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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/11/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1217 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.G n. 1217/2024, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi” promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MAROTTA MARIA Parte_1 C.F._1
RI e presso il suo studio domiciliata giusto mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RR TO e presso il suo studio domiciliato giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonché
il PM in sede parte necessaria
-------------------------------
Con ricorso depositato il 27/03/2024, , dando atto della fine della relazione con Parte_1
, ha chiesto regolamentarsi le questioni concernenti la figlia minore, Controparte_1
nata ad [...] il [...], all'uopo formulando domanda di Persona_1 affido condiviso, prevedendo un diritto di visita del padre verso la figlia, da domiciliarsi presso di lei, oltre ad ulteriori richieste accessorie sotto il profilo economico;
con vittoria di spese. , costituitosi, pur aderendo alla domanda di affido condiviso, rassegnava Controparte_1 conclusioni difformi sotto il profilo economico;
con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 04.11.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione hanno presentato conclusioni congiunte, peraltro conformemente alla proposta conciliativa del Giudice delegato e questi ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
∗∗∗
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti la prole minore, o maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza. Sennonché tale disposizione deve analogicamente ritenersi applicabile – avuto riguardo alla modalità di presentazione dell'accordo ed alla partecipazione all'udienza – anche ai procedimenti giudiziale, poi trasformatisi in consensuali in corso di causa.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla figlia minore , accettando la proposta conciliativa del Giudice delegato, di Per_1 seguito riportata:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con la proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato in corso di causa e contenente i patti come sopra esposti (i cui, peraltro, contenuti verranno integralmente riportati in parte dispositiva), non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e che, pertanto, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum,
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto da e e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto:
a. affida , nata in Avellino il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
b. dispone che veda il padre: - conformemente al calendario come redatto dalla madre Per_1
- e come di seguito in integrato: ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese); il giorno dell'onomastico, del compleanno e della festa del papà (con la precisazione che pari diritto, nelle analoghe festività e/o ricorrenze) spetterà alla madre;
fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per la figlia medesima;
c. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita della medesima goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza di costei presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca Controparte_1 al mantenimento di previa corresponsione di un assegno mensile di € 150,00 da Per_1 versare alla madre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
d. determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_1
e. pone, nella misura del 100%, l'Assegno Unico, previsto in favore di , a vantaggio della Per_1 madre;
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.G n. 1217/2024, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi” promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MAROTTA MARIA Parte_1 C.F._1
RI e presso il suo studio domiciliata giusto mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RR TO e presso il suo studio domiciliato giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonché
il PM in sede parte necessaria
-------------------------------
Con ricorso depositato il 27/03/2024, , dando atto della fine della relazione con Parte_1
, ha chiesto regolamentarsi le questioni concernenti la figlia minore, Controparte_1
nata ad [...] il [...], all'uopo formulando domanda di Persona_1 affido condiviso, prevedendo un diritto di visita del padre verso la figlia, da domiciliarsi presso di lei, oltre ad ulteriori richieste accessorie sotto il profilo economico;
con vittoria di spese. , costituitosi, pur aderendo alla domanda di affido condiviso, rassegnava Controparte_1 conclusioni difformi sotto il profilo economico;
con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 04.11.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione hanno presentato conclusioni congiunte, peraltro conformemente alla proposta conciliativa del Giudice delegato e questi ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
∗∗∗
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti la prole minore, o maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza. Sennonché tale disposizione deve analogicamente ritenersi applicabile – avuto riguardo alla modalità di presentazione dell'accordo ed alla partecipazione all'udienza – anche ai procedimenti giudiziale, poi trasformatisi in consensuali in corso di causa.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla figlia minore , accettando la proposta conciliativa del Giudice delegato, di Per_1 seguito riportata:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con la proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato in corso di causa e contenente i patti come sopra esposti (i cui, peraltro, contenuti verranno integralmente riportati in parte dispositiva), non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e che, pertanto, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum,
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto da e e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto:
a. affida , nata in Avellino il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
b. dispone che veda il padre: - conformemente al calendario come redatto dalla madre Per_1
- e come di seguito in integrato: ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese); il giorno dell'onomastico, del compleanno e della festa del papà (con la precisazione che pari diritto, nelle analoghe festività e/o ricorrenze) spetterà alla madre;
fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per la figlia medesima;
c. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita della medesima goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza di costei presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca Controparte_1 al mantenimento di previa corresponsione di un assegno mensile di € 150,00 da Per_1 versare alla madre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
d. determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_1
e. pone, nella misura del 100%, l'Assegno Unico, previsto in favore di , a vantaggio della Per_1 madre;
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire