CASS
Sentenza 15 maggio 1956
Sentenza 15 maggio 1956
Massime • 1
Ove il conduttore si rifiuti di corrispondere il canone di pigione convenuto in misura maggiore di quella consentita dalle leggi vincolistiche, spetta al locatore di provare che il maggior canone fu convenuto in corrispettivo di maggior oneri da lui assunti a modificazione delle antecedenti condizioni della locazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/1956, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1956 |
Testo completo
Ove il conduttore si rifiuti di corrispondere il canone di pigione convenuto in misura maggiore di quella consentita dalle leggi vincolistiche, spetta al locatore di provare che il maggior canone fu convenuto in corrispettivo di maggior oneri da lui assunti a modificazione delle antecedenti condizioni della locazione.