Art. 13.
Le competenti autorita' italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione della Comunita' l'apparizione nel territorio nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali con l'indicazione delle misure di lotta adottate.
Le predette autorita' devono parimenti dare comunicazione senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunita' della scomparsa delle suddette malattie.
Le competenti autorita' italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione della Comunita' l'apparizione nel territorio nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali con l'indicazione delle misure di lotta adottate.
Le predette autorita' devono parimenti dare comunicazione senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunita' della scomparsa delle suddette malattie.