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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3135\ 2019 introitata in decisione il 27
novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. Parte_1
, Parte_2 nato a [...] il [...], con sede in Messina - Via P.IVA 1 rappresentata e difesa, congiuntamente eCicala n. 12, P. Iva: disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfonso Teramo (C.F: C.F._1 و
Fax: 090/716683) e Clara Teramo Pec: Email_1
(C.F: C.F. 2 Pec: Email_2 Fax:
,
090/716683) del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliate in Messina
Via Centonze 152, giusta procura speciale in atti
Opponente
CONTRO con sede "già Controparte_2 Controparte_1 in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni n. 1, cod. fisc. e p. I.V.A. P.IVA_2 R.E.A. Milano P.IVA_3 , quale titolare del ramo d'azienda
,
denominato "Retail Market Gas & Power”, conferitole da CP_1 giusta
,
atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito Notaio Dott.ssa [...] Per_1 di Milano del 12/06/2017, rep. 1803, racc. 1209, in persona del con sede in procuratore speciale Controparte_3
Bologna, via della Beverara n. 19, cod. fisc. e P. I.V.A. n. P.IVA_4
R.E.A. Bologna n. 344618, in persona del Presidente del C.d.A. sig. Carlo
Gherardi, giusta procura speciale del 26/06/2017 per atto del Notaio dott. Persona_2 di Milano, rep. 51562, racc. 18461, rappresentata e difesa fax n. dall'avv. Nunzio Pezzino (cod. fisc. Codice Fiscale_3
giusta 095/505580 - PEC: Email_3 و diPersona_3procura speciale del 24/07/2017 per atto del Notaio dott.
Bologna, rep. 79163, fasc. 35127, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta in Patti, Corso Giacomo Matteotti n. 32, il quale chiede che le comunicazioni inerenti il presente giudizio vengano inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3 ovvero a mezzo fax al n. 095-
505580,
Opposta
Oggetto opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante 66 66rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la esposizione delle ragioni in diritto" può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato del 10/06/2019 la [...]
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2019 (R.G. n. 616/2019),
emesso in data 21/03/2019 e depositato telematicamente in data 22/03/2019, notificato ex art. 140 c.p.c. in data 23/04-02/05/2019, con il quale il Giudice del Tribunale di Messina ingiungeva alla di pagare Parte_1
la complessiva somma di Euro 8.626,40 oltre ad Controparte_2
interessi di mora al tasso legale dalla domanda (07/02/2019) al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi Euro 685,50 oltre spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, stante l'omesso e/o incompleto pagamento di due fatture relative alla fornitura di energia elettrica, nonché di una fattura relativa a lavori di realizzazione di impianto per la fornitura di gas. Eccepiva la società opponente la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ex artt. 633 e 634 c.p.c., nonchè la sua nullità per la mancata produzione, nel procedimento monitorio, del contratto di fornitura e delle fatture azionate;
rilevava altresì l'inesistenza della pretesa creditoria relativa alla fornitura di energia elettrica per la contestuale asserita esistenza di un controcredito relativo ai presunti danni (per lucro cessante e per danno all'immagine) derivato dall'illegittimo distacco della fornitura eseguito in data 13/10/2017. Concludeva, infine chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto avanzando in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno.
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Disposta la comparizione delle parti, il procedimento veniva differito dapprima per l'espletamento della procedura di mediazione;
concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, venivano successivamente ammessi i mezzi istruttori.
Espletata la prova testimoniale, il giudice designato ordinava ai sensi dell'art 210 cpc. a parte convenuta di produrre in giudizio entro il 30 marzo
2023 la documentazione attestante consumi contabilizzati all'attrice da EN
Distribuzione S.p.A. relativi al periodo dall'1.11.2013 al 30.11.2016., rinviando il procedimento de quo per la precisazione delle conclusioni.
L'opposta rilevava che dal 07 marzo 2022 aveva assunto la nuova denominazione di fermi restando gli Controparte_1 "
ulteriori dati societari, come da visura che allegava in atti. Quest'ultima, precisando di non essere in possesso della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione emesso dal giudice all'esito dell'udienza istruttoria del 29/11/2022, chiedeva un rinvio al fine di poter richiedere la detta documentazione alla società di distribuzione, che veniva depositata in data
23 aprile 2024. Il procedimento de quo perveniva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 28 novembre 2023 ed ivi differito stante il carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 21 ottobre 2025; ivi la causa veniva rinviata ai sensi dell'art 281 quinquies comma 1 cpc all'udienza del
25 novembre 2025 con termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie conclusive.
Orbene, si premette che il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova" del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
"La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso
dell'esecuzione del rapporto."
Nel caso di specie l'opponente con espresso riferimento ai punti di fornitura n. 6007325 e n. 505397742535 evidenziando che si sarebbe resa morosa nei confronti dell'opposta, per un importo complessivo di €8.626,40 desumibile dalle fatture riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato al ricorso, rileva la tardiva produzione documentale da parte dell'opposta, chiedendo che la suddetta venga disattesa.
Or, sebbene l'opposta non abbia ottemperato entro il termine consentito all'ordine di esibizione della documentazione afferente i consumi contabilizzati dal 01 novembre 2013 al 30 novembre 2016 nel termine concesso, versando in atti la documentazione richiesta ad oltre un anno di distanza, la produzione deve ritenersi tuttavia ammissibile.
L'opposta aveva infatti chiesto un differimento con istanza rivolta al giudice per l'adempimento rappresentando i motivi per i quali necessitava un rinvio. per acquisire la documentazione.
Giova a tal uopo osservare che l'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.(senso Cass. n. 11671 del 26/05/2014. Tribunale di Milano, sentenza del 11.3.2022, n. 2164).
Pertanto la documentazione tardivamente prodotta va ritenuta ammissibile.
Preme evidenziare tuttavia che la documentazione versata in atti dall'opposta, consistente nella Tabella certificazione consumi mensili per fasce e complessivi (kwh)" del POD relativo alla fornitura afferente, non appare sufficiente a dimostrare a legittimità della pretesa creditoria avanzata stante la genericità dei dati ivi riportati, peraltro non risultando la stessa corredata dall'allegazione delle singole fatture oggetto di contestazione.
Orbene, le richieste di pagamento avanzate dall'opposta sia per la fornitura di energia elettrica che per i lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas e, relative all'omesso e/o incompleto pagamento delle fatture non sono state suffragate da elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito ingiunto, non risultando peraltro chiaro nello specifico l'importo totale e l'importo residuo ancora dovuto, i kwh di energia elettrica fatturati e/o restituiti con le fatture di conguaglio, nonché le date delle letture reali del misuratore rilevate dalla società di distribuzione e comunicate ad CP_1
L'opposizione pertanto risulta meritevole di accoglimento riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass.
22.02.2002 n.2573.
Invero dalle risultanze istruttorie, nello specifico dalla testimonianza resa da nel corso del giudizio,unitamente alla documentazioneTestimone_1 versata in atti, è emerso l'improvviso distacco della fornitura di energia elettrica in data 13/10/2017 nel corso di un banchetto nuziale con oltre 120
invitati, ove il teste escusso ha infatti riferito di ricordare "sia prima dell'evento che nel corso dello stesso, un forte odore di gasolio." puntualizzando altresì "Mi è rimasta impressa quella giornata anche per il malcontento generale degli ospiti del matrimonio".
Ed ancora "Preciso che io stesso ero presente al momento in cui il dott. Pt_2 amministratore della società, ha dovuto accordarsi con i genitori degli sposi e con gli sposi stessi concedendo, a causa del grave disagio provocato, di non fare pagare il banchetto" "Ricordo che la decisione di non fare pagare nulla è stata presa sia per evitare di dovere risarcire ulteriori danni e sia per evitare anche un danno all'immagine della stessa società".
Dal quadro probatorio è emerso che l'opponente ha dovuto immediatamente attivare il funzionamento di un gruppo elettrogeno a gasolio per assicurare l'illuminazione degli ambienti, interni ed esterni del pubblico ritrovo, nonchè la funzionalità delle cucine, restando esposta alle critiche ed al biasimo degli invitati per il grave ritardo accumulato nei tempi di espletamento del banchetto oltreché per il forte odore di gasolio provocato dall'uso del gruppo elettrogeno che aveva invaso non solo gli ambienti esterni del pubblico ritrovo ma anche quelli interni.
Pertanto, la doglianza avanzata da parte opponente risulta suffragata dal quadro probatorio delineatosi nel corso dell'istruttoria, sicchè merita accoglimento la domanda avanzata in via riconvenzionale di risarcimento del danno per lucro cessante che va liquidato in euro 13.800,00.
Riguardo il quantum debeatur per danno all'immagine, non esistendo un criterio valevole erga omnes, va liquidato ai sensi dell'art 1226 c.c. in via equitativa in misura di euro 5.000,00, stante la peculiarità del caso atteso il prestigio commerciale del locale per i fatti gravemente pregiudizievoli subiti a seguito dell'illegittimo ed improvviso distacco della fornitura di energia elettrica nel corso di un banchetto nuziale, con conseguenti critiche da parte degli invitati per le condizioni in cui il banchetto si era svolto e per il ritardo del servizio ai tavoli.
L'opposizione va accolta così come meritano accoglimento le domande di risarcimento avanzate dall'opponente in via riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, sulla opposizione proposta da Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2019 emesso in data 21/03/2019 da Tribunale di
Messina e sulle domande riconvenzionali così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo portante n. 482/2019.
e perAccoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno l'effetto condanna l'opposta al pagamento di euro 13.800,00 per danno emergente e lucro cessante.
Accoglie la domanda avanzata in via riconvenzionale di risarcimento per danno all'immagine e condanna l'opposta al pagamento di euro 5.000,000
Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
3.376,00 per compensi ed euro 118,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 28 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3135\ 2019 introitata in decisione il 27
novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. Parte_1
, Parte_2 nato a [...] il [...], con sede in Messina - Via P.IVA 1 rappresentata e difesa, congiuntamente eCicala n. 12, P. Iva: disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfonso Teramo (C.F: C.F._1 و
Fax: 090/716683) e Clara Teramo Pec: Email_1
(C.F: C.F. 2 Pec: Email_2 Fax:
,
090/716683) del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliate in Messina
Via Centonze 152, giusta procura speciale in atti
Opponente
CONTRO con sede "già Controparte_2 Controparte_1 in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni n. 1, cod. fisc. e p. I.V.A. P.IVA_2 R.E.A. Milano P.IVA_3 , quale titolare del ramo d'azienda
,
denominato "Retail Market Gas & Power”, conferitole da CP_1 giusta
,
atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito Notaio Dott.ssa [...] Per_1 di Milano del 12/06/2017, rep. 1803, racc. 1209, in persona del con sede in procuratore speciale Controparte_3
Bologna, via della Beverara n. 19, cod. fisc. e P. I.V.A. n. P.IVA_4
R.E.A. Bologna n. 344618, in persona del Presidente del C.d.A. sig. Carlo
Gherardi, giusta procura speciale del 26/06/2017 per atto del Notaio dott. Persona_2 di Milano, rep. 51562, racc. 18461, rappresentata e difesa fax n. dall'avv. Nunzio Pezzino (cod. fisc. Codice Fiscale_3
giusta 095/505580 - PEC: Email_3 و diPersona_3procura speciale del 24/07/2017 per atto del Notaio dott.
Bologna, rep. 79163, fasc. 35127, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta in Patti, Corso Giacomo Matteotti n. 32, il quale chiede che le comunicazioni inerenti il presente giudizio vengano inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3 ovvero a mezzo fax al n. 095-
505580,
Opposta
Oggetto opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante 66 66rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la esposizione delle ragioni in diritto" può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato del 10/06/2019 la [...]
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2019 (R.G. n. 616/2019),
emesso in data 21/03/2019 e depositato telematicamente in data 22/03/2019, notificato ex art. 140 c.p.c. in data 23/04-02/05/2019, con il quale il Giudice del Tribunale di Messina ingiungeva alla di pagare Parte_1
la complessiva somma di Euro 8.626,40 oltre ad Controparte_2
interessi di mora al tasso legale dalla domanda (07/02/2019) al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi Euro 685,50 oltre spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, stante l'omesso e/o incompleto pagamento di due fatture relative alla fornitura di energia elettrica, nonché di una fattura relativa a lavori di realizzazione di impianto per la fornitura di gas. Eccepiva la società opponente la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ex artt. 633 e 634 c.p.c., nonchè la sua nullità per la mancata produzione, nel procedimento monitorio, del contratto di fornitura e delle fatture azionate;
rilevava altresì l'inesistenza della pretesa creditoria relativa alla fornitura di energia elettrica per la contestuale asserita esistenza di un controcredito relativo ai presunti danni (per lucro cessante e per danno all'immagine) derivato dall'illegittimo distacco della fornitura eseguito in data 13/10/2017. Concludeva, infine chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto avanzando in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno.
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Disposta la comparizione delle parti, il procedimento veniva differito dapprima per l'espletamento della procedura di mediazione;
concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, venivano successivamente ammessi i mezzi istruttori.
Espletata la prova testimoniale, il giudice designato ordinava ai sensi dell'art 210 cpc. a parte convenuta di produrre in giudizio entro il 30 marzo
2023 la documentazione attestante consumi contabilizzati all'attrice da EN
Distribuzione S.p.A. relativi al periodo dall'1.11.2013 al 30.11.2016., rinviando il procedimento de quo per la precisazione delle conclusioni.
L'opposta rilevava che dal 07 marzo 2022 aveva assunto la nuova denominazione di fermi restando gli Controparte_1 "
ulteriori dati societari, come da visura che allegava in atti. Quest'ultima, precisando di non essere in possesso della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione emesso dal giudice all'esito dell'udienza istruttoria del 29/11/2022, chiedeva un rinvio al fine di poter richiedere la detta documentazione alla società di distribuzione, che veniva depositata in data
23 aprile 2024. Il procedimento de quo perveniva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 28 novembre 2023 ed ivi differito stante il carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 21 ottobre 2025; ivi la causa veniva rinviata ai sensi dell'art 281 quinquies comma 1 cpc all'udienza del
25 novembre 2025 con termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie conclusive.
Orbene, si premette che il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova" del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
"La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso
dell'esecuzione del rapporto."
Nel caso di specie l'opponente con espresso riferimento ai punti di fornitura n. 6007325 e n. 505397742535 evidenziando che si sarebbe resa morosa nei confronti dell'opposta, per un importo complessivo di €8.626,40 desumibile dalle fatture riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato al ricorso, rileva la tardiva produzione documentale da parte dell'opposta, chiedendo che la suddetta venga disattesa.
Or, sebbene l'opposta non abbia ottemperato entro il termine consentito all'ordine di esibizione della documentazione afferente i consumi contabilizzati dal 01 novembre 2013 al 30 novembre 2016 nel termine concesso, versando in atti la documentazione richiesta ad oltre un anno di distanza, la produzione deve ritenersi tuttavia ammissibile.
L'opposta aveva infatti chiesto un differimento con istanza rivolta al giudice per l'adempimento rappresentando i motivi per i quali necessitava un rinvio. per acquisire la documentazione.
Giova a tal uopo osservare che l'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.(senso Cass. n. 11671 del 26/05/2014. Tribunale di Milano, sentenza del 11.3.2022, n. 2164).
Pertanto la documentazione tardivamente prodotta va ritenuta ammissibile.
Preme evidenziare tuttavia che la documentazione versata in atti dall'opposta, consistente nella Tabella certificazione consumi mensili per fasce e complessivi (kwh)" del POD relativo alla fornitura afferente, non appare sufficiente a dimostrare a legittimità della pretesa creditoria avanzata stante la genericità dei dati ivi riportati, peraltro non risultando la stessa corredata dall'allegazione delle singole fatture oggetto di contestazione.
Orbene, le richieste di pagamento avanzate dall'opposta sia per la fornitura di energia elettrica che per i lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas e, relative all'omesso e/o incompleto pagamento delle fatture non sono state suffragate da elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito ingiunto, non risultando peraltro chiaro nello specifico l'importo totale e l'importo residuo ancora dovuto, i kwh di energia elettrica fatturati e/o restituiti con le fatture di conguaglio, nonché le date delle letture reali del misuratore rilevate dalla società di distribuzione e comunicate ad CP_1
L'opposizione pertanto risulta meritevole di accoglimento riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass.
22.02.2002 n.2573.
Invero dalle risultanze istruttorie, nello specifico dalla testimonianza resa da nel corso del giudizio,unitamente alla documentazioneTestimone_1 versata in atti, è emerso l'improvviso distacco della fornitura di energia elettrica in data 13/10/2017 nel corso di un banchetto nuziale con oltre 120
invitati, ove il teste escusso ha infatti riferito di ricordare "sia prima dell'evento che nel corso dello stesso, un forte odore di gasolio." puntualizzando altresì "Mi è rimasta impressa quella giornata anche per il malcontento generale degli ospiti del matrimonio".
Ed ancora "Preciso che io stesso ero presente al momento in cui il dott. Pt_2 amministratore della società, ha dovuto accordarsi con i genitori degli sposi e con gli sposi stessi concedendo, a causa del grave disagio provocato, di non fare pagare il banchetto" "Ricordo che la decisione di non fare pagare nulla è stata presa sia per evitare di dovere risarcire ulteriori danni e sia per evitare anche un danno all'immagine della stessa società".
Dal quadro probatorio è emerso che l'opponente ha dovuto immediatamente attivare il funzionamento di un gruppo elettrogeno a gasolio per assicurare l'illuminazione degli ambienti, interni ed esterni del pubblico ritrovo, nonchè la funzionalità delle cucine, restando esposta alle critiche ed al biasimo degli invitati per il grave ritardo accumulato nei tempi di espletamento del banchetto oltreché per il forte odore di gasolio provocato dall'uso del gruppo elettrogeno che aveva invaso non solo gli ambienti esterni del pubblico ritrovo ma anche quelli interni.
Pertanto, la doglianza avanzata da parte opponente risulta suffragata dal quadro probatorio delineatosi nel corso dell'istruttoria, sicchè merita accoglimento la domanda avanzata in via riconvenzionale di risarcimento del danno per lucro cessante che va liquidato in euro 13.800,00.
Riguardo il quantum debeatur per danno all'immagine, non esistendo un criterio valevole erga omnes, va liquidato ai sensi dell'art 1226 c.c. in via equitativa in misura di euro 5.000,00, stante la peculiarità del caso atteso il prestigio commerciale del locale per i fatti gravemente pregiudizievoli subiti a seguito dell'illegittimo ed improvviso distacco della fornitura di energia elettrica nel corso di un banchetto nuziale, con conseguenti critiche da parte degli invitati per le condizioni in cui il banchetto si era svolto e per il ritardo del servizio ai tavoli.
L'opposizione va accolta così come meritano accoglimento le domande di risarcimento avanzate dall'opponente in via riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, sulla opposizione proposta da Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2019 emesso in data 21/03/2019 da Tribunale di
Messina e sulle domande riconvenzionali così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo portante n. 482/2019.
e perAccoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno l'effetto condanna l'opposta al pagamento di euro 13.800,00 per danno emergente e lucro cessante.
Accoglie la domanda avanzata in via riconvenzionale di risarcimento per danno all'immagine e condanna l'opposta al pagamento di euro 5.000,000
Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
3.376,00 per compensi ed euro 118,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 28 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò