Articolo 112 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 109Articolo 115
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
Art. 112. Organizzazione operativa della Marina militare 1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e' retto da un ammiraglio di squadra ((nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa)) . 2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7 .
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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