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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/12/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2019/2024, promossa con ricorso depositato in data 03/07/2024 da
[...]
, con avv. FILIPPI ANGELA, e , entrambi con avv.ti A. Parte_1 Parte_2
FILIPPI e S. MILAN;
- i quali hanno contratto matrimonio a MA (Repubblica Dominicana) il 27.02.2012, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste con atto n. 199, parte 2, serie C, anno 2012;
- dall'unione non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto
2. La signora rimarrà nella esclusiva disponibilità dell'alloggio coniugale sito a Trieste Parte_1 in via Cologna n. 41, che il signor dovrà rilasciare non appena troverà un altro alloggio e Parte_2 comunque entro e non oltre il 1 settembre 2024.
3. Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi che dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti
4. Spese di lite compensate
5. I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.
CP_1 all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
pagina 1 di 2 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, oltre alla dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151,
primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta, anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, in assenza peraltro di prole.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura/.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo all'eventuale scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 199, parte 2, serie C, anno 2012).
Così deciso in Trieste, il 9/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2019/2024, promossa con ricorso depositato in data 03/07/2024 da
[...]
, con avv. FILIPPI ANGELA, e , entrambi con avv.ti A. Parte_1 Parte_2
FILIPPI e S. MILAN;
- i quali hanno contratto matrimonio a MA (Repubblica Dominicana) il 27.02.2012, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste con atto n. 199, parte 2, serie C, anno 2012;
- dall'unione non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto
2. La signora rimarrà nella esclusiva disponibilità dell'alloggio coniugale sito a Trieste Parte_1 in via Cologna n. 41, che il signor dovrà rilasciare non appena troverà un altro alloggio e Parte_2 comunque entro e non oltre il 1 settembre 2024.
3. Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi che dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti
4. Spese di lite compensate
5. I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.
CP_1 all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
pagina 1 di 2 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, oltre alla dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151,
primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta, anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, in assenza peraltro di prole.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura/.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo all'eventuale scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 199, parte 2, serie C, anno 2012).
Così deciso in Trieste, il 9/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2