Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza - in persona del giudice, dott Maria Rosaria
Lombardi ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11524 del 2024 RG avente ad
OGGETTO: DEMANSIONAMENTO e RISARCIMENTO DANNO, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.ta e difesa dagli avv.ti Marco Controparte_1
Marazza e Domenico De Feo
RESISTENTE NONCHE' n persona del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dagli avv .ti Marco Marazza e Controparte_2
Domenico De Feo
INTERVENUTA ADESIVA DIPENDENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: accertamento dell'illegittimità delle condotte con condanna della società al risarcimento del danno alla professionalità ed alla persona, ordinando alle convenute l'immediata riadibizione in una posizione lavorativa di equivalente contenuto professionale.
Per la resistente : rigetto della domanda con vittoria di spese. CP_1
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15 maggio del 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti della
[...]
chiedendo che l'adito Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla Controparte_1 al risarcimento in favore del sig. del danno professionale nella misura, come Parte_2 specificata in premessa, di € 1.446,22 mensili, per ogni mese a far data dal mese di gennaio 2017 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condannare la convenuta ad assegnare al sig. mansioni corrispondenti al livello inquadramentale 6°; Condannare Parte_2 la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. In fatto, il ricorrente deduceva di essere stato assunto in Napoli con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di in data 1° ottobre 1998, come addetto ad Attività di call center, CP_1 livello 3° del CCNL di categoria.
Rilevava, inoltre, che, nel dicembre 2015, a seguito di diversi aumenti di livello, gli veniva riconosciuto l'inquadramento nel superiore livello VI del nuovo CCNL e deduceva, altresì, di aver subito dalla Società convenuta un “illegittimo” demansionamento, a partire dal 01.01.2017 atteso che i compiti lui assegnati rientravano nei livelli d'inquadramento dal primo al terzo.
Si costituiva la che spiegava intervento volontario adesivo delle ragioni della CP_2 CP_1
[...] Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c, dell'intervento in giudizio della atteso che, nelle more del giudizio, a far data dal CP_2
01.07.2024, il rapporto di lavoro del è stato trasferito dalla alla Pt_2 Controparte_1 CP_2 ai sensi, e per gli effetti, dell'art. 2112 Cod. Civ.
[...]
Ciò premesso, va poi esaminata l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente.
Com'è noto, l'art. 414 c.p.c richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti alla base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, si dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti posti alla base domanda. Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal senso, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi che a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Nel merito, occorre esaminare la domanda di accertamento della dequalificazione ex art 2103 c.c. Il ricorrente allega di essere stato inquadrato, nel 2015, nel VI livello in cui rientrano i lavoratori:“in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Indica quale profilo esemplificativo Coordinatore di settori operativi riservata a: “Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate.” Allega, poi, di avere svolto mansioni riconducibili a tale livello di inquadramento sino al 2017 e cioè anno in cui gli venivano assegnate mansioni inquadrabili nei livelli inferiori.
L'art. 2103 c.c. invocato sancisce che: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale". Ciò premesso, si rileva che non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di tener ferme le mansioni di assunzione, tuttavia, in caso spostamento ad altre mansioni, vi è obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti: quindi, quali che siano le ragioni della modifica delle mansioni, lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni deve attenersi alla regola della equivalenza.
Nella specie occorre, quindi, verificare se il abbia subito o meno il dedotto demansionamento. Pt_2
Al riguardo, va rilevato che, come affermato dalla SU della cassazione nella sentenza n.5454/2009:
“l'art. 2103 c.c., prevede che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere direttivo, possa conformare il contenuto dell'obbligazione del lavoratore avente ad oggetto la prestazione lavorativa.
Da una parte l'esercizio di tale potere è esso stesso oggetto di un'obbligazione strumentale a carico del datore di lavoro che è tenuto a conformare la prestazione lavorativa del lavoratore, il quale ha diritto a svolgerla, sicché l'omessa assegnazione di mansioni configura ex se un inadempimento di tale obbligazione in relazione al quale, ove allegato dal lavoratore, rimasto (illegittimamente) privo di mansioni, a sostegno in ipotesi di una pretesa risarcitoria, nessun onere probatorio grava su quest'ultimo; con riferimento proprio all'ipotesi di allegata inattività del lavoratore e quindi di asserita astensione del datore di lavoro dall'esercizio del potere direttivo (v. Cass., sez. lav., 6 marzo
2006, n. 4766, che ha affermato che grava invece sul datore di lavoro)l'onere di provare di aver adempiuto a tale obbligazione strumentale conformando la prestazione lavorativa del lavoratore con l'assegnazione di mansioni. D'altra parte l'effettivo esercizio del potere direttivo si colloca su un piano diverso che è quello dei poteri privati ascrivibili alla categoria dei diritti potestativi. Con
l'assegnazione delle mansioni è il contenuto dell'obbligazione di svolgere la prestazione lavorativa che viene determinato sicché con un atto unilaterale del datore di lavoro si hanno effetti giuridici nella sfera del lavoratore il quale, in tal caso, versa in una situazione di soggezione. Proprio perché si tratta di un potere privato, tipico della subordinazione, il legislatore circonda il suo esercizio di limitazioni e prescrizioni a garanzia del lavoratore e per bilanciare la sua situazione di soggezione.
Sotto più profili l'esercizio di tale potere può appalesarsi illegittimo: perché le mansioni così come conformate non sono corrispondenti alla qualifica;
o perché in tal modo si determina una discriminazione;
o perché c'è un motivo illecito quale quello di indiretto contrasto dell'attività sindacale del dipendente. In tal caso il lavoratore può reagire all'esercizio illegittimo di tale potere allegando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia di illegittimità. C'è quindi a suo carico un onere di allegazione. Il datore di lavoro a sua volta, convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto l'assunta illegittimità dell'esercizio di tale potere direttivo, è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (art. 416 c.p.c.) e può allegare altri fatti che, all'opposto, siano indicativi dell'esercizio del potere direttivo.” A tal fine appare necessario vagliare il materiale probatorio ed, in particolare, la lettera del 20 dicembre 2016 con la quale il veniva assegnato, dal 1.1.2017, alla Struttura Pt_2 [...] con il profilo di Addetto ad attività impiegatizie. Controparte_3
I testi escussi hanno così riferito:
ha dichiarato: “Sono stato dipendente della TIM fino al 2024 e poi subentrato alla Testimone_1 nova società Conosco il ricorrente e attualmente non lavoro con lo stesso. Io ero CP_2 supervisor, ho lavorato con il ricorrente: nel 2010 era il mio capo ed avevo le mansioni di operatore successivamente anche io ho avuto la nomina di supervisor che consisteva in attività di coordinamento di operatori del 119 che svolgono attività di assistenza telefonica e telematica in riscontro i reclami o segnalazioni dei clienti. Si faceva la formazione, gli affiancamento e la scheda di valutazione degli addetti. Vi era poi la concessione di ferie e permessi. Il ricorrente ha svolto tale funzione fino al 2017, io sono diventato supervisor tra il 2015/2016 e lo siamo stati insieme, gestendo due gruppi diversi, più o meno per due anni. Nel periodo precedente lui è stato il mio supervisore per circa due anni e per il restante periodo l'ho visto svolgere la funzione di supervisor e tanto so perchè lavoravo nello stesso ufficio. Nel 2017 ci siamo ritrovati insieme in due gruppi diversi nello stesso ufficio di FOLL Napoli dove lavoro attualmente. Il mio compito era quello di assegnare guasti ed impianti ai tecnici mentre il ricorrente dispaccia guasti al sistema nel senso che vi è un sistema telematico e quando vi è un guasto in automatico il sistema lo assegna al settore competente ma se il guasto resta bloccato era compito del ricorrente sbloccarlo con un click. Per quanto mi consta, questa era l'unica funzione svolta dal ricorrente. So che poi dopo qualche mese o al più un anno il ricorrente ha cambiato funzioni ma non so dire cosa. Fino al 2017 il ricorrente ha gestito circa 20/25 operatori. Non ho contenziosi in essere con la ”. CP_1
ha riferito “Attualmente sono dipendente della e prima lavoravo Testimone_2 CP_2 presso la TIM. Conosco il ricorrente e non ho causa con la resistente. Sono un responsabile di struttura e lo era anche per la TIM. Conosco il ricorrente da 7/8 anni da quando è venuto a lavorare nella mia struttura denominata attualmente come servizio clienti mentre all'epoca si provvedeva tanto alla manutenzione quanto alla realizzazione degli impianti. Abbiamo lavorato insieme per circa un anno. Lui era addetto alla manutenzione ed i suoi compiti erano quelli di supporto delle strutture di manodopera sociale ed impresa nel senso che seguiva i ticket per velocizzare la risoluzione delle problematiche degli stessi. Ad esempio un ticket non si riesce a risolvere per complessità e lui interveniva per velocizzare la risoluzione del problema anche interfacciandosi con l'impresa che rimandava il ticket. Era stato da poco assegnato alla nostra attività dopo che aveva svolto un'altra funzione, pertanto, non aveva le conoscenze né la professionalità in questo nuovo settore. Lavorava sempre in gruppo e, mediamente, ciascun gruppo è formato da 10 unità ognuno con la sua funzione. All'epoca non si occupava dei rientri degli scaduti svolgendo quindi solo attività di manutenzione. Ciò è avvenuto circa 8/9 anni fa. Per quanto mi consta successivamente è andato in direzione svolgendo altre attività come di rientri ed altro e tanto so perché attualmente, e da un anno e mezzo, sono il suo capo diretto. Attualmente si interfaccia sia con i tecnici che con la nostra direzione generale per velocizzare delle attività di realizzazione nel senso che vi possono essere delle complessità rispetto alle quali lui si interfaccia con le organizzazioni territoriali per velocizzarne la risoluzione. Lui funge da allert ma, talvolta, può anche dare soluzione per la risoluzione di problematiche di carattere tanto tecniche quanto amministrative interfacciandosi con altre nostre strutture per risolvere le pratiche legali. Attualmente rientrano nelle sue competenze: i rientri scaduti che sono clienti che rientrano in TIM ed il suo compito è quello di far sì che se l'impianto non fosse funzionante, lo rende operativo interfacciandosi con la struttura territoriale competente;
ranging 75: impianti FTTH cioè impianti in fibra ottica che avendo tempistiche più lunghe sono per noi più problematici e lui, con riferimento agli stessi, svolge sempre le medesime attività prima spiegate.
Quindi, svolge quindi le medesime attività su impianti diversi per la risoluzione di quei servizi o di quegli impianti che non si attivano per renderli funzionali. Vi sono degli incontri con le strutture territoriali ed anche relativamente all'andamento della performance alle quali il ricorrente, così come gli altri miei collaboratori, partecipa e a cui partecipo anche io in qualità di responsabile. Preciso che nell'ambito della struttura che a me fa capo oltre me vi è il che è il coordinatore Pt_3 sul gruppo di cui fa parte il ricorrente”.
ha detto: “Attualmente sono in pensione anticipata non ho mai avuto cause con la tim. Persona_1
Sono andato in pensione nel dicembre del 2022. Conosco il ricorrente perché è entrato a far parte della nostra struttura operativa che si chiamava standard service configuration nel 2017. Ha lavorato con me fino al 2021 circa e le sue mansioni erano quelle di supporto al tecnico nel territorio nel senso che la nostra unità operativa assiste il tecnico assegnato al cliente che non riesce a risolvere la problematica. Per supporto tecnico si intende che attraverso comandi standardizzati, che imputiamo in softwar, effettuando delle diagnosi direttamente sulla rete. Dopo questo comando, il softwar individua il tipo di guasto, effettua la diagnosi che arriva a noi e provvediamo a darla al tecnico. Noi quindi provvediamo alla risoluzioni di anomalie che non sono presenti sul territorio ma da remoto, centrale o cabine. Per esempio se non si allinea il modem del cliente, e non si tratta di problemi dell'impianto, verifichiamo attraverso applicativi, ad esempio WANTS, che, poi, effettuano test. Possiamo anche fare cambio porte, se si risolve si chiude l'assistenza tecnica altrimenti passa al secondo livello come da procedura”. Ed infine, ha dichiarato: “Ero dipendete della TIM, dal giungo 2004, e dal 2024 Testimone_3 attualmente in qualità di team leader. Conosco il ricorrente perché attualmente CP_2 lavoriamo insieme e dal 2021 la struttura cui siamo assegnati si chiama proccess&performace mangment delivery con 9 risorse. La struttura si occupa di attivazione di collegamenti dati e quindi infrastrutture telefoniche e il ricorrente si occupa di presidiare una branca del processo ad esempio di verificare dei clienti che rientrano in TIM. Lui, quindi, controlla che quell'attività sia attiva nel rispetto delle linee guida delle tempistiche. Deve chiamare le persone che sono addette al funzionamento dell'impianto e poi a seconda dei feedback che ottiene dalla struttura territoriale, come per i permessi amministrativi o altro, può coinvolgere altre strutture per risolvere le problematiche. A seconda delle problematiche che si riscontrano il ricorrente o si interfaccia con l'infrastruttura o da suggerimenti per la risoluzione delle problematiche. Normalmente le attività sono svolte secondo procedure determinate m non sempre l'evento è contemplato quindi in questo caso eccezionale, il ricorrente si interfaccia con me, con la direzione generale per la risoluzione delle stesse anche proponendo, se del caso, soluzione alternative che potrebbero essere, poi, inserite nelle procedure standard. Quando poi, si tratta di una problematica che può risolvere da solo, interviene senza interfacciarsi con le altre infrastrutture e nemmeno con me. Il ricorrente, oltre a dare questa tipologia di supporto, diffonde, come noi, le linee guida territoriali. La nostra struttura fa formazione ma lui l'ha fatto poche volte. Oltre me che sovraintendo, ed il ricorrente, la nostra struttura conta 8 unità le quali hanno il medesimo livello di inquadramento del ricorrente tranne due di livello inferiore. Nell'arco di una giornata può arrivare anche a 100 ordinativi e oltre ciò si occupa anche di gestire non solo il flusso degli ordinativi medesimi ma anche dei reclami nel senso che va a vedere lo stato dell'ordinativo per poi intervenire con il territorio e quindi in questo caso la criticità deriva non dal tempo bensì la mancata funzione dell'impianto su cui interviene qualsiasi natura abbia la problematica. Le attività non standardizzate nell'arco della giornata lavorativa possono quantificarsi in 4/5 segnalazioni al giorno più o meno”. Ciò posto, deve evidenziarsi che la qualifica di appartenenza si caratterizza per la elevate capacità professionali e preparazione con autonomia decisionale in attività complesse svolta attraverso la preposizione a gruppi o in attività specialistiche caratterizzandosi per l'autonomo contributo dato. Trattasi di funzioni, senza dubbio, direttive connotate da un significativo grado di responsabilità, caratterizzato, a monte, da elevata capacità professionale e gestionale, che si manifestano, poi, nella possibilità di assumere decisioni in autonomia anche per quanto concerne l'iniziativa, all'interno di un perimetro definito dalle sole direttive generali, il tutto disponendo del controllo di settori operativi. Da quanto emerso, il , dal 2017 al 2021, era addetto, unitamente ai testi e ad Pt_2 Per_1 Tes_1 attività “di supporto al tecnico nel territorio nel senso che la nostra unità operativa assiste il tecnico assegnato al cliente che non riesce a risolvere la problematica. Per supporto tecnico si intende che attraverso comandi standardizzati, che imputiamo in softwar, effettuando delle diagnosi direttamente sulla rete. Dopo questo comando, il softwar individua il tipo di guasto, effettua la diagnosi che arriva a noi e provvediamo a darla al tecnico”. Attualmente, egli lavora con il in una struttura che provvede all'attivazione di collegamenti Pt_3 dati occupandosi, quindi, di presidiare una branca del processo, di verificare dei clienti che rientrano in TIM.
Anche in tal caso, le attività sono svolte secondo procedure determinate e, anche se l'evento non è contemplato, il che però si verifica raramente, il non ha autonomia decisionale dovendosi, in Pt_2 tal senso, interfacciare con il responsabile, nonché, con la direzione generale.
Alla luce della istruttoria espletata, deve, quindi, affermarsi che al di là della complessità delle attività che non si ravvisa, il ricorrente espleta le proprie mansioni attenendosi a procedure standard e, quindi, prive di qualsiasi complessità e per le quali, inoltre, non necessitano conoscenze specialistiche. Il , quindi, non svolge funzioni direttive, di responsabilità o gestione di settori operativi ma Pt_2 compiti, quali quelli sopra richiamati, sostanzialmente limitati né il possibile ed eccezionale contributo alla risoluzione delle problematiche si caratterizza per autonomia di iniziativa. Il ricorrente ha, quindi, subito un demansionamento rientrando le attività svolte addirittura nei livelli di categoria più bassi del CCNL citato. Ne consegue che va ordinato alla resistente l'adizione del ricorrente a mansioni rientranti nel livellod i inquadramento.
Per quanto innanzi, il comportamento datoriale ha determinato una dequalificazione del ricorrente
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla dedotta dequalificazione sia di quello personale quale danno alla dignità. Nel quadro di un sistema risarcitorio del danno alla persona, esso è bipolare, cioè, si sostanzia nel
“danno patrimoniale” e nel “danno non patrimoniale”. In quest'ultimo, dunque, per quanto statuito dalle SU nella sentenza n. 26972 dell'11\11\2008 è ricompreso ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Il pregiudizio di tipo esistenziale ed il danno morale saranno, quindi, risarcibili solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra, quindi, la lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona, non è data tutela risarcitoria.
Costituisce precipuo onere della parte, al fine di ottenere l'integrale ristoro del danno non patrimoniale patito, indicare con chiarezza quali diritti costituzionalmente garantiti, ontologicamente diversi tra loro sono stati violati e con quale intensità e gravità, ciò al fine di consentire al giudice di evitare duplicazioni risarcitorie e di non incorrere nel rischio, egualmente grave, di non ristorare interamente il danno in tutti i suoi aspetti.
Solo in presenza di una chiara e completa allegazione (unico modo perché possa operare la presunzione e perché possa procedersi ad una valutazione equitativa del danno seria e non arbitraria), un'eventuale produzione documentale, oltre ovviamente ad una idonea capitolazione istruttoria, scevra da formule di stile, rappresentando il punto di partenza imprescindibile per il ristoro integrale del danno, ristoro integrale sempre e comunque “garantito” in linea di principio dalle sezioni unite nelle pronunce più volte citate.
Nella specie, il ricorrente ha richiesto unicamente il danno patrimoniale derivante dalla dequalificazione. Le SS.UU. della S.C. (sent. 6572/2006) hanno chiarito che il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ritiene il Giudicante che la dequalificazione protratta, per circa 7 anni ad oggi, in un settore, quale quello delle telecomunicazioni, in continuo aggiornamento, considerando, altresì, l'anzianità di servizio, ha implicato una perdita di professionalità che si risolve in un danno patrimoniale derivante dalla conseguente perdita di valore sul mercato del lavoro.
Tale ragionamento si fonda sulla presunzione che lo svolgimento di un'attività meno qualificata faccia venir meno, o comunque, diminuisca l'attitudine a mansioni più qualificate e che il valore di mercato di un lavoratore si fonda sul suo curriculum professionale.
Pertanto, ne consegue che, in ragione di quanto innanzi, possa riconoscersi al ricorrente, equitativamente, circa un terzo della retribuzione mensile sino al deposito del ricorso corrispondente ad € 1446,22 per tredici mensilità oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
PQM
così provvede: a) Dichiara il demansionamento del ricorrente dal 01.01.2017 con condanna della resistente al pagamento di un terzo della retribuzione pari ad € 1446,22 mensile per 13 mensilità annue oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione al saldo;
b) condanna la resistente ad assegnare al ricorrente mansioni corrispondenti all'inquadramento posseduto;
c) condanna le resistenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5000,00 o oltre IVA
CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, il 05 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa M.R.Lombardi