studio dell'avvocato Carlitria Bellu, che li rappresenta in virtù di procure apposte in calce alle comparse di costituzione di nuovo procuratore;
convenuti/ attori in riconvenzionale e contro
( ), elettivamente domiciliata CP_4 C.F._5 in Cagliari, via Cugia n. 1, presso lo studio dell'avvocato Francesco Arrica, che la rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta/ attrice in riconvenzionale CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Ferma la riserva di appello precedentemente formulata in ordine alla sentenza n.d n.1683/2018 e la richiesta di concessione dei termini ex art.183 cpc, conferma le conclusioni come modificate con istanza del 16.11.2021 e di seguito riportate: voglia L'Ill,mo Tribunale, contrariis reiectis, 1 rigettare l'eccezione di tardività della produzione del testamento olografo e per l'effetto, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, relativa ai beni pervenuti alle parti dalla defunta madre signora
[...]
, secondo le disposizioni testamentarie, _1
2 con riferimento, invece ai beni ereditari pervenuti alle parti a seguito del decesso del signor , disporre lo scioglimento della relativa Persona_2 comunione secondo le disposizioni previste per le successioni legittime, 3. con vittoria di spese e onorari a favore dello Stato essendo il signore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”. Pt_1 Nell'interesse della parte convenuta e CP_1 CP_2 [...] : CP_3
“1) in via preliminare si associa all'eccezione di intempestività della produzione del testamento di , non avendo la parte attrice Persona_1 formulato rituale istanza di remissione in termini, e ribadisce le conclusioni affinché piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) dichiarare la nullità del testamento olografo a rogito per essere Pt_2 redatto da soggetto incapace di intendere e di volere;
2) dichiarare la nullità del richiamato testamento, perché la sottoscrizione dello stesso appare apocrifa;
3) subordinatamente, dare atto che la non poteva disporre Persona_1 dell'immobile sito in Cagliari via Pessina n. 32, perché non aveva la piena proprietà ma esclusivamente la proprietà per quote, ed aveva provveduto a cedere la nuda proprietà unitamente al coniuge ai propri Persona_2 nipoti.”. Nell'interesse della parte convenuta : CP_4
“Nell'interesse della Sig.ra conferma le conclusioni già CP_4 assunte nella comparsa di risposta, ivi comprese quelle relative alla domanda riconvenzionale proposta, e qui da intendersi integralmente ritrascritte, ed assume, altresì, le seguenti ulteriori conclusioni:
- Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la tardività della produzione dell'asserito testamento della Sig.ra effettuata dall'attore Persona_1
essendo decorsi i termini ex art. 183 c.p.c. e non avendo Parte_1 dimostrato né dedotto che tale tardiva produzione sia dovuta a causa non imputabile allo stesso attore;
- in via subordinata e condizionata, qualora venga dichiarata ammissibile la produzione del suddetto asserito testamento, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dello stesso per essere stato redatto da soggetto incapace di intendere e di volere, ovvero perché la sottoscrizione di
appare apocrifa, od ancora perché non era Persona_1 Persona_1 proprietaria dell'immobile sito a Cagliari, Via Pessina n° 32, avendone ceduto la nuda proprietà pro quota ai Sig.ri e , con CP_5 CP_6 atto pubblico di donazione del 21.3.2005 ed inoltre perché era proprietaria dell'appartamento di Via Petrarca n° 15, solo nella misura di 2/3 e Per_3 del locale di Via San Domenico n° 114, Cagliari solo nella misura di 1/3;
- in via sempre condizionata alla ammissibilità della produzione e di estremo subordine, dichiarare la illegittimità del testamento per inosservanza dell'art. 537 c.c., disponendo pertanto la riduzione, ai sensi degli artt. 554 e segg. c.c., delle disposizioni testamentarie, stante la totale pretermissione della legittimaria CP_4 Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge, anche della sentenza non definitiva n° 1683-2018, emessa dal Tribunale di Cagliari l'11.6.2018, nella quale il Giudice ha disposto la liquidazione delle spese al definitivo.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio e CP_1 CP_2 CP_4 CP_3 esponendo quanto segue: - è erede legittimo dei defunti genitori e Parte_1 Persona_2
rispettivamente deceduti in data 19 novembre 2010 e 15 Persona_1 gennaio 2015;
- i succitati de cuius, con atto pubblico di compravendita stipulato in data 19 ottobre 1981, hanno acquistato da tale HI PU l'immobile sito in distinto in catasto al foglio 42, mappale 247, sub. A); Per_3
- fin dall'atto di acquisto i de cuius hanno fatto presente a tutti i figli che detto immobile era destinato all'odierno attore, tanto che quest'ultimo è stato immediatamente immesso nella disponibilità del cespite;
- la formale intestazione del bene è stata mantenuta in capo ai coniugi solo per ragioni di carattere fiscale;
Persona_4
- una volta immesso nell'abitazione, l'attore ha esercitato il possesso esclusivo uti dominus sulla stessa, che è stata destinata a residenza propria e del suo nucleo familiare;
- ha inoltre svolto, sempre in via esclusiva, le necessarie Parte_1 attività di manutenzione del bene, ha pagato le relative utenze (ad egli tutte intestate) e ha corrisposto ai genitori le somme necessarie a far fronte agli oneri fiscali relativi all'immobile;
- in ragione di quanto sopra, è divenuto esclusivo proprietario Parte_1 del cespite in virtù di usucapione.
1.1. ha dunque chiesto l'accertamento dell'acquisto per Parte_1 usucapione dell'immobile in via Petrarca, n. 15 distinto in catasto Per_3 al foglio 42, mappale 247, sub. A), col favore delle spese di lite in caso di opposizione.
2. Con comparsa depositata in data 28 ottobre 2013, si sono costituiti in giudizio i convenuti nonché (in CP_1 CP_2 CP_3 qualità di erede di e , in rappresentazione della Persona_2 Persona_1 madre premorta NA Cinus), i quali hanno contestato la fondatezza della domanda di usucapione avanzata nei loro confronti dall'attore e ne hanno chiesto il rigetto per le seguenti ragioni:
- non ha posseduto in via esclusiva fin dall'anno 1981, uti Parte_1 dominus, l'immobile ubicato nella via Petrarca in Per_3
- nessuna asserita donazione è stata mai perfezionata nei suoi confronti, anche perché un tale atto sarebbe radicalmente nullo per difetto di forma;
- l'attore ha soltanto detenuto l'immobile in questione in forza di un contratto di comodato;
- i coniugi , infatti, avevano consentito al figlio di stabilire la Persona_4 residenza presso l'immobile, ma avevano conservato la proprietà dello stesso, tanto che essi avevano provveduto a corrispondere le rate del mutuo contratto per l'acquisto, nonché a pagare le imposte sulla casa, con il contributo delle stesse convenute;
- nessun acquisto per usucapione può essersi dunque perfezionato in capo all'attore;
- dopo il decesso dei genitori, i convenuti hanno ripetutamente chiesto all'attore il rilascio della unità immobiliare, di modo che, venuto meno il contratto di comodato, l'occupazione dell'immobile da parte dell'attore deve ritenersi abusiva e senza titolo.
2.1. I convenuti hanno quindi concluso, in via principale, per il rigetto della domanda di usucapione e, in via riconvenzionale, per la condanna di Pt_1 al rilascio dell'immobile comune e al risarcimento del danno per
[...] l'illegittima occupazione protrattasi a far data dal 15 gennaio 2012. 3. Con comparsa depositata in data 10 gennaio 2014, si è costituita in giudizio anche la quale ha esposto: CP_4
- l'esponente non ha elementi certi per affermare o negare la qualità di possessore in capo all'attore Parte_1
- nella denuncia di successione del de cuius presentata Persona_2 dal coniuge , viene comunque dato atto che l'immobile sito nella Persona_1 via Petrarca in è stato concesso in uso gratuito all'erede Per_3 Pt_1
[...]
- è interesse della convenuta pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dai genitori;
- la massa, come indicata nelle denunce di successione, risulta composta, oltre che dall'immobile di cui l'attore vanta l'usucapione, anche dagli immobili siti in Cagliari, via San Domenico n. 114, distinti in catasto al foglio 18 mappali 1885 e 1889 sub 2;
- in relazione a detto immobile la convenuta, nella convinzione che i genitori glielo avrebbero assegnato in proprietà, ha sostenuto ingenti somme per lavori di ristrutturazione e ha pagato le bollette dell'acqua relative al periodo in cui l'immobile era detenuto da tale , al quale Persona_5 l'immobile era stato locato;
- in precedenza, i de cuius avevano favorito la figlia mediante CP_1 cessione ai figli e della nuda proprietà dell'immobile CP_5 CP_6 sito in Cagliari, via Pessina 4, distinto in catasto al foglio 19 mappale 1144 sub 4;
- presso tale immobile, nel quale i de cuius hanno risieduto fino alla morte, erano custoditi i beni mobili ed effetti personali, anch'essi caduti in successione;
- inoltre, e erano contitolari del libretto di Persona_2 Persona_6 risparmio postale n. 24165580 e del libretto nominativo Persona_1 20520423;
- dal libretto 24165580, in data 24 gennaio 2012, è stata prelevata – su Part richiesta di soggetto indicato con la sigla (in gergo bancario 'me medesimo') – la somma di 4.500,00 euro e, successivamente, in data 4 aprile 2012, la somma di 257,64 euro;
- invece, dal libretto 20520423 in pari data ha prelevato CP_2 illegittimamente tutte le somme ivi presenti pari a 11.559,30 euro.
3.1. ha dunque chiesto in via riconvenzionale la divisione CP_4 delle masse relitte dai de cuius, ivi compresi i beni mobili e il denaro giacente nei depositi e conti correnti succitati, oltre al rimborso delle somme anticipate nell'interesse della comunione.
4. ha precisato che l'immobile sito in Cagliari, via Pessina CP_1 n. 4, era stato ceduto ai figli in virtù di un atto di transazione, a tacitazione di un ingente debito che i de cuius avevano nei suoi confronti. e hanno altresì chiesto che vengano imputate alla CP_1 CP_2 massa le seguenti passività: 5.758,89 euro per spese funerarie della defunta;
549,45 euro per necrologio di;
1.017,48 euro per Persona_1 Persona_1 l'imposta di successione e 625,00 euro per la compilazione della stessa, pari a complessivi 7.950,82 euro.
5. All'udienza del 16 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione sulla domanda di usucapione e sulle questioni, preliminari alle operazioni di divisione, relative alla composizione della massa attiva da dividere e alle correlate domande di rendimento dei conti tra condividenti e rimborso delle spese sostenute nell'interesse della massa.
5.1. Con sentenza 1683/2018, depositata in data 11 giugno 2018, il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di usucapione proposta da accolto la domanda di rendiconto proposta da Parte_1 CP_4 e riconosciuto il suo credito, nei confronti della massa, di 412,68 euro;
accolto la domanda di rendiconto proposta dai convenuti nei confronti dell'attore e condannato quest'ultimo alla rappresentazione dei frutti derivanti dal godimento esclusivo dell'immobile sito in via Petrarca, a far data Per_3 dalla proposizione della domanda giudiziale (settembre 2013) fino al rilascio. Il procedimento è stato rimesso in istruttoria sulle altre domande e per dar corso alle operazioni divisionali, compresa la quantificazione dei frutti riconosciuti in sentenza. Ha dunque così nello specifico statuito:
“1) DICHIARA che in data in 19 NOVEMBRE 2010 si è aperta la successione legittima di deceduto in Cagliari e Persona_2 [...]
_1 2) DICHIARA che in data 15 gennaio 2012 si è aperta la successione legittima di Persona_1
3) DICHIARA che l'eredità dai medesimi relitta si è devoluta ex lege ai figli , , e , CP_2 CP_1 CP_4 Parte_1 nonché - per rappresentazione della figlia premorta - al Parte_4 discendente di questa che, ex art. 468 comma 2° CC, CP_3 succede per rappresentazione agli ascendenti nonostante l'avvenuta rinuncia alla eredità materna;
4) RIGETTA la domanda di usucapione proposta nell'interesse dell'attore
Parte_1
5) DICHIARA che alla divisione del suddetto asse ereditario i predetti eredi legittimi - concorrono per la paritetica quota di un quinto ciascuno
6) DICHIARA che è tenuto a corrispondere altri coeredi, Parte_1 ciascuno per la quota di pertinenza pari ad un quinto, l'indennità di occupazione per il godimento esclusivo del fabbricato posto nella Via Petrarca n. 15 di Cagliari in misura da determinarsi all'esito di apposita CTU;
7) DICHIARA che vanta nei confronti della massa CP_4 ereditaria un credito pari ad euro 412,68, a titolo di rimborso delle spese sostenute l'utenza idrica inerente l'immobile comune sito nella Via San Domenico di Cagliari;
8) RIMETTE la causa in trattazione per l'ulteriore corso delle operazioni divisionali previe le stime peritali di cui sopra;
9) SPESE al definitivo
10) DICHIARA provvisoriamente esecutivo il presente provvedimento”.
5.2. Con separata ordinanza è stata fissata udienza per il prosieguo della causa e per il conferimento dell'incarico al nominato CTU al fine di accertare e valutare la composizione delle masse relitte dai de cuius e di formare il progetto di divisione secondo le quote di legge spettanti ai condividenti, previo accertamento della divisibilità in natura dei beni immobili e verifica della loro conformità urbanistica e catastale. L'ausiliare è stato altresì incaricato di quantificare l'entità dei frutti che l'attore è tenuto a corrispondere alle parti istanti.
6. In data 15 novembre 2020 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato peritale, rappresentando nel contempo come l'accesso all'immobile ubicato in via Petrarca, n. 15, non sia stato possibile a causa della mancata Per_3 collaborazione della parte attrice che lo occupa. In data 13 maggio 2021 lo stesso consulente è stato chiamato a chiarimenti al fine di rivalutare la conformità urbanistica e catastale dell'immobile sito in Cagliari, alla via San Domenico, in seguito agli interventi edilizi medio tempore posti in essere su iniziativa delle parti convenute (segnatamente, demolizione degli abusi insanabili e alla regolarizzazione di quelli sanabili). L'accertamento ha dato esito positivo, come da consulenza integrativa depositata in data 30 giugno 2021.
7. Con successivo provvedimento del 27 luglio 2021 è stata conferita delega a un notaio per la vendita dell'immobile sito in Cagliari, via San Domenico.
8. Con atto depositato in data 17 novembre 2021 ha affermato Parte_1 di avere casualmente rinvenuto un testamento olografo recante la data del 1 gennaio 2012 e la firma della propria madre , con il quale ella Persona_1 ha manifestato la volontà di lasciare in suo favore l'immobile sito in Cagliari, via San Domenico n. 114 e quello sito in via Petrarca n. 15. Per_3
Ha quindi chiesto la revoca dell'ordinanza del 23 luglio 2021 e che “ferma la riserva di appello precedentemente formulata in ordine alla sentenza n.d n.1683/2018, lo scioglimento della comunione relativa ai beni pervenuti alle parti per via ereditaria dai propri genitori, avvenga secondo le disposizioni previste per le successioni legittime, solo con riferimento ai beni di provenienza paterna, mentre per quelli di provenienza materna, secondo le diposizioni testamentarie”.
8.1. Con note scritte depositate in data 4 marzo 2022 la convenuta CP_4 ha eccepito, in via preliminare, la tardività della produzione del
[...] testamento apparentemente riferibile a , in quanto avvenuta oltre Persona_1
i termini perentori di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. senza che Parte_1 abbia chiesto di essere rimesso in termini per essere incorso in decadenza per causa non imputabile allo stesso. In ipotesi di ammissione, ha contestato la validità ed efficacia del testamento in quanto:
- lesivo della sua quota di legittima, essendo stata ella totalmente pretermessa, posto che, pur essendo stata menzionata quale destinataria, unitamente alle altre sorelle, dell'appartamento sito in Cagliari, via Pessina n. 32, detto bene non faceva più parte del patrimonio della defunta al momento del suo decesso, essendo stato in precedenza ceduto dai de cuius ai nipoti e con atto pubblico di donazione del 21 marzo 2005; CP_5 CP_6
- la de cuius non poteva disporre dell'intera proprietà degli immobili siti in via Petrarca n. 15 e Cagliari, via via San Domenico n. 114, Per_3 essendo ella titolare rispettivamente della quota di 2/3 e di 1/3, conseguentemente, ai sensi dell'art. 652 c.c., il legato sarebbe valido limitatamente alla quota di spettanza.
8.2. Le convenute e costituitesi con nuovo difensore CP_1 CP_2 in data 4 marzo 2022 hanno:
- formulato domanda di accertamento negativo della sottoscrizione apposta nel testamento, in quanto non riconducibile alla defunta _1 ;
[...] - formulato domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della testatrice, in quanto risalente a un periodo, prossimo al decesso, in cui la stessa risultava affetta da una grave forma di Alzheimer;
- rilevato che la defunta non poteva disporre dell'immobile sito in Cagliari, via Pessina, in quanto dalla stessa precedentemente ceduto, unitamente al CP_ coniuge, ai nipoti e . Controparte_7
9. Essendo insorto contrasto in ordine alla ammissibilità della produzione del testamento e delle domande successivamente e conseguentemente proposte dalle parti in causa, il procedimento è stato trattenuto in decisione per la definizione di tali questioni.
*** *** *** 10. L'istanza di ammissione agli atti di causa del testamento di _1
è fondata e deve essere accolta.
[...] In primo luogo, occorre richiamare il principio di prevalenza della delazione testamentaria sancito dall'art. 457, c.c., a mente del quale “l'eredità si devolve per legge o per testamento” e “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”, per poi concludere stabilendo, al terzo ed ultimo comma, che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Nel nostro ordinamento sono dunque configurabili due delazioni: quella legale o legittima (c.d. intestata o ab intestato) e quella testamentaria (c.d. testata). La prevalenza deve essere attribuita alla successione testamentaria sulla successione legittima, pur potendo accadere che le stesse possano concorrere, come nel caso in cui il testatore non disponga dell'intero suo patrimonio. Il terzo comma della disposizione in commento segna i confini della delazione testamentaria, precisando che le disposizioni contenute in un testamento non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Quella dei legittimari, tuttavia, non rappresenta una terza forma di delazione, trattandosi piuttosto di un limite alla successione testamentaria. Ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato, può osservarsi come la prevalenza della delazione testamentaria operi anche in relazione alla sostituzione che è un istituto testamentario e che consente al testatore di regolamentare la delazione nella ipotesi in cui un istituito non voglia o non possa accettare l'eredità. La sostituzione, infatti, prevale sulla rappresentazione e sull'accrescimento, istituti, questi, che hanno il medesimo fine della sostituzione ma che, invece, afferiscono alla successione legittima. Chiarita la prevalenza della successione testamentaria, si deve altresì affermare l'unicità del fenomeno successorio, che trova riscontro nelle disposizioni di cui all'art. 475 c.c., il quale vieta l'accettazione parziale di eredità, e all'art. 483 c.c., dal quale si desume che, in caso di ritrovamento di un testamento, l'erede che abbia preventivamente accettato l'eredità a lui devoluta per legge è erede (seppur con limitata responsabilità) anche in base alla successione testamentaria, senza necessità di una ulteriore accettazione. 10.1. In tale quadro normativo si inserisce la giurisprudenza di legittimità, la quale, con riferimento al caso specifico di ritrovamento del testamento intervenuto nel corso di un giudizio di divisione, ha affermato il principio di diritto secondo cui “stante la prevalenza della successione testamentaria sulla successione legittima, il ritrovamento tardivo di un testamento olografo impedisce al giudice di proseguire il giudizio di divisione nel frattempo instaurato che, pertanto, proseguirà con le regole della successione testamentaria. Infatti, la produzione di un testamento non configura una
“domanda nuova”, poiché non incide sulla domanda di divisione, rimanendo immutati sia il petitum che la causa petendi. Inoltre, non operano i limiti probatori dell'art. 183 c.p.c. e nemmeno il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.” (Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2019, n. 24184). Più di recente è stato ribadito che “Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente pubblicato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa, in quanto il diritto di proprietà è un diritto autodeterminato per cui il suo titolo d'acquisto non incide sulla domanda avanzata in forza del diritto acquistato” (Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2024, n. 11396). Da tanto consegue che la produzione in corso di causa di un testamento successivamente pubblicato non è soggetto alle decadenze prescritte dall'art. 183 c.p.c. e, poiché le diverse modalità di delazione sono riconducibili a un unico istituto, la domanda di procedere alla divisione secondo le norme della successione testamentaria non configura domanda nuova ed è, dunque, ammissibile.
11. Parimenti ammissibili devono essere ritenute le domande formulate dalle parti convenute volte ad accertare che il testamento recante la sottoscrizione dicente è apocrifo;
ad annullarlo per incapacità Persona_1 di intendere e di volere;
ad accertare che lo stesso è invalido nella parte in cui ha disposto di beni non più di proprietà della testatrice o di proprietà soltanto pro quota; ad accertare che lo stesso è lesivo della quota di legittima. Infatti, tali domande sono direttamente consequenziali alla produzione del testamento in corso di causa, di modo che alle parti deve essere consentito, nel rispetto del loro incomprimibile diritto di difesa e al contraddittorio, di proporre tutte le domande relative a tale sopravvenuto fatto.
12. Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese del giudizio saranno regolate con il provvedimento definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando AMMETTE la produzione del testamento olografo datato 1 gennaio 2012 e pubblicato tramite rogito notaio del 24 settembre 2021, depositato Pt_2 telematicamente nel presente giudizio in data 17 novembre 2021; DICHIARA AMMISSIBILE la domanda proposta dall'attore con la quale è stato chiesto che lo scioglimento della comunione avvenga, in relazione all'eredità di , secondo le regole della successione Persona_1 testamentaria;
DICHIARA AMMISSIBILI le domande: a) di accertamento negativo della sottoscrizione contenuta nel testamento recante la data del 1 gennaio 2012; b) di annullamento per incapacità di intendere e di volere della testatrice;
c) di invalidità nella parte in cui ha disposto di beni non più di proprietà della testatrice o di proprietà soltanto pro quota; d) di riduzione per lesione di legittima;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Monica Mascia dott.ssa Maria Grazia Cabitza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente dott.ssa Elisabetta Murru Giudice dott.ssa Monica Mascia Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 7446/2013 promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Cagliari, via U. Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di nuovo procuratore;
attore/ convenuto in riconvenzionale contro ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 ( ) e ( ) C.F._3 CP_3 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, Piazza Galilei n. 12, presso lo studio dell'avvocato Carlitria Bellu, che li rappresenta in virtù di procure apposte in calce alle comparse di costituzione di nuovo procuratore;
convenuti/ attori in riconvenzionale e contro
( ), elettivamente domiciliata CP_4 C.F._5 in Cagliari, via Cugia n. 1, presso lo studio dell'avvocato Francesco Arrica, che la rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta/ attrice in riconvenzionale CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Ferma la riserva di appello precedentemente formulata in ordine alla sentenza n.d n.1683/2018 e la richiesta di concessione dei termini ex art.183 cpc, conferma le conclusioni come modificate con istanza del 16.11.2021 e di seguito riportate: voglia L'Ill,mo Tribunale, contrariis reiectis, 1 rigettare l'eccezione di tardività della produzione del testamento olografo e per l'effetto, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, relativa ai beni pervenuti alle parti dalla defunta madre signora
[...]
, secondo le disposizioni testamentarie, _1
2 con riferimento, invece ai beni ereditari pervenuti alle parti a seguito del decesso del signor , disporre lo scioglimento della relativa Persona_2 comunione secondo le disposizioni previste per le successioni legittime, 3. con vittoria di spese e onorari a favore dello Stato essendo il signore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”. Pt_1 Nell'interesse della parte convenuta e CP_1 CP_2 [...] : CP_3
“1) in via preliminare si associa all'eccezione di intempestività della produzione del testamento di , non avendo la parte attrice Persona_1 formulato rituale istanza di remissione in termini, e ribadisce le conclusioni affinché piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) dichiarare la nullità del testamento olografo a rogito per essere Pt_2 redatto da soggetto incapace di intendere e di volere;
2) dichiarare la nullità del richiamato testamento, perché la sottoscrizione dello stesso appare apocrifa;
3) subordinatamente, dare atto che la non poteva disporre Persona_1 dell'immobile sito in Cagliari via Pessina n. 32, perché non aveva la piena proprietà ma esclusivamente la proprietà per quote, ed aveva provveduto a cedere la nuda proprietà unitamente al coniuge ai propri Persona_2 nipoti.”. Nell'interesse della parte convenuta : CP_4
“Nell'interesse della Sig.ra conferma le conclusioni già CP_4 assunte nella comparsa di risposta, ivi comprese quelle relative alla domanda riconvenzionale proposta, e qui da intendersi integralmente ritrascritte, ed assume, altresì, le seguenti ulteriori conclusioni:
- Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la tardività della produzione dell'asserito testamento della Sig.ra effettuata dall'attore Persona_1
essendo decorsi i termini ex art. 183 c.p.c. e non avendo Parte_1 dimostrato né dedotto che tale tardiva produzione sia dovuta a causa non imputabile allo stesso attore;
- in via subordinata e condizionata, qualora venga dichiarata ammissibile la produzione del suddetto asserito testamento, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dello stesso per essere stato redatto da soggetto incapace di intendere e di volere, ovvero perché la sottoscrizione di
appare apocrifa, od ancora perché non era Persona_1 Persona_1 proprietaria dell'immobile sito a Cagliari, Via Pessina n° 32, avendone ceduto la nuda proprietà pro quota ai Sig.ri e , con CP_5 CP_6 atto pubblico di donazione del 21.3.2005 ed inoltre perché era proprietaria dell'appartamento di Via Petrarca n° 15, solo nella misura di 2/3 e Per_3 del locale di Via San Domenico n° 114, Cagliari solo nella misura di 1/3;
- in via sempre condizionata alla ammissibilità della produzione e di estremo subordine, dichiarare la illegittimità del testamento per inosservanza dell'art. 537 c.c., disponendo pertanto la riduzione, ai sensi degli artt. 554 e segg. c.c., delle disposizioni testamentarie, stante la totale pretermissione della legittimaria CP_4 Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge, anche della sentenza non definitiva n° 1683-2018, emessa dal Tribunale di Cagliari l'11.6.2018, nella quale il Giudice ha disposto la liquidazione delle spese al definitivo.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio e CP_1 CP_2 CP_4 CP_3 esponendo quanto segue: - è erede legittimo dei defunti genitori e Parte_1 Persona_2
rispettivamente deceduti in data 19 novembre 2010 e 15 Persona_1 gennaio 2015;
- i succitati de cuius, con atto pubblico di compravendita stipulato in data 19 ottobre 1981, hanno acquistato da tale HI PU l'immobile sito in distinto in catasto al foglio 42, mappale 247, sub. A); Per_3
- fin dall'atto di acquisto i de cuius hanno fatto presente a tutti i figli che detto immobile era destinato all'odierno attore, tanto che quest'ultimo è stato immediatamente immesso nella disponibilità del cespite;
- la formale intestazione del bene è stata mantenuta in capo ai coniugi solo per ragioni di carattere fiscale;
Persona_4
- una volta immesso nell'abitazione, l'attore ha esercitato il possesso esclusivo uti dominus sulla stessa, che è stata destinata a residenza propria e del suo nucleo familiare;
- ha inoltre svolto, sempre in via esclusiva, le necessarie Parte_1 attività di manutenzione del bene, ha pagato le relative utenze (ad egli tutte intestate) e ha corrisposto ai genitori le somme necessarie a far fronte agli oneri fiscali relativi all'immobile;
- in ragione di quanto sopra, è divenuto esclusivo proprietario Parte_1 del cespite in virtù di usucapione.
1.1. ha dunque chiesto l'accertamento dell'acquisto per Parte_1 usucapione dell'immobile in via Petrarca, n. 15 distinto in catasto Per_3 al foglio 42, mappale 247, sub. A), col favore delle spese di lite in caso di opposizione.
2. Con comparsa depositata in data 28 ottobre 2013, si sono costituiti in giudizio i convenuti nonché (in CP_1 CP_2 CP_3 qualità di erede di e , in rappresentazione della Persona_2 Persona_1 madre premorta NA Cinus), i quali hanno contestato la fondatezza della domanda di usucapione avanzata nei loro confronti dall'attore e ne hanno chiesto il rigetto per le seguenti ragioni:
- non ha posseduto in via esclusiva fin dall'anno 1981, uti Parte_1 dominus, l'immobile ubicato nella via Petrarca in Per_3
- nessuna asserita donazione è stata mai perfezionata nei suoi confronti, anche perché un tale atto sarebbe radicalmente nullo per difetto di forma;
- l'attore ha soltanto detenuto l'immobile in questione in forza di un contratto di comodato;
- i coniugi , infatti, avevano consentito al figlio di stabilire la Persona_4 residenza presso l'immobile, ma avevano conservato la proprietà dello stesso, tanto che essi avevano provveduto a corrispondere le rate del mutuo contratto per l'acquisto, nonché a pagare le imposte sulla casa, con il contributo delle stesse convenute;
- nessun acquisto per usucapione può essersi dunque perfezionato in capo all'attore;
- dopo il decesso dei genitori, i convenuti hanno ripetutamente chiesto all'attore il rilascio della unità immobiliare, di modo che, venuto meno il contratto di comodato, l'occupazione dell'immobile da parte dell'attore deve ritenersi abusiva e senza titolo.
2.1. I convenuti hanno quindi concluso, in via principale, per il rigetto della domanda di usucapione e, in via riconvenzionale, per la condanna di Pt_1 al rilascio dell'immobile comune e al risarcimento del danno per
[...] l'illegittima occupazione protrattasi a far data dal 15 gennaio 2012. 3. Con comparsa depositata in data 10 gennaio 2014, si è costituita in giudizio anche la quale ha esposto: CP_4
- l'esponente non ha elementi certi per affermare o negare la qualità di possessore in capo all'attore Parte_1
- nella denuncia di successione del de cuius presentata Persona_2 dal coniuge , viene comunque dato atto che l'immobile sito nella Persona_1 via Petrarca in è stato concesso in uso gratuito all'erede Per_3 Pt_1
[...]
- è interesse della convenuta pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dai genitori;
- la massa, come indicata nelle denunce di successione, risulta composta, oltre che dall'immobile di cui l'attore vanta l'usucapione, anche dagli immobili siti in Cagliari, via San Domenico n. 114, distinti in catasto al foglio 18 mappali 1885 e 1889 sub 2;
- in relazione a detto immobile la convenuta, nella convinzione che i genitori glielo avrebbero assegnato in proprietà, ha sostenuto ingenti somme per lavori di ristrutturazione e ha pagato le bollette dell'acqua relative al periodo in cui l'immobile era detenuto da tale , al quale Persona_5 l'immobile era stato locato;
- in precedenza, i de cuius avevano favorito la figlia mediante CP_1 cessione ai figli e della nuda proprietà dell'immobile CP_5 CP_6 sito in Cagliari, via Pessina 4, distinto in catasto al foglio 19 mappale 1144 sub 4;
- presso tale immobile, nel quale i de cuius hanno risieduto fino alla morte, erano custoditi i beni mobili ed effetti personali, anch'essi caduti in successione;
- inoltre, e erano contitolari del libretto di Persona_2 Persona_6 risparmio postale n. 24165580 e del libretto nominativo Persona_1 20520423;
- dal libretto 24165580, in data 24 gennaio 2012, è stata prelevata – su Part richiesta di soggetto indicato con la sigla (in gergo bancario 'me medesimo') – la somma di 4.500,00 euro e, successivamente, in data 4 aprile 2012, la somma di 257,64 euro;
- invece, dal libretto 20520423 in pari data ha prelevato CP_2 illegittimamente tutte le somme ivi presenti pari a 11.559,30 euro.
3.1. ha dunque chiesto in via riconvenzionale la divisione CP_4 delle masse relitte dai de cuius, ivi compresi i beni mobili e il denaro giacente nei depositi e conti correnti succitati, oltre al rimborso delle somme anticipate nell'interesse della comunione.
4. ha precisato che l'immobile sito in Cagliari, via Pessina CP_1 n. 4, era stato ceduto ai figli in virtù di un atto di transazione, a tacitazione di un ingente debito che i de cuius avevano nei suoi confronti. e hanno altresì chiesto che vengano imputate alla CP_1 CP_2 massa le seguenti passività: 5.758,89 euro per spese funerarie della defunta;
549,45 euro per necrologio di;
1.017,48 euro per Persona_1 Persona_1 l'imposta di successione e 625,00 euro per la compilazione della stessa, pari a complessivi 7.950,82 euro.
5. All'udienza del 16 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione sulla domanda di usucapione e sulle questioni, preliminari alle operazioni di divisione, relative alla composizione della massa attiva da dividere e alle correlate domande di rendimento dei conti tra condividenti e rimborso delle spese sostenute nell'interesse della massa.
5.1. Con sentenza 1683/2018, depositata in data 11 giugno 2018, il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di usucapione proposta da accolto la domanda di rendiconto proposta da Parte_1 CP_4 e riconosciuto il suo credito, nei confronti della massa, di 412,68 euro;
accolto la domanda di rendiconto proposta dai convenuti nei confronti dell'attore e condannato quest'ultimo alla rappresentazione dei frutti derivanti dal godimento esclusivo dell'immobile sito in via Petrarca, a far data Per_3 dalla proposizione della domanda giudiziale (settembre 2013) fino al rilascio. Il procedimento è stato rimesso in istruttoria sulle altre domande e per dar corso alle operazioni divisionali, compresa la quantificazione dei frutti riconosciuti in sentenza. Ha dunque così nello specifico statuito:
“1) DICHIARA che in data in 19 NOVEMBRE 2010 si è aperta la successione legittima di deceduto in Cagliari e Persona_2 [...]
_1 2) DICHIARA che in data 15 gennaio 2012 si è aperta la successione legittima di Persona_1
3) DICHIARA che l'eredità dai medesimi relitta si è devoluta ex lege ai figli , , e , CP_2 CP_1 CP_4 Parte_1 nonché - per rappresentazione della figlia premorta - al Parte_4 discendente di questa che, ex art. 468 comma 2° CC, CP_3 succede per rappresentazione agli ascendenti nonostante l'avvenuta rinuncia alla eredità materna;
4) RIGETTA la domanda di usucapione proposta nell'interesse dell'attore
Parte_1
5) DICHIARA che alla divisione del suddetto asse ereditario i predetti eredi legittimi - concorrono per la paritetica quota di un quinto ciascuno
6) DICHIARA che è tenuto a corrispondere altri coeredi, Parte_1 ciascuno per la quota di pertinenza pari ad un quinto, l'indennità di occupazione per il godimento esclusivo del fabbricato posto nella Via Petrarca n. 15 di Cagliari in misura da determinarsi all'esito di apposita CTU;
7) DICHIARA che vanta nei confronti della massa CP_4 ereditaria un credito pari ad euro 412,68, a titolo di rimborso delle spese sostenute l'utenza idrica inerente l'immobile comune sito nella Via San Domenico di Cagliari;
8) RIMETTE la causa in trattazione per l'ulteriore corso delle operazioni divisionali previe le stime peritali di cui sopra;
9) SPESE al definitivo
10) DICHIARA provvisoriamente esecutivo il presente provvedimento”.
5.2. Con separata ordinanza è stata fissata udienza per il prosieguo della causa e per il conferimento dell'incarico al nominato CTU al fine di accertare e valutare la composizione delle masse relitte dai de cuius e di formare il progetto di divisione secondo le quote di legge spettanti ai condividenti, previo accertamento della divisibilità in natura dei beni immobili e verifica della loro conformità urbanistica e catastale. L'ausiliare è stato altresì incaricato di quantificare l'entità dei frutti che l'attore è tenuto a corrispondere alle parti istanti.
6. In data 15 novembre 2020 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato peritale, rappresentando nel contempo come l'accesso all'immobile ubicato in via Petrarca, n. 15, non sia stato possibile a causa della mancata Per_3 collaborazione della parte attrice che lo occupa. In data 13 maggio 2021 lo stesso consulente è stato chiamato a chiarimenti al fine di rivalutare la conformità urbanistica e catastale dell'immobile sito in Cagliari, alla via San Domenico, in seguito agli interventi edilizi medio tempore posti in essere su iniziativa delle parti convenute (segnatamente, demolizione degli abusi insanabili e alla regolarizzazione di quelli sanabili). L'accertamento ha dato esito positivo, come da consulenza integrativa depositata in data 30 giugno 2021.
7. Con successivo provvedimento del 27 luglio 2021 è stata conferita delega a un notaio per la vendita dell'immobile sito in Cagliari, via San Domenico.
8. Con atto depositato in data 17 novembre 2021 ha affermato Parte_1 di avere casualmente rinvenuto un testamento olografo recante la data del 1 gennaio 2012 e la firma della propria madre , con il quale ella Persona_1 ha manifestato la volontà di lasciare in suo favore l'immobile sito in Cagliari, via San Domenico n. 114 e quello sito in via Petrarca n. 15. Per_3
Ha quindi chiesto la revoca dell'ordinanza del 23 luglio 2021 e che “ferma la riserva di appello precedentemente formulata in ordine alla sentenza n.d n.1683/2018, lo scioglimento della comunione relativa ai beni pervenuti alle parti per via ereditaria dai propri genitori, avvenga secondo le disposizioni previste per le successioni legittime, solo con riferimento ai beni di provenienza paterna, mentre per quelli di provenienza materna, secondo le diposizioni testamentarie”.
8.1. Con note scritte depositate in data 4 marzo 2022 la convenuta CP_4 ha eccepito, in via preliminare, la tardività della produzione del
[...] testamento apparentemente riferibile a , in quanto avvenuta oltre Persona_1
i termini perentori di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. senza che Parte_1 abbia chiesto di essere rimesso in termini per essere incorso in decadenza per causa non imputabile allo stesso. In ipotesi di ammissione, ha contestato la validità ed efficacia del testamento in quanto:
- lesivo della sua quota di legittima, essendo stata ella totalmente pretermessa, posto che, pur essendo stata menzionata quale destinataria, unitamente alle altre sorelle, dell'appartamento sito in Cagliari, via Pessina n. 32, detto bene non faceva più parte del patrimonio della defunta al momento del suo decesso, essendo stato in precedenza ceduto dai de cuius ai nipoti e con atto pubblico di donazione del 21 marzo 2005; CP_5 CP_6
- la de cuius non poteva disporre dell'intera proprietà degli immobili siti in via Petrarca n. 15 e Cagliari, via via San Domenico n. 114, Per_3 essendo ella titolare rispettivamente della quota di 2/3 e di 1/3, conseguentemente, ai sensi dell'art. 652 c.c., il legato sarebbe valido limitatamente alla quota di spettanza.
8.2. Le convenute e costituitesi con nuovo difensore CP_1 CP_2 in data 4 marzo 2022 hanno:
- formulato domanda di accertamento negativo della sottoscrizione apposta nel testamento, in quanto non riconducibile alla defunta _1 ;
[...] - formulato domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della testatrice, in quanto risalente a un periodo, prossimo al decesso, in cui la stessa risultava affetta da una grave forma di Alzheimer;
- rilevato che la defunta non poteva disporre dell'immobile sito in Cagliari, via Pessina, in quanto dalla stessa precedentemente ceduto, unitamente al CP_ coniuge, ai nipoti e . Controparte_7
9. Essendo insorto contrasto in ordine alla ammissibilità della produzione del testamento e delle domande successivamente e conseguentemente proposte dalle parti in causa, il procedimento è stato trattenuto in decisione per la definizione di tali questioni.
*** *** *** 10. L'istanza di ammissione agli atti di causa del testamento di _1
è fondata e deve essere accolta.
[...] In primo luogo, occorre richiamare il principio di prevalenza della delazione testamentaria sancito dall'art. 457, c.c., a mente del quale “l'eredità si devolve per legge o per testamento” e “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”, per poi concludere stabilendo, al terzo ed ultimo comma, che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Nel nostro ordinamento sono dunque configurabili due delazioni: quella legale o legittima (c.d. intestata o ab intestato) e quella testamentaria (c.d. testata). La prevalenza deve essere attribuita alla successione testamentaria sulla successione legittima, pur potendo accadere che le stesse possano concorrere, come nel caso in cui il testatore non disponga dell'intero suo patrimonio. Il terzo comma della disposizione in commento segna i confini della delazione testamentaria, precisando che le disposizioni contenute in un testamento non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Quella dei legittimari, tuttavia, non rappresenta una terza forma di delazione, trattandosi piuttosto di un limite alla successione testamentaria. Ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato, può osservarsi come la prevalenza della delazione testamentaria operi anche in relazione alla sostituzione che è un istituto testamentario e che consente al testatore di regolamentare la delazione nella ipotesi in cui un istituito non voglia o non possa accettare l'eredità. La sostituzione, infatti, prevale sulla rappresentazione e sull'accrescimento, istituti, questi, che hanno il medesimo fine della sostituzione ma che, invece, afferiscono alla successione legittima. Chiarita la prevalenza della successione testamentaria, si deve altresì affermare l'unicità del fenomeno successorio, che trova riscontro nelle disposizioni di cui all'art. 475 c.c., il quale vieta l'accettazione parziale di eredità, e all'art. 483 c.c., dal quale si desume che, in caso di ritrovamento di un testamento, l'erede che abbia preventivamente accettato l'eredità a lui devoluta per legge è erede (seppur con limitata responsabilità) anche in base alla successione testamentaria, senza necessità di una ulteriore accettazione. 10.1. In tale quadro normativo si inserisce la giurisprudenza di legittimità, la quale, con riferimento al caso specifico di ritrovamento del testamento intervenuto nel corso di un giudizio di divisione, ha affermato il principio di diritto secondo cui “stante la prevalenza della successione testamentaria sulla successione legittima, il ritrovamento tardivo di un testamento olografo impedisce al giudice di proseguire il giudizio di divisione nel frattempo instaurato che, pertanto, proseguirà con le regole della successione testamentaria. Infatti, la produzione di un testamento non configura una
“domanda nuova”, poiché non incide sulla domanda di divisione, rimanendo immutati sia il petitum che la causa petendi. Inoltre, non operano i limiti probatori dell'art. 183 c.p.c. e nemmeno il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.” (Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2019, n. 24184). Più di recente è stato ribadito che “Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente pubblicato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa, in quanto il diritto di proprietà è un diritto autodeterminato per cui il suo titolo d'acquisto non incide sulla domanda avanzata in forza del diritto acquistato” (Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2024, n. 11396). Da tanto consegue che la produzione in corso di causa di un testamento successivamente pubblicato non è soggetto alle decadenze prescritte dall'art. 183 c.p.c. e, poiché le diverse modalità di delazione sono riconducibili a un unico istituto, la domanda di procedere alla divisione secondo le norme della successione testamentaria non configura domanda nuova ed è, dunque, ammissibile.
11. Parimenti ammissibili devono essere ritenute le domande formulate dalle parti convenute volte ad accertare che il testamento recante la sottoscrizione dicente è apocrifo;
ad annullarlo per incapacità Persona_1 di intendere e di volere;
ad accertare che lo stesso è invalido nella parte in cui ha disposto di beni non più di proprietà della testatrice o di proprietà soltanto pro quota; ad accertare che lo stesso è lesivo della quota di legittima. Infatti, tali domande sono direttamente consequenziali alla produzione del testamento in corso di causa, di modo che alle parti deve essere consentito, nel rispetto del loro incomprimibile diritto di difesa e al contraddittorio, di proporre tutte le domande relative a tale sopravvenuto fatto.
12. Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese del giudizio saranno regolate con il provvedimento definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando AMMETTE la produzione del testamento olografo datato 1 gennaio 2012 e pubblicato tramite rogito notaio del 24 settembre 2021, depositato Pt_2 telematicamente nel presente giudizio in data 17 novembre 2021; DICHIARA AMMISSIBILE la domanda proposta dall'attore con la quale è stato chiesto che lo scioglimento della comunione avvenga, in relazione all'eredità di , secondo le regole della successione Persona_1 testamentaria;
DICHIARA AMMISSIBILI le domande: a) di accertamento negativo della sottoscrizione contenuta nel testamento recante la data del 1 gennaio 2012; b) di annullamento per incapacità di intendere e di volere della testatrice;
c) di invalidità nella parte in cui ha disposto di beni non più di proprietà della testatrice o di proprietà soltanto pro quota; d) di riduzione per lesione di legittima;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Monica Mascia dott.ssa Maria Grazia Cabitza