Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/1956, n. 1602
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Sentenza 15 maggio 1956

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Ove il conduttore si rifiuti di corrispondere il canone di pigione convenuto in misura maggiore di quella consentita dalle leggi vincolistiche, spetta al locatore di provare che il maggior canone fu convenuto in corrispettivo di maggior oneri da lui assunti a modificazione delle antecedenti condizioni della locazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/1956, n. 1602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1602
    Data del deposito : 15 maggio 1956

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