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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2022 ed iscritta al n. 1635
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Gomez Paloma, Marco Ambrosio e Stefano Caserta del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei difensori in Milano, Corso Magenta n. 84, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (c.f. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_2
Paolo Maria Verrecchia del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Milano, Via Giovio n. 14, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'adito Sig. Giudice Unico del Tribunale di Lecco:
- accertare e dichiarare nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida ed inefficace, sotto il profilo legale e
contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla banca convenuta sul conto corrente di
corrispondenza 12039 intestato alla di interessi a debito, della capitalizzazione trimestrale degli Parte_1
interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto, del corrispettivo
pagina 1 di 13 disponibilità creditizia, dell'indennità di sconfinamento, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., e delle altre
commissioni, di ogni altra commissione e spesa (anche infra-trimestrale) addebitata sul conto corrente, delle valute dei
cc.dd. “giorni banca” (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) ovvero degli addebiti di interessi
ultralegali applicati nel corso del rapporto oggetto di causa sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione
delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale riferibile ai rapporti in contestazione e la nullità
e/o in subordine l'invalidità a titolo di nullità parziale di ogni contratto riferibile al conto corrente di corrispondenza
12039 intestato alla attrice e/o ai finanziamenti indicati nel corpo dell'atto di citazione per tutti in motivi specificamente
dedotti in citazione, e comunque, per tutti i rapporti, in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali,
alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., del corrispettivo di disponibilità creditizia,
dell'indennità di sconfinamento, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista,
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per i cd. giorni valuta, dei costi e
delle competenze e remunerazioni (anche infra-trimestrali) a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.
- conseguentemente e coerentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni di cui ai precedenti punti, accertare e
dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale CP_2
previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della nonché degli artt. 1283, Parte_1
1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs. 385/93 (TU Bancario), della legge 154/92 (norme sulla trasparenza
bancaria), della legge 108/96 (legge antiusura);
- accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido ed inefficace, sotto il profilo
legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla sul conto corrente di corrispondenza 12039 intestato alla CP_2
anche con specifico riferimento a tutti gli addebiti illegittimi provenienti dai rapporti di Parte_1
finanziamento indicati in citazione;
- accertare e dichiarare il TEG (tasso effettivo globale) applicato dalla sul conto corrente di corrispondenza CP_2
12039 intestato alla Parte_1
- accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale TEG, ai sensi e secondo i parametri di cui alla legge 108/96;
dichiarare, infine, non dovuto dalla alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sui Parte_1
conti in contestazione di interessi usurari ex legge 108/96 e norme dipendenti;
pagina 2 di 13 - per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente inter partes, in
accoglimento delle domande ed eccezioni svolte con il presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati sul conto
corrente di corrispondenza 12039 intestato alla accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le Parte_1
parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati e di quanto precisato in atti;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente di corrispondenza 12039 intestato alla Parte_1
Con nella misura di €. 807.640,26 ovvero in quella diversa misura maggiore o minore ritenuta dovuta dalla alla
[...]
, anche all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio, con condanna della in persona del Parte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., al pagamento delle relative somme in favore dell'attrice, in via alternativa e/o concorrente e/o
subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o in
ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata e dichiarata secondo le
conclusioni che precedono e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per
violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
ovvero, in via ulteriormente gradata e sussidiaria, a titolo
di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; il tutto, comunque oltre interessi legali dal 16/01/2017 quale
data di estinzione del rapporto bancario fino alla data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio ed oltre
interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data di notifica della detta citazione all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio CP_2
e rifusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
- porre tutte le spese di CTU, liquidate e/o da liquidare, nessuna esclusa, a carico della convenuta in persona CP_2
del legale rapp.te pro tempore. Impugnano e contestano, fin da ora, ogni avversa richiesta e/o conclusione”.
Per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa
concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare:
in via preliminare:
- ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, la
carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese,
l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 28/07/2012 (o, in subordine, il 13/07/2011, ove ritenuta l'efficacia
interruttiva della comunicazione del 13/07/2021), del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste
dall'attrice, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
pagina 3 di 13 nel merito:
- ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti,
in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e,
conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, senza inversione dell'onere della prova gravante ad
esclusivo carico della correntista/attrice, ritenere e dichiarare applicabile al solo rapporto di conto corrente dedotto in
giudizio l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in
vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000 e della compensazione con le poste debitorie risultanti
dagli estratti conto disponibili, previa verifica della continuità della documentazione addotta dalla e Parte_1
senza ammissione di ipotesi di raccordo e/o di ricostruzione presuntiva del rapporto, sulla base delle osservazioni
depositate dal C.T.P. della nel contesto delle operazioni peritali in data 05/02/2023 e previa integrazione della CP_1
relazione del C.T.U., anche in ordine alla bozza di quesito articolato in sede di note autorizzate del 14/06/2023.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre nel
contesto degli atti conclusivi, opponendosi alla liquidazione del compenso come richiesto dal C.T.U. per integrale
insussistenza di presupposti e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 28.7.2022, ha chiesto la ripetizione Parte_1
delle somme indebitamente versate alla presso la quale aveva Controparte_1
intrattenuto, dal 2006 al 2017, il rapporto di conto corrente n. 12039 accompagnato da finanziamenti anticipi collegati ad esso e chiuso con un saldo zero in data 16.1.2017. L'attrice ha lamentato la mancata consegna da parte della banca del contratto di conto corrente e dell'ulteriore documentazione contrattuale e contabile richiesta nel corso degli anni;
ha quindi contestato l'addebito in conto corrente di spese e interessi non pattuiti, l'applicazione di interessi anatocistici e il superamento della soglia di usurarietà degli interessi. A mezzo di una perizia di parte (affidata alla dott.ssa , la Persona_1
società ha ricalcolato il saldo del conto corrente, espungendo le competenze bancarie asseritamente non dovute e ha richiesto la restituzione dell'attivo così emerso in proprio favore, pari ad euro 998.132,04.
pagina 4 di 13 2. - Si è costituita in giudizio eccependo la carenza di prova Controparte_1
documentale del fatto costitutivo della domanda – non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto n. 12039 – nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie relative al periodo antecedente al
28.7.2011 (o, in alternativa, al 13.7.2011). La convenuta ha poi confutato punto per punto tutte le doglianze attoree ed ha concluso per il rigetto delle domande di controparte.
3. - Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile, affidata al dott. che ha depositato l'elaborato Persona_2
peritale in data 22.12.2023. All'esito degli accertamenti peritali, le parti hanno avviato interlocuzioni finalizzate al componimento della controversia e, dopo la concessione di apposito rinvio per consentire le trattative, tuttavia fallite, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'11.9.2024 e con assegnazione dei termini per memorie conclusive ex art. 190 c.p.c..
4. - La domanda attorea si fonda sul rapporto di conto corrente n. 12039 intrattenuto tra le parti tra il 2006 e il 16.1.2017, accompagnato da apertura di credito con affidamento.
non ha contestato l'esistenza del rapporto, ma – anzi – nelle Controparte_1
proprie difese ha dato atto del contenuto e delle modifiche del conto corrente n. 12039 e dei conti anticipi ad esso correlati, predicandone la legittimità. I rilievi della banca attengono, invece, all'incompletezza della documentazione versata in atti da parte attrice, a partire dall'assenza del contratto di conto corrente e quindi degli estratti conto integrali.
Osserva il Giudice che il contratto risale all'anno 2006 e che, pacificamente, è stato chiuso oltre
7 anni fa. Se, per un verso, può ritenersi poco verosimile che la banca non abbia conservato il contratto,
analogamente, per altro verso, appare in pari grado inverosimile che una S.p.A. di importanti dimensioni non abbia fatto altrettanto.
Con riguardo invece agli estratti conto, come accertato anche dal C.T.U. (cfr. pag. 11 della perizia), per il conto corrente ordinario n. 12039 mancano totalmente gli estratti conto dal 1° trimestre pagina 5 di 13 competenze nette accreditate in data 2.1.2014 con valuta 31.12.2013 (per euro 434,17). In definitiva, la documentazione prodotta dall'attrice (relativi docc. 2-34) si è dimostrata sufficiente a fornire dati adeguatamente attendibili in seno all'elaborazione contabile della C.T.U..
Tornando alla mancanza del contratto, come nuovamente riscontrato dal C.T.U. (pag. 20 e segg.
della perizia), sino alla data del 15.11.2010 non risulta agli atti di causa alcuna documentazione contrattuale. E' ben noto alle parti in causa il principio che governa la distribuzione dell'onere della prova nel giudizio intentato dal correntista in termini di azione di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario o di azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto: come di regola, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto incombe al correntista/attore, che deve quindi dimostrare la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto in contestazione (ex plurimis:
Cass. 26.6.2024 n. 17584; Cass. 24.7.2023 n. 22007; Cass.
7.12.2022 n. 35979; Cass. 19.7.2021 n.
20621; Cass.
9.3.2021 n. 6480; Cass. 17.4.2020 n. 7895; Cass. 13.12.2019 n. 33009; Cass.
9.10.2019 n.
25373; Cass. 28.11.2018 n. 30822; Cass. 23.10.2017 n. 24948; Cass. 13.10.2016 n. 20693). E' solo con la produzione in giudizio del contratto di conto corrente, difatti, che è possibile accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici e usurari nonché l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam.
Forma convincimento del Giudicante, però, che siffatto principio debba essere correlato con il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 comma 4 T.U.B. (“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”). La norma deve essere letta anche in chiave di dovere del correntista, prima di intraprendere un'azione giudiziale contro la banca, di attivarsi per reperire quella documentazione che, in forza dei principi sopra esposti,
gli consenta di avviare fondatamente il giudizio (con la possibilità, peraltro più volte riconosciuta dalla pagina 6 di 13 Suprema Corte, di esercitare tale diritto/dovere anche in corso di causa: per tutte Cass. 14.2.2024 n.
4064).
E tanto ha fatto nel concreto la atteso che, a poco più di due anni dalla Parte_1
chiusura del rapporto (avvenuta il 16.1.2017), con PEC del 14.5.2019 (doc. 34 dell'attrice) ha chiesto a i contratti dei rapporti. Sono seguiti due solleciti dei legali (con PEC in data 24.6.2019 e CP_2
25.9.2019, ai docc. 36-37 dell'attrice), ai quali – come si legge nella PEC del 13.7.2021 al doc. 38 dell'attrice – la banca ha dato parziale evasione, consegnando “direttamente alla cliente, in filiale, una
serie incompleta di estratti conto e scalari riferiti al rapporto n. 12039 e a rapporti ad esso collegati, ma nessun documento contrattuale”. Con PEC dell'8.9.2021 (doc. 8 dell'attrice), ha ammesso CP_2
di non aver consegnato copia del contratto originario del conto corrente n. 12039, ma ha giustificato il suo contegno col fatto di averlo consegnato al momento della stipula e di non essere tenuta a consegnare documentazione oltre il decennio precedente alla richiesta.
Da questa risposta della banca si ricava, da un lato, la conferma dell'esistenza di un contratto scritto all'epoca dell'apertura del conto corrente. Dall'altro lato, la banca si trincera dietro formalismi legali, facendo leva sul termine decennale posto dal citato art. 119 T.U.B.. Ma tale formalismo è
stimato da questo Giudice contrario ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza che devono connotare l'operato contrattuale dell'istituto di credito. Sotto altro profilo, a voler rispondere negli stessi termini formalistici, dovrebbe sottolinearsi come la norma in esame parli della consegna, su richiesta del cliente, di “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere” e la locuzione potrebbe essere riferita esclusivamente a quei documenti che comprovano operazioni bancarie, dai quali diverge il contratto di conto corrente.
Per tali ragioni, l'assenza in atti del contratto che ha originato il conto corrente per cui è causa non va valutata contro l'attrice, ma piuttosto contro la convenuta, che ha omesso di custodirlo e di consegnarlo in ottemperanza alla richiesta della avanzata più volte prima del Parte_1
giudizio. Del resto, la copiosa produzione in atti (docc. 2a – 3/33L dell'attrice) e la precisa individuazione dei rapporti oggetto di causa operata dall'attrice, connotano uno sforzo ad adempiere all'onere probatorio, che deve stimarsi senz'altro adempiuto.
pagina 7 di 13 5. - Prima di valutare le conseguenze dell'assenza del contratto originario mette conto di svolgere un ulteriore chiarimento, relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in riferimento alle rimesse antecedenti la data del 28.7.2011 (o quella del 13.7.2011).
Come noto, la prescrizione colpisce unicamente le rimesse solutorie, ossia quelle operate su un conto in rosso o comunque oltre il limite dell'eventuale fido. Al contrario, per le rimesse ripristinatorie,
ossia quelle effettuate su un conto avente il saldo entro il limite del fido, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto: quest'ultima scadenza, essendo il conto corrente stato pacificamente chiuso il 16.1.2017, non è ancora maturata.
È necessario, quindi, vagliare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, analizzando i pagamenti effettuati dall'attrice in relazione al saldo del conto corrente. A tal fine, il Giudice fa proprio l'insegnamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale verifica non va compiuta con una valutazione ex ante, bensì solamente dopo aver eliminato dal saldo gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca e prendendo, quindi, come base di calcolo il saldo rettificato (Cass.
16.3.2023 n. 7721; Cass. 15.2.2021 n. 3858; Cass. 19.5.2020 n. 9141; cfr. anche Corte d'Appello di
Milano 21.2.2023 n. 585, 5.1.2023 n. 15 e 6.10.2022 n. 3139).
6. - Al fine di identificare il saldo rettificato, devono essere prese in considerazione le contestazioni mosse dall'attrice, che sono state oggetto di C.T.U. affidata al dott. Persona_2
L'elaborato peritale, depositato in data 22.12.2023, è completo, ben motivato, coerente ed
[...]
esaustivo, sicché il Giudicante non individua ragioni per discostarsene, attesa anche, da un lato,
l'assenza di osservazioni da parte del C.T.P. dell'attrice e, dall'altro, la convincente risposta del C.T.U.
alle contestazioni del C.T.P. della convenuta.
6.1 - Parte attrice ha contestato l'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali in mancanza di espressa pattuizione scritta e di previsione dello ius variandi.
Ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (secondo la disposizione già vigente dal 4.7.2006), le modifiche delle condizioni contrattuali devono essere comunicate espressamente al cliente secondo modalità contenenti la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La
pagina 8 di 13 mancata comunicazione secondo le predette modalità, in caso di modifiche sfavorevoli al correntista, comporta l'inefficacia della variazione stessa.
Come detto, il primo contratto scritto prodotto nella documentazione di causa risulta essere quello del 16.11.2010 (doc. 6 della convenuta), nel quale le parti dichiarano di concordare le condizioni economiche relative ai fidi nn. 1, 2, 4 e 5. Tra le condizioni, tuttavia, non si rinviene né la clausola relativa allo ius variandi, né la descrizione della modalità di calcolo della Commissione sull'Affidamento (CAF). Risulta invece presente la pattuizione del tasso debitore dell'apertura di credito in conto corrente (v. pagg. 20-21 della perizia). Nel successivo contratto del 23.8.2011 relativo al fido n. 15 (doc. 7 della convenuta) risultano validamente pattuiti la CAF, poiché correlata anche delle modalità di calcolo, l'addebito delle “spese di istruttoria” e la clausola di ius variandi (pagg. 21-
23 della perizia). Nessuna pattuizione economica è prevista nei contratti del 23.8.2011 (doc. 8 della convenuta) e del 23.10.2013 (doc. 9 della convenuta). Vengono invece pattuite, in data 23.10.2013, per il fido n. 20 (doc. 10 della convenuta), la Commissione per altri prodotti di credito ed ulteriori condizioni economiche (riportate nella tabella di pagina 24 dell'elaborato peritale).
Ricapitolando: fino al 15.11.2010 non vi è alcuna prova di pattuizione scritta, di modo che –per quanto sopra deciso (§. 4) in relazione all'onere della prova per l'assenza del contratto – correttamente il C.T.U. ha fatto applicazione del tasso legale;
dal 16.11.2010 al 31.5.2014 è stato applicato il tasso pattuito del 4,573% sull'affidato nonché i tassi minimi B.O.T. oltre l'affidato (in mancanza di espressa previsione); dall'1.6.2014 il tasso effettivamente applicato dalla banca e cioè quello del 2,2548% sull'affidato, nonché i tassi minimi B.O.T. oltre l'affidato.
6.2 - La società attrice ha contestato poi l'applicazione della Commissione di Massimo
Scoperto, nonché di ulteriori spese e commissioni non preventivamente pattuite.
Come accertato dal C.T.U., la è stata addebitata solo nel primo e nel secondo trimestre Pt_2
del 2009, per complessivi euro 4.630,36: tale importo deve essere escluso dai ricalcoli, non essendo stata rinvenuta alcuna specifica pattuizione in merito nella documentazione prodotta.
In data successiva al 2009, la è stata sostituita da altre commissioni, inserite nel Pt_2
contratto del 16.11.2010 con riguardo ai fidi n. 1, 2 e 5, in quello del 23.8.2011 per il fido n. 15 e in quello del 23.10.2013 relativo al fido n. 20. Tra questi, solo le commissioni previste dai contratti del pagina 9 di 13 2011 e del 2013 possono essere riconosciute e conteggiate, poiché – come già detto in precedenza – il contratto del 2010 è sprovvisto dell'indicazione delle modalità di calcolo e quindi la pattuizione non può ritenersi validamente conclusa.
Quanto alle ulteriori voci addebitate, in linea con le indicazioni del C.T.U., devono essere parzialmente riconosciute le “spese e diritti di istruttoria”, le “spese e commissioni per bonifici”, le
“commissioni per fidejussione”, le “commissioni su affidamento” e le “altre spese”, negli importi indicati in perizia (si rinvia alle pagg. 29-34 della perizia).
Sintetizzando, sulla scorta dell'indagine peritale possono ritenersi validamente pattuiti solo alcuni degli addebiti effettuati dalla e, in particolare, devono essere esclusi i seguenti importi: CP_1
“- CMS: tutte escluse (€ 4.630,36);
- Spese liquidazione periodica: escluse per € 1.040,94 fino al 3° trim. 2013, poi mantenute;
- Spese per operazioni e servizi: escluse per € 4.925,00 fino al 3° trim. 2013, poi mantenute;
- Addebiti per “mancanza fondi o M.F.”: tutti esclusi per € 487,50.
- Spese forfettarie trimestrali: tutte escluse per € 520,00.
A tali esclusioni si aggiungono le altre esclusioni di accrediti e addebiti (tra cui le commissioni per fidejussione e su affidamento)” (così pag. 36 della perizia e tabelle ivi indicate).
6.3 - La censura attorea riguardante la violazione della normativa in tema di usura, secondo la quale la banca avrebbe applicato tassi superiori alle soglie consentite, non ha trovato conferma nelle indagini peritali. Il C.T.U., infatti, ha escluso l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla CP_2
rilevando che, sia i tassi nominali annui soggetti a espressa pattuizione, sia i tassi estrapolati dagli estratti conto originari risultano sempre inferiori alla soglia di usura (pagg. 45-49 della perizia).
6.4 - Da ultimo, rispondendo ai quesiti postigli in tema di anatocismo, valute e interessi creditori, il C.T.U. ha chiarito che – al fine della rettifica delle competenze – le operazioni di riconteggio sono state effettuate “ricalcolando le liquidazioni di interessi e competenze ed escludendo ogni capitalizzazione degli interessi. Gli interessi ricalcolati sono capitalizzati alla fine del rapporto”, sulla base “della data dell'operazione e non sulla base della data valuta”. In mancanza, poi, come detto, di una pattuizione scritta relativa agli interessi creditori, sono stati ricalcolati sulla base del pagina 10 di 13 “saggio d'interesse di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti)”.
7. - La capitalizzazione nel conto n. 12039 di interessi, commissioni e spese relativi ai rapporti collegati ha imposto il vaglio anche dei numerosi conti anticipi indicati dall'attrice nei propri scritti difensivi. In questo caso, l'analisi peritale è stata fortemente condizionata dalla mancanza agli atti di gran parte della documentazione relativa a detti conti, la quale ha di fatto limitato il vaglio del C.T.U. a circa metà dei rapporti dedotti (come ben spiegato alle pagg. 12-17 della perizia). Ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente e degli ulteriori accertamenti da svolgere in corso di causa, sarà quindi possibile tenere conto solo degli importi che si sono potuti analizzare nel corso della perizia contabile e precisamente:
A) Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, è stata esclusa in continuità
con quanto operato sul conto corrente principale n. 12039, con conseguente capitalizzazione alla fine del rapporto.
B) Con riguardo alla Commissione di Massimo Scoperto e alle ulteriori spese addebitate, sono stati analizzati i contratti del 16.11.2010 e del 23.10.2013: il primo non contiene alcuna pattuizione di tassi debitori, mentre il secondo prevede per gli sconfinamenti dall'importo autorizzato i tassi dell'8,65% (per anticipi e sconti commerciali) e del 12% (per altri finanziamenti). Ciò posto, “fino al
15.11.2010, in assenza assoluta del contratto, viene applicato il tasso legale;
dal 16.11.2010 (…) viene applicato il tasso sostitutivo nella misura prevista dall'art. 5 lettera a) L. 154/1992 (poi art. 117 comma 17 lettera a) D. Lgs. 385/1993) ovvero il tasso minimo B.O.T.” poiché “la presenza della pattuizione relativa al tasso debitore sugli sconfinamenti è irrilevante, in quanto negli scalari … da
una parte non risulta indicazione degli importi degli affidamenti e, dall'altra, non appaiono sussistere differenti scaglioni di tassi” (pag. 60 della perizia).
C) In tema di usurarietà dei tassi applicati, anche con riferimento ai conti anticipi vale quanto già espresso a riguardo del conto corrente principale: in tutti i trimestri considerati non risulta mai superato il tasso soglia.
8. - Esplicitati, dunque, i criteri utilizzati per rettificare il saldo del conto corrente, deve essere vagliata in concreto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.
pagina 11 di 13 Il C.T.U. ha proposto due basi di calcolo alternative: l'una, coincidente con il fido pattuito;
l'altra, relativa al fido di fatto risultante dall'analisi della documentazione contrattuale e contabile. Tra
le due soluzioni proposte, appare preferibile la seconda, poiché maggiormente attinente al concreto rapporto oggetto di causa che – nonostante la pattuizione di un fido di euro 100.000,00 – è in realtà
stato caratterizzato, a seconda del periodo, da fidi di euro 150.000,00 e 200.000,00 (v. pag. 38 della perizia). La natura solutoria delle rimesse risulta influenzata dal variare del fido, che quindi deve essere posto alla base del ricalcolo nel suo concreto ammontare.
Seguendo tale criterio, il C.T.U. ha accertato l'esistenza di rimesse solutorie per complessivi euro 539.149,25 (secondo lo schema proposto al punto 3.7.4 della perizia, pag. 43), delle quali risultano prescritte quelle che hanno “pagato” per intero le competenze addebitate dalla banca fino al 20.7.2010.
Pertanto, la prima rimessa non prescritta viene ad essere quella del 6.8.2010.
9. - Traendo le definitive conclusioni da tutte le puntualizzazioni sopra indicate, alla luce della prescrizione delle rimesse antecedenti a quella del 6.8.2010, il ricalcolo del saldo del conto corrente n.
12039, includendo anche le somme relative al riconteggio dei conti anticipi ad esso collegati, porta ad un credito a favore della di euro 678.019,73 (pagg. 54 e 77 della perizia). Parte_1
Tale soluzione appare preferibile rispetto a quella prospettata dalla difesa della convenuta, che avrebbe voluto considerare come pattuiti sia il tasso sull'affidato che quello extra fido: essendo possibile applicare un tasso diverso da quello legale unicamente a seguito di convenzione tra le parti,
l'assenza di una specifica intesa circa il tasso extra fido esclude l'applicabilità del tasso sull'affidato anche a questa fattispecie. Pertanto, per le ragioni anzidette, risulta accertato il diritto dell'attrice a vedersi restituite ex art. 2033 c.c. la somma di euro 678.019,73, in quanto indebitamente versata alla oltre agli interessi legali dalla chiusura del conto (16.1.2017) al Controparte_1
saldo effettivo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della avanzata dall'attrice, atteso che essa risulta del tutto sfornita di prova e di CP_1
specifiche allegazioni.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la convenuta va condannata a rifonderle all'attrice nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di pagina 12 di 13 valore superiore ad euro 520.000,00 (pari al valore della condanna effettiva), nei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 30.713,00 (di cui euro 1.713,00 per anticipazioni ed euro 29.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico della convenuta nella misura liquidata con separato provvedimento.
Pur rientrando fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che l'attrice ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729; Cass.
18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84), l'assenza di prova circa l'ammontare di tale spesa e l'avvenuto pagamento del professionista rende inaccoglibile la domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le altre domande e istanze, così provvede:
NN
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore di dell'importo di euro Parte_1
678.019,73 oltre interessi legali dal 16.1.2017 al saldo;
NN
(c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, a rifondere a le spese processuali del presente giudizio, per euro Pt_1 Parte_1
30.713,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
PONE
definitivamente a carico di le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso in Lecco il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2008 al 3° trimestre 2008 e per il 4° trimestre 2013 manca l'estratto conto scalare (mentre è presente la
“lista dei movimenti” analitici). Tanto non ha però impedito al C.T.U. di procedere ai conteggi, avendo solo cura di omettere ogni elaborazione dei dati dall'1.1.2008 al 30.9.2008 e di escludere le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2022 ed iscritta al n. 1635
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Gomez Paloma, Marco Ambrosio e Stefano Caserta del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei difensori in Milano, Corso Magenta n. 84, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (c.f. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_2
Paolo Maria Verrecchia del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Milano, Via Giovio n. 14, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'adito Sig. Giudice Unico del Tribunale di Lecco:
- accertare e dichiarare nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida ed inefficace, sotto il profilo legale e
contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla banca convenuta sul conto corrente di
corrispondenza 12039 intestato alla di interessi a debito, della capitalizzazione trimestrale degli Parte_1
interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto, del corrispettivo
pagina 1 di 13 disponibilità creditizia, dell'indennità di sconfinamento, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., e delle altre
commissioni, di ogni altra commissione e spesa (anche infra-trimestrale) addebitata sul conto corrente, delle valute dei
cc.dd. “giorni banca” (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) ovvero degli addebiti di interessi
ultralegali applicati nel corso del rapporto oggetto di causa sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione
delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale riferibile ai rapporti in contestazione e la nullità
e/o in subordine l'invalidità a titolo di nullità parziale di ogni contratto riferibile al conto corrente di corrispondenza
12039 intestato alla attrice e/o ai finanziamenti indicati nel corpo dell'atto di citazione per tutti in motivi specificamente
dedotti in citazione, e comunque, per tutti i rapporti, in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali,
alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., del corrispettivo di disponibilità creditizia,
dell'indennità di sconfinamento, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista,
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per i cd. giorni valuta, dei costi e
delle competenze e remunerazioni (anche infra-trimestrali) a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.
- conseguentemente e coerentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni di cui ai precedenti punti, accertare e
dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale CP_2
previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della nonché degli artt. 1283, Parte_1
1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs. 385/93 (TU Bancario), della legge 154/92 (norme sulla trasparenza
bancaria), della legge 108/96 (legge antiusura);
- accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido ed inefficace, sotto il profilo
legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla sul conto corrente di corrispondenza 12039 intestato alla CP_2
anche con specifico riferimento a tutti gli addebiti illegittimi provenienti dai rapporti di Parte_1
finanziamento indicati in citazione;
- accertare e dichiarare il TEG (tasso effettivo globale) applicato dalla sul conto corrente di corrispondenza CP_2
12039 intestato alla Parte_1
- accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale TEG, ai sensi e secondo i parametri di cui alla legge 108/96;
dichiarare, infine, non dovuto dalla alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sui Parte_1
conti in contestazione di interessi usurari ex legge 108/96 e norme dipendenti;
pagina 2 di 13 - per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente inter partes, in
accoglimento delle domande ed eccezioni svolte con il presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati sul conto
corrente di corrispondenza 12039 intestato alla accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le Parte_1
parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati e di quanto precisato in atti;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente di corrispondenza 12039 intestato alla Parte_1
Con nella misura di €. 807.640,26 ovvero in quella diversa misura maggiore o minore ritenuta dovuta dalla alla
[...]
, anche all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio, con condanna della in persona del Parte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., al pagamento delle relative somme in favore dell'attrice, in via alternativa e/o concorrente e/o
subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o in
ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata e dichiarata secondo le
conclusioni che precedono e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per
violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
ovvero, in via ulteriormente gradata e sussidiaria, a titolo
di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; il tutto, comunque oltre interessi legali dal 16/01/2017 quale
data di estinzione del rapporto bancario fino alla data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio ed oltre
interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data di notifica della detta citazione all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio CP_2
e rifusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
- porre tutte le spese di CTU, liquidate e/o da liquidare, nessuna esclusa, a carico della convenuta in persona CP_2
del legale rapp.te pro tempore. Impugnano e contestano, fin da ora, ogni avversa richiesta e/o conclusione”.
Per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa
concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare:
in via preliminare:
- ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, la
carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese,
l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 28/07/2012 (o, in subordine, il 13/07/2011, ove ritenuta l'efficacia
interruttiva della comunicazione del 13/07/2021), del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste
dall'attrice, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
pagina 3 di 13 nel merito:
- ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti,
in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e,
conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, senza inversione dell'onere della prova gravante ad
esclusivo carico della correntista/attrice, ritenere e dichiarare applicabile al solo rapporto di conto corrente dedotto in
giudizio l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in
vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000 e della compensazione con le poste debitorie risultanti
dagli estratti conto disponibili, previa verifica della continuità della documentazione addotta dalla e Parte_1
senza ammissione di ipotesi di raccordo e/o di ricostruzione presuntiva del rapporto, sulla base delle osservazioni
depositate dal C.T.P. della nel contesto delle operazioni peritali in data 05/02/2023 e previa integrazione della CP_1
relazione del C.T.U., anche in ordine alla bozza di quesito articolato in sede di note autorizzate del 14/06/2023.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre nel
contesto degli atti conclusivi, opponendosi alla liquidazione del compenso come richiesto dal C.T.U. per integrale
insussistenza di presupposti e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 28.7.2022, ha chiesto la ripetizione Parte_1
delle somme indebitamente versate alla presso la quale aveva Controparte_1
intrattenuto, dal 2006 al 2017, il rapporto di conto corrente n. 12039 accompagnato da finanziamenti anticipi collegati ad esso e chiuso con un saldo zero in data 16.1.2017. L'attrice ha lamentato la mancata consegna da parte della banca del contratto di conto corrente e dell'ulteriore documentazione contrattuale e contabile richiesta nel corso degli anni;
ha quindi contestato l'addebito in conto corrente di spese e interessi non pattuiti, l'applicazione di interessi anatocistici e il superamento della soglia di usurarietà degli interessi. A mezzo di una perizia di parte (affidata alla dott.ssa , la Persona_1
società ha ricalcolato il saldo del conto corrente, espungendo le competenze bancarie asseritamente non dovute e ha richiesto la restituzione dell'attivo così emerso in proprio favore, pari ad euro 998.132,04.
pagina 4 di 13 2. - Si è costituita in giudizio eccependo la carenza di prova Controparte_1
documentale del fatto costitutivo della domanda – non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto n. 12039 – nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie relative al periodo antecedente al
28.7.2011 (o, in alternativa, al 13.7.2011). La convenuta ha poi confutato punto per punto tutte le doglianze attoree ed ha concluso per il rigetto delle domande di controparte.
3. - Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile, affidata al dott. che ha depositato l'elaborato Persona_2
peritale in data 22.12.2023. All'esito degli accertamenti peritali, le parti hanno avviato interlocuzioni finalizzate al componimento della controversia e, dopo la concessione di apposito rinvio per consentire le trattative, tuttavia fallite, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'11.9.2024 e con assegnazione dei termini per memorie conclusive ex art. 190 c.p.c..
4. - La domanda attorea si fonda sul rapporto di conto corrente n. 12039 intrattenuto tra le parti tra il 2006 e il 16.1.2017, accompagnato da apertura di credito con affidamento.
non ha contestato l'esistenza del rapporto, ma – anzi – nelle Controparte_1
proprie difese ha dato atto del contenuto e delle modifiche del conto corrente n. 12039 e dei conti anticipi ad esso correlati, predicandone la legittimità. I rilievi della banca attengono, invece, all'incompletezza della documentazione versata in atti da parte attrice, a partire dall'assenza del contratto di conto corrente e quindi degli estratti conto integrali.
Osserva il Giudice che il contratto risale all'anno 2006 e che, pacificamente, è stato chiuso oltre
7 anni fa. Se, per un verso, può ritenersi poco verosimile che la banca non abbia conservato il contratto,
analogamente, per altro verso, appare in pari grado inverosimile che una S.p.A. di importanti dimensioni non abbia fatto altrettanto.
Con riguardo invece agli estratti conto, come accertato anche dal C.T.U. (cfr. pag. 11 della perizia), per il conto corrente ordinario n. 12039 mancano totalmente gli estratti conto dal 1° trimestre pagina 5 di 13 competenze nette accreditate in data 2.1.2014 con valuta 31.12.2013 (per euro 434,17). In definitiva, la documentazione prodotta dall'attrice (relativi docc. 2-34) si è dimostrata sufficiente a fornire dati adeguatamente attendibili in seno all'elaborazione contabile della C.T.U..
Tornando alla mancanza del contratto, come nuovamente riscontrato dal C.T.U. (pag. 20 e segg.
della perizia), sino alla data del 15.11.2010 non risulta agli atti di causa alcuna documentazione contrattuale. E' ben noto alle parti in causa il principio che governa la distribuzione dell'onere della prova nel giudizio intentato dal correntista in termini di azione di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario o di azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto: come di regola, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto incombe al correntista/attore, che deve quindi dimostrare la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto in contestazione (ex plurimis:
Cass. 26.6.2024 n. 17584; Cass. 24.7.2023 n. 22007; Cass.
7.12.2022 n. 35979; Cass. 19.7.2021 n.
20621; Cass.
9.3.2021 n. 6480; Cass. 17.4.2020 n. 7895; Cass. 13.12.2019 n. 33009; Cass.
9.10.2019 n.
25373; Cass. 28.11.2018 n. 30822; Cass. 23.10.2017 n. 24948; Cass. 13.10.2016 n. 20693). E' solo con la produzione in giudizio del contratto di conto corrente, difatti, che è possibile accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici e usurari nonché l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam.
Forma convincimento del Giudicante, però, che siffatto principio debba essere correlato con il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 comma 4 T.U.B. (“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”). La norma deve essere letta anche in chiave di dovere del correntista, prima di intraprendere un'azione giudiziale contro la banca, di attivarsi per reperire quella documentazione che, in forza dei principi sopra esposti,
gli consenta di avviare fondatamente il giudizio (con la possibilità, peraltro più volte riconosciuta dalla pagina 6 di 13 Suprema Corte, di esercitare tale diritto/dovere anche in corso di causa: per tutte Cass. 14.2.2024 n.
4064).
E tanto ha fatto nel concreto la atteso che, a poco più di due anni dalla Parte_1
chiusura del rapporto (avvenuta il 16.1.2017), con PEC del 14.5.2019 (doc. 34 dell'attrice) ha chiesto a i contratti dei rapporti. Sono seguiti due solleciti dei legali (con PEC in data 24.6.2019 e CP_2
25.9.2019, ai docc. 36-37 dell'attrice), ai quali – come si legge nella PEC del 13.7.2021 al doc. 38 dell'attrice – la banca ha dato parziale evasione, consegnando “direttamente alla cliente, in filiale, una
serie incompleta di estratti conto e scalari riferiti al rapporto n. 12039 e a rapporti ad esso collegati, ma nessun documento contrattuale”. Con PEC dell'8.9.2021 (doc. 8 dell'attrice), ha ammesso CP_2
di non aver consegnato copia del contratto originario del conto corrente n. 12039, ma ha giustificato il suo contegno col fatto di averlo consegnato al momento della stipula e di non essere tenuta a consegnare documentazione oltre il decennio precedente alla richiesta.
Da questa risposta della banca si ricava, da un lato, la conferma dell'esistenza di un contratto scritto all'epoca dell'apertura del conto corrente. Dall'altro lato, la banca si trincera dietro formalismi legali, facendo leva sul termine decennale posto dal citato art. 119 T.U.B.. Ma tale formalismo è
stimato da questo Giudice contrario ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza che devono connotare l'operato contrattuale dell'istituto di credito. Sotto altro profilo, a voler rispondere negli stessi termini formalistici, dovrebbe sottolinearsi come la norma in esame parli della consegna, su richiesta del cliente, di “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere” e la locuzione potrebbe essere riferita esclusivamente a quei documenti che comprovano operazioni bancarie, dai quali diverge il contratto di conto corrente.
Per tali ragioni, l'assenza in atti del contratto che ha originato il conto corrente per cui è causa non va valutata contro l'attrice, ma piuttosto contro la convenuta, che ha omesso di custodirlo e di consegnarlo in ottemperanza alla richiesta della avanzata più volte prima del Parte_1
giudizio. Del resto, la copiosa produzione in atti (docc. 2a – 3/33L dell'attrice) e la precisa individuazione dei rapporti oggetto di causa operata dall'attrice, connotano uno sforzo ad adempiere all'onere probatorio, che deve stimarsi senz'altro adempiuto.
pagina 7 di 13 5. - Prima di valutare le conseguenze dell'assenza del contratto originario mette conto di svolgere un ulteriore chiarimento, relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in riferimento alle rimesse antecedenti la data del 28.7.2011 (o quella del 13.7.2011).
Come noto, la prescrizione colpisce unicamente le rimesse solutorie, ossia quelle operate su un conto in rosso o comunque oltre il limite dell'eventuale fido. Al contrario, per le rimesse ripristinatorie,
ossia quelle effettuate su un conto avente il saldo entro il limite del fido, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto: quest'ultima scadenza, essendo il conto corrente stato pacificamente chiuso il 16.1.2017, non è ancora maturata.
È necessario, quindi, vagliare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, analizzando i pagamenti effettuati dall'attrice in relazione al saldo del conto corrente. A tal fine, il Giudice fa proprio l'insegnamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale verifica non va compiuta con una valutazione ex ante, bensì solamente dopo aver eliminato dal saldo gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca e prendendo, quindi, come base di calcolo il saldo rettificato (Cass.
16.3.2023 n. 7721; Cass. 15.2.2021 n. 3858; Cass. 19.5.2020 n. 9141; cfr. anche Corte d'Appello di
Milano 21.2.2023 n. 585, 5.1.2023 n. 15 e 6.10.2022 n. 3139).
6. - Al fine di identificare il saldo rettificato, devono essere prese in considerazione le contestazioni mosse dall'attrice, che sono state oggetto di C.T.U. affidata al dott. Persona_2
L'elaborato peritale, depositato in data 22.12.2023, è completo, ben motivato, coerente ed
[...]
esaustivo, sicché il Giudicante non individua ragioni per discostarsene, attesa anche, da un lato,
l'assenza di osservazioni da parte del C.T.P. dell'attrice e, dall'altro, la convincente risposta del C.T.U.
alle contestazioni del C.T.P. della convenuta.
6.1 - Parte attrice ha contestato l'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali in mancanza di espressa pattuizione scritta e di previsione dello ius variandi.
Ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (secondo la disposizione già vigente dal 4.7.2006), le modifiche delle condizioni contrattuali devono essere comunicate espressamente al cliente secondo modalità contenenti la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La
pagina 8 di 13 mancata comunicazione secondo le predette modalità, in caso di modifiche sfavorevoli al correntista, comporta l'inefficacia della variazione stessa.
Come detto, il primo contratto scritto prodotto nella documentazione di causa risulta essere quello del 16.11.2010 (doc. 6 della convenuta), nel quale le parti dichiarano di concordare le condizioni economiche relative ai fidi nn. 1, 2, 4 e 5. Tra le condizioni, tuttavia, non si rinviene né la clausola relativa allo ius variandi, né la descrizione della modalità di calcolo della Commissione sull'Affidamento (CAF). Risulta invece presente la pattuizione del tasso debitore dell'apertura di credito in conto corrente (v. pagg. 20-21 della perizia). Nel successivo contratto del 23.8.2011 relativo al fido n. 15 (doc. 7 della convenuta) risultano validamente pattuiti la CAF, poiché correlata anche delle modalità di calcolo, l'addebito delle “spese di istruttoria” e la clausola di ius variandi (pagg. 21-
23 della perizia). Nessuna pattuizione economica è prevista nei contratti del 23.8.2011 (doc. 8 della convenuta) e del 23.10.2013 (doc. 9 della convenuta). Vengono invece pattuite, in data 23.10.2013, per il fido n. 20 (doc. 10 della convenuta), la Commissione per altri prodotti di credito ed ulteriori condizioni economiche (riportate nella tabella di pagina 24 dell'elaborato peritale).
Ricapitolando: fino al 15.11.2010 non vi è alcuna prova di pattuizione scritta, di modo che –per quanto sopra deciso (§. 4) in relazione all'onere della prova per l'assenza del contratto – correttamente il C.T.U. ha fatto applicazione del tasso legale;
dal 16.11.2010 al 31.5.2014 è stato applicato il tasso pattuito del 4,573% sull'affidato nonché i tassi minimi B.O.T. oltre l'affidato (in mancanza di espressa previsione); dall'1.6.2014 il tasso effettivamente applicato dalla banca e cioè quello del 2,2548% sull'affidato, nonché i tassi minimi B.O.T. oltre l'affidato.
6.2 - La società attrice ha contestato poi l'applicazione della Commissione di Massimo
Scoperto, nonché di ulteriori spese e commissioni non preventivamente pattuite.
Come accertato dal C.T.U., la è stata addebitata solo nel primo e nel secondo trimestre Pt_2
del 2009, per complessivi euro 4.630,36: tale importo deve essere escluso dai ricalcoli, non essendo stata rinvenuta alcuna specifica pattuizione in merito nella documentazione prodotta.
In data successiva al 2009, la è stata sostituita da altre commissioni, inserite nel Pt_2
contratto del 16.11.2010 con riguardo ai fidi n. 1, 2 e 5, in quello del 23.8.2011 per il fido n. 15 e in quello del 23.10.2013 relativo al fido n. 20. Tra questi, solo le commissioni previste dai contratti del pagina 9 di 13 2011 e del 2013 possono essere riconosciute e conteggiate, poiché – come già detto in precedenza – il contratto del 2010 è sprovvisto dell'indicazione delle modalità di calcolo e quindi la pattuizione non può ritenersi validamente conclusa.
Quanto alle ulteriori voci addebitate, in linea con le indicazioni del C.T.U., devono essere parzialmente riconosciute le “spese e diritti di istruttoria”, le “spese e commissioni per bonifici”, le
“commissioni per fidejussione”, le “commissioni su affidamento” e le “altre spese”, negli importi indicati in perizia (si rinvia alle pagg. 29-34 della perizia).
Sintetizzando, sulla scorta dell'indagine peritale possono ritenersi validamente pattuiti solo alcuni degli addebiti effettuati dalla e, in particolare, devono essere esclusi i seguenti importi: CP_1
“- CMS: tutte escluse (€ 4.630,36);
- Spese liquidazione periodica: escluse per € 1.040,94 fino al 3° trim. 2013, poi mantenute;
- Spese per operazioni e servizi: escluse per € 4.925,00 fino al 3° trim. 2013, poi mantenute;
- Addebiti per “mancanza fondi o M.F.”: tutti esclusi per € 487,50.
- Spese forfettarie trimestrali: tutte escluse per € 520,00.
A tali esclusioni si aggiungono le altre esclusioni di accrediti e addebiti (tra cui le commissioni per fidejussione e su affidamento)” (così pag. 36 della perizia e tabelle ivi indicate).
6.3 - La censura attorea riguardante la violazione della normativa in tema di usura, secondo la quale la banca avrebbe applicato tassi superiori alle soglie consentite, non ha trovato conferma nelle indagini peritali. Il C.T.U., infatti, ha escluso l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla CP_2
rilevando che, sia i tassi nominali annui soggetti a espressa pattuizione, sia i tassi estrapolati dagli estratti conto originari risultano sempre inferiori alla soglia di usura (pagg. 45-49 della perizia).
6.4 - Da ultimo, rispondendo ai quesiti postigli in tema di anatocismo, valute e interessi creditori, il C.T.U. ha chiarito che – al fine della rettifica delle competenze – le operazioni di riconteggio sono state effettuate “ricalcolando le liquidazioni di interessi e competenze ed escludendo ogni capitalizzazione degli interessi. Gli interessi ricalcolati sono capitalizzati alla fine del rapporto”, sulla base “della data dell'operazione e non sulla base della data valuta”. In mancanza, poi, come detto, di una pattuizione scritta relativa agli interessi creditori, sono stati ricalcolati sulla base del pagina 10 di 13 “saggio d'interesse di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti)”.
7. - La capitalizzazione nel conto n. 12039 di interessi, commissioni e spese relativi ai rapporti collegati ha imposto il vaglio anche dei numerosi conti anticipi indicati dall'attrice nei propri scritti difensivi. In questo caso, l'analisi peritale è stata fortemente condizionata dalla mancanza agli atti di gran parte della documentazione relativa a detti conti, la quale ha di fatto limitato il vaglio del C.T.U. a circa metà dei rapporti dedotti (come ben spiegato alle pagg. 12-17 della perizia). Ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente e degli ulteriori accertamenti da svolgere in corso di causa, sarà quindi possibile tenere conto solo degli importi che si sono potuti analizzare nel corso della perizia contabile e precisamente:
A) Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, è stata esclusa in continuità
con quanto operato sul conto corrente principale n. 12039, con conseguente capitalizzazione alla fine del rapporto.
B) Con riguardo alla Commissione di Massimo Scoperto e alle ulteriori spese addebitate, sono stati analizzati i contratti del 16.11.2010 e del 23.10.2013: il primo non contiene alcuna pattuizione di tassi debitori, mentre il secondo prevede per gli sconfinamenti dall'importo autorizzato i tassi dell'8,65% (per anticipi e sconti commerciali) e del 12% (per altri finanziamenti). Ciò posto, “fino al
15.11.2010, in assenza assoluta del contratto, viene applicato il tasso legale;
dal 16.11.2010 (…) viene applicato il tasso sostitutivo nella misura prevista dall'art. 5 lettera a) L. 154/1992 (poi art. 117 comma 17 lettera a) D. Lgs. 385/1993) ovvero il tasso minimo B.O.T.” poiché “la presenza della pattuizione relativa al tasso debitore sugli sconfinamenti è irrilevante, in quanto negli scalari … da
una parte non risulta indicazione degli importi degli affidamenti e, dall'altra, non appaiono sussistere differenti scaglioni di tassi” (pag. 60 della perizia).
C) In tema di usurarietà dei tassi applicati, anche con riferimento ai conti anticipi vale quanto già espresso a riguardo del conto corrente principale: in tutti i trimestri considerati non risulta mai superato il tasso soglia.
8. - Esplicitati, dunque, i criteri utilizzati per rettificare il saldo del conto corrente, deve essere vagliata in concreto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.
pagina 11 di 13 Il C.T.U. ha proposto due basi di calcolo alternative: l'una, coincidente con il fido pattuito;
l'altra, relativa al fido di fatto risultante dall'analisi della documentazione contrattuale e contabile. Tra
le due soluzioni proposte, appare preferibile la seconda, poiché maggiormente attinente al concreto rapporto oggetto di causa che – nonostante la pattuizione di un fido di euro 100.000,00 – è in realtà
stato caratterizzato, a seconda del periodo, da fidi di euro 150.000,00 e 200.000,00 (v. pag. 38 della perizia). La natura solutoria delle rimesse risulta influenzata dal variare del fido, che quindi deve essere posto alla base del ricalcolo nel suo concreto ammontare.
Seguendo tale criterio, il C.T.U. ha accertato l'esistenza di rimesse solutorie per complessivi euro 539.149,25 (secondo lo schema proposto al punto 3.7.4 della perizia, pag. 43), delle quali risultano prescritte quelle che hanno “pagato” per intero le competenze addebitate dalla banca fino al 20.7.2010.
Pertanto, la prima rimessa non prescritta viene ad essere quella del 6.8.2010.
9. - Traendo le definitive conclusioni da tutte le puntualizzazioni sopra indicate, alla luce della prescrizione delle rimesse antecedenti a quella del 6.8.2010, il ricalcolo del saldo del conto corrente n.
12039, includendo anche le somme relative al riconteggio dei conti anticipi ad esso collegati, porta ad un credito a favore della di euro 678.019,73 (pagg. 54 e 77 della perizia). Parte_1
Tale soluzione appare preferibile rispetto a quella prospettata dalla difesa della convenuta, che avrebbe voluto considerare come pattuiti sia il tasso sull'affidato che quello extra fido: essendo possibile applicare un tasso diverso da quello legale unicamente a seguito di convenzione tra le parti,
l'assenza di una specifica intesa circa il tasso extra fido esclude l'applicabilità del tasso sull'affidato anche a questa fattispecie. Pertanto, per le ragioni anzidette, risulta accertato il diritto dell'attrice a vedersi restituite ex art. 2033 c.c. la somma di euro 678.019,73, in quanto indebitamente versata alla oltre agli interessi legali dalla chiusura del conto (16.1.2017) al Controparte_1
saldo effettivo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della avanzata dall'attrice, atteso che essa risulta del tutto sfornita di prova e di CP_1
specifiche allegazioni.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la convenuta va condannata a rifonderle all'attrice nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di pagina 12 di 13 valore superiore ad euro 520.000,00 (pari al valore della condanna effettiva), nei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 30.713,00 (di cui euro 1.713,00 per anticipazioni ed euro 29.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico della convenuta nella misura liquidata con separato provvedimento.
Pur rientrando fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che l'attrice ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729; Cass.
18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84), l'assenza di prova circa l'ammontare di tale spesa e l'avvenuto pagamento del professionista rende inaccoglibile la domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le altre domande e istanze, così provvede:
NN
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore di dell'importo di euro Parte_1
678.019,73 oltre interessi legali dal 16.1.2017 al saldo;
NN
(c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, a rifondere a le spese processuali del presente giudizio, per euro Pt_1 Parte_1
30.713,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
PONE
definitivamente a carico di le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso in Lecco il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2008 al 3° trimestre 2008 e per il 4° trimestre 2013 manca l'estratto conto scalare (mentre è presente la
“lista dei movimenti” analitici). Tanto non ha però impedito al C.T.U. di procedere ai conteggi, avendo solo cura di omettere ogni elaborazione dei dati dall'1.1.2008 al 30.9.2008 e di escludere le