Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2024, proposto da
FR De ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Galluzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza n. 329/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione Lavoro, il 3 febbraio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 329 del 3 febbraio 2023, con la quale ha dichiarato “ il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art.1, comma 121, legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ” e condannato il Ministero dell’istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 1° marzo 2023 nonché l’11.06.2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, completa di codice fiscale e annualità;
- il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e riferendo, in particolare, con memoria del 17 luglio 2025, di non dover svolgere alcun ulteriore adempimento ai fini della corretta esecuzione della sentenza de qua , giacché “ spetta alla docente, già in possesso di idoneo titolo, attivarsi per l’accredito sul proprio borsellino elettronico della somma riconosciuta, seguendo le indicazioni operative rivolte ai documenti sull’apposita sezione del sito istituzionale dedicato alla Carta del docente (https://www.cartadeldocente.istruzione.it/). Tale iter non è stato seguito dalla parte ricorrente e, pertanto, il ricorso non potrà che essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile ovvero rigettato nel merito in quanto infondato ”;
- con ordinanza del 22 settembre 2025, n.1470, questo Tribunale, in considerazione delle difese spiegate dalla amministrazione resistente, ha disposto che questa rappresentasse compiutamente lo stato di esecuzione della sentenza oggetto del presente ricorso e chiarisse definitivamente quali siano gli adempimenti ancora dovuti dalla ricorrente; e che, al contempo, quest’ultima fornisse chiarimenti in merito a quanto rappresentato dalla amministrazione;
- non sono pervenuti ulteriori elementi dall’amministrazione, né dalla parte ricorrente.
Rilevato che:
- nonostante quanto evidenziato dalla amministrazione, dagli atti e dai documenti di causa, risulta che parte ricorrente abbia correttamente adempiuto alle indicazioni rese, in materia di Carta elettronica docente, dall’Ufficio scolastico regionale della Calabria ai fini della esecuzione, provvedendo all’invio della pec all’indirizzo “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, contenente la sentenza de qua e l’indicazione del codice fiscale dell’interessato e delle annualità per le quali è dovuto il beneficio;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione resa il 4 agosto 2023, ed è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, sicché, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5 -sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA ST, Presidente
LA ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | RA ST |
IL SEGRETARIO