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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2022 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Laguzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Agnesina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale Collegio del
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara: 1) affidare la figlia minore in via esclusiva al padre con collocazione abitativa presso lo stesso e, Per_1 in attesa della decisione definitiva che verrà presa dal Tribunale dei Minori, non prevedere alcun diritto di visita a favore della madre;
per ciò che concerne la minore confermare i diritti di Per_2 visita così come disposti dal Tribunale dei minori;
4) porre a carico della resistente l' obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore tramite il versamento a favore del ricorrente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese di un importo di €. 400 o di quell' altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative ai figli, come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
disporre infine che gli assegni per il nucleo familiare siano percepiti dal sig. nella Pt_1 qualità di genitore collocatario della figlia minore;
5) – accertato che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno già regolato fra loro ogni questione di carattere economico/patrimoniale, dichiarare che gli stessi nulla hanno reciprocamente a pretendere a tale titolo;
6) - respingersi ogni difforme domanda eventualmente avanzata da parte convenuta. 7) - con il favore di spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
“Voglia Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione;
affidare la figlia minore in via esclusiva al padre, con collocazione abitativa Persona_3 presso il padre che provvederà al mantenimento ed alle spese straordinarie, con diritto di visita della madre a sabati alternati dalle ore 10.30 alle ore 18.30 oltre a due giorni alla settimana al termine della scuola per una mezz'ora, medesimo periodo anche durante le vacanze estive”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Repubblica Dominicana il 13.3.2013; il matrimonio risulta iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Novara dell' anno 2016, Atto n. 34, Parte II° - Serie c. Dall'unione coniugale sono nate , il 10.6.2011, e il 21.4.2014. risulta Per_1 Per_2 Per_2 riconosciuta dalla sola madre. Con sentenza n. 153/2020 del Tribunale di Novara è stata pronunciata la separazione personale tra le parti. Relativamente alla prole, il Tribunale ha disposto l'affido condiviso dei , con Per_1 collocamento presso la madre e diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, è stato previsto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando un contributo al mantenimento di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha, altresì, preso atto dell'impegno del padre a versare l'importo di euro 250,00 per a fronte della volontà della madre di acconsentire al riconoscimento della stessa da parte Per_2 del padre. Con ricorso depositato il 30.3.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi Controparte_1 contratto. Parte ricorrente ha dedotto che: a) la resistente, nonostante l'impegno assunto, non ha mai consentito il riconoscimento di da parte del padre;
b) con provvedimento ex art. 403 c.c., Per_2 confermato dal Tribunale per i minorenni il 14.10.2021, è stato disposto in via urgente il collocamento di presso il padre, a fronte delle violenze fisiche e sessuali che la stessa aveva Per_1 subito presso la madre;
c) vive da allora con il padre, senza avere alcun contatto con la madre;
Per_1 d) è, dunque, necessaria la previsione di un contributo al mantenimento della stessa a carico della madre. Sulla base di dette considerazioni, il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento presso lo stesso;
sotto il profilo economico, ha chiesto che venga previsto a carico della madre l'obbligo di versare 400,00 euro mensili.
Con ordinanza del 26.5.2022 il Presidente ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Tenuto conto della violazione degli obblighi di cura ed assistenza della prole da parte della madre, dispone la collocazione e l'affidamento della figlia minore in via esclusiva al padre. Quanto al Per_1 regime di visita e frequentazione, non è opportuno provvedervi allo stato, tenuto conto della già detta comprovata violazione degli obblighi di cura della prole. Quanto agli obblighi di mantenimento della prole, considerato che i parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole, sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone – valutati tutti tali elementi diacritici alla luce della sommaria istruttoria svolta e tenuto conto dell'età e della collocazione della prole - che la madre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 400,00 mensili, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici italiani o da università italiane;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie di istituti privati o di università private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria o presso case in locazione;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti generali all'inizio dell'anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo.”
Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, si è costituita in giudizio la resistente, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma contestando che il mancato riconoscimento della secondogenita fosse riconducibile alla propria mancata collaborazione.
Con sentenza depositata il giorno 11.5.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Sono stati acquisiti gli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni e richiesta l'acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali incaricati. Le parti hanno da ultimo formulato conclusioni parzialmente conformi.
Affido e collocamento della minore;
diritto di visita del genitore non collocatario. Per_1 Preliminarmente è opportuno chiarire che, nel presente procedimento, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente in relazione alla minore , tenuto conto che non risulta Per_1 Per_2 riconosciuta dal padre. Le parti hanno, invero, tentato di addivenire al riconoscimento nel corso del giudizio, ma ciò non è stato possibile a fronte dell'espressa negazione della paternità del marito resa dalla resistente al momento della nascita. Non è noto se le parti abbiamo instaurato un procedimento per il riconoscimento giudiziale;
in ogni caso, il G.R. ha già segnalato la situazione di al PM Per_2 presso il Tribunale per i minorenni. Ciò chiarito, si evidenzia come entrambe le parti abbiano espressamente richiesto l'affido esclusivo al padre. Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Ai sensi dell'art. 337 ter, secondo comma, il Tribunale può, altresì, adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento eterofamiliare. Tale disposizione è ritenuta il fondamento normativo per consentire al Tribunale, laddove ciò sia necessario per assicurare la tutela del minore, disporre l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale.
Nel caso di specie, la possibilità di disporre l'affido condiviso risulta esclusa non solo dalla concorde richiesta delle parti ma anche dall'incompatibilità dello stesso con l'interesse della minore. Sul punto, è opportuno richiamare il provvedimento che ha convalidato il collocamento presso il padre ai sensi dell'art. 403 c.c.; nello stesso senso, depone la successiva assenza di rapporti tra madre e figlia, non solo per la carente volontà di , ma anche per lo scarso interesse Per_1 dimostrato dalla resistente. Il Tribunale ritiene, tuttavia, di dover escludere altresì l'affido esclusivo al padre, tenuto conto che le criticità riscontrate dai Servizi Sociali non consentono un giudizio pienamente positivo sulla capacità genitoriale del ricorrente. Sul punto, è opportuno evidenziare come sia da tempo seguita dai Servizi Sociali Per_1 territorialmente competenti e frequenti con regolarità e positività il Centro Diurno. Ciononostante, permangono alcune criticità nella gestione della minore, con particolare riguardo al profilo scolastico. Sul punto, i Servizi Sociali hanno riferito un'incapacità del genitore nella comprensione delle necessità scolastiche della minore ed una scarsa collaborazione con l'ente sul punto. In altre parole, nonostante i numerosi supporti esterni forniti, le criticità nella capacità di comprensione, educazione ed accudimento primario di parte ricorrente non risultano superate e la scarsa collaborazione mostrata dal sig. esclude che sia in corso un serio percorso per colmare CP_1 dette lacune. Il collocamento può, invece, essere confermato presso il padre, ferma la necessità di disporre formalmente la prosecuzione dell'inserimento presso il Centro diurno. Non pare, invece, nell'interesse di disporre un calendario di visite tra madre e figlia. Non Per_1 solo, infatti, non ha mostrato la volontà di incontrarla, ma la scarsa collaborazione materna e Per_1 l'assenza di un percorso genitoriale proficuamente concluso osta all'introduzione di tempi di permanenza con o presso la madre.
Contributo al mantenimento della minore . Per_1 I parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Si rende, dunque, preliminarmente necessario comparare le condizioni economiche di entrambe le parti. Parte ricorrente svolge attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato, con stipendio mensile tra i 1.500,00 ed i 1.800,00 euro mensili. Sostiene rata di mutuo di euro 400,00 mensili. Vive con la compagna, che volge attività lavorativa. Parte resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale. Ha affermato di essere alla ricerca di un'occupazione da tre o quattro anni, in particolare come badante (attività che aveva svolto in precedenza). Non ha provato, tuttavia, la ricerca di alcuna attività lavorativa. Vive con la figlia ed il compagno. Per_2 Tenuto conto della capacità lavorativa di parte resistente, ancora in giovane età, e dell'assenza di rapporti con la minore, pare equo porre a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando l'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite. Tenuto conto della formulazione di conclusioni conformi sull'affido e della soccombenza reciproca in ordine alle domande relative alla contribuzione economica, deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) cffida la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con diritto dovere per Per_1 gli stessi di assumere le decisioni relative ai profili scolastici e sanitari della minore e di predisporre a favore della minore ogni supporto ritenuto necessario;
b) conferma il collocamento di presso il padre, disponendo che la minore continui a Per_1 frequentare il Centro Diurno individuato dai Servizi Sociali affidatari;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire indirettamente al Controparte_1 mantenimento della minore versando l'importo mensile di euro 300,00 rivalutabile Per_4 ISTAT, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario a oltre al Parte_1 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
d) dispone la compensazione delle spese di lite.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 4.8.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2022 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Laguzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Agnesina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale Collegio del
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara: 1) affidare la figlia minore in via esclusiva al padre con collocazione abitativa presso lo stesso e, Per_1 in attesa della decisione definitiva che verrà presa dal Tribunale dei Minori, non prevedere alcun diritto di visita a favore della madre;
per ciò che concerne la minore confermare i diritti di Per_2 visita così come disposti dal Tribunale dei minori;
4) porre a carico della resistente l' obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore tramite il versamento a favore del ricorrente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese di un importo di €. 400 o di quell' altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative ai figli, come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
disporre infine che gli assegni per il nucleo familiare siano percepiti dal sig. nella Pt_1 qualità di genitore collocatario della figlia minore;
5) – accertato che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno già regolato fra loro ogni questione di carattere economico/patrimoniale, dichiarare che gli stessi nulla hanno reciprocamente a pretendere a tale titolo;
6) - respingersi ogni difforme domanda eventualmente avanzata da parte convenuta. 7) - con il favore di spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
“Voglia Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione;
affidare la figlia minore in via esclusiva al padre, con collocazione abitativa Persona_3 presso il padre che provvederà al mantenimento ed alle spese straordinarie, con diritto di visita della madre a sabati alternati dalle ore 10.30 alle ore 18.30 oltre a due giorni alla settimana al termine della scuola per una mezz'ora, medesimo periodo anche durante le vacanze estive”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Repubblica Dominicana il 13.3.2013; il matrimonio risulta iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Novara dell' anno 2016, Atto n. 34, Parte II° - Serie c. Dall'unione coniugale sono nate , il 10.6.2011, e il 21.4.2014. risulta Per_1 Per_2 Per_2 riconosciuta dalla sola madre. Con sentenza n. 153/2020 del Tribunale di Novara è stata pronunciata la separazione personale tra le parti. Relativamente alla prole, il Tribunale ha disposto l'affido condiviso dei , con Per_1 collocamento presso la madre e diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, è stato previsto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando un contributo al mantenimento di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha, altresì, preso atto dell'impegno del padre a versare l'importo di euro 250,00 per a fronte della volontà della madre di acconsentire al riconoscimento della stessa da parte Per_2 del padre. Con ricorso depositato il 30.3.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi Controparte_1 contratto. Parte ricorrente ha dedotto che: a) la resistente, nonostante l'impegno assunto, non ha mai consentito il riconoscimento di da parte del padre;
b) con provvedimento ex art. 403 c.c., Per_2 confermato dal Tribunale per i minorenni il 14.10.2021, è stato disposto in via urgente il collocamento di presso il padre, a fronte delle violenze fisiche e sessuali che la stessa aveva Per_1 subito presso la madre;
c) vive da allora con il padre, senza avere alcun contatto con la madre;
Per_1 d) è, dunque, necessaria la previsione di un contributo al mantenimento della stessa a carico della madre. Sulla base di dette considerazioni, il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento presso lo stesso;
sotto il profilo economico, ha chiesto che venga previsto a carico della madre l'obbligo di versare 400,00 euro mensili.
Con ordinanza del 26.5.2022 il Presidente ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Tenuto conto della violazione degli obblighi di cura ed assistenza della prole da parte della madre, dispone la collocazione e l'affidamento della figlia minore in via esclusiva al padre. Quanto al Per_1 regime di visita e frequentazione, non è opportuno provvedervi allo stato, tenuto conto della già detta comprovata violazione degli obblighi di cura della prole. Quanto agli obblighi di mantenimento della prole, considerato che i parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole, sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone – valutati tutti tali elementi diacritici alla luce della sommaria istruttoria svolta e tenuto conto dell'età e della collocazione della prole - che la madre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 400,00 mensili, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici italiani o da università italiane;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie di istituti privati o di università private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria o presso case in locazione;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti generali all'inizio dell'anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo.”
Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, si è costituita in giudizio la resistente, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma contestando che il mancato riconoscimento della secondogenita fosse riconducibile alla propria mancata collaborazione.
Con sentenza depositata il giorno 11.5.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Sono stati acquisiti gli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni e richiesta l'acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali incaricati. Le parti hanno da ultimo formulato conclusioni parzialmente conformi.
Affido e collocamento della minore;
diritto di visita del genitore non collocatario. Per_1 Preliminarmente è opportuno chiarire che, nel presente procedimento, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente in relazione alla minore , tenuto conto che non risulta Per_1 Per_2 riconosciuta dal padre. Le parti hanno, invero, tentato di addivenire al riconoscimento nel corso del giudizio, ma ciò non è stato possibile a fronte dell'espressa negazione della paternità del marito resa dalla resistente al momento della nascita. Non è noto se le parti abbiamo instaurato un procedimento per il riconoscimento giudiziale;
in ogni caso, il G.R. ha già segnalato la situazione di al PM Per_2 presso il Tribunale per i minorenni. Ciò chiarito, si evidenzia come entrambe le parti abbiano espressamente richiesto l'affido esclusivo al padre. Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Ai sensi dell'art. 337 ter, secondo comma, il Tribunale può, altresì, adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento eterofamiliare. Tale disposizione è ritenuta il fondamento normativo per consentire al Tribunale, laddove ciò sia necessario per assicurare la tutela del minore, disporre l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale.
Nel caso di specie, la possibilità di disporre l'affido condiviso risulta esclusa non solo dalla concorde richiesta delle parti ma anche dall'incompatibilità dello stesso con l'interesse della minore. Sul punto, è opportuno richiamare il provvedimento che ha convalidato il collocamento presso il padre ai sensi dell'art. 403 c.c.; nello stesso senso, depone la successiva assenza di rapporti tra madre e figlia, non solo per la carente volontà di , ma anche per lo scarso interesse Per_1 dimostrato dalla resistente. Il Tribunale ritiene, tuttavia, di dover escludere altresì l'affido esclusivo al padre, tenuto conto che le criticità riscontrate dai Servizi Sociali non consentono un giudizio pienamente positivo sulla capacità genitoriale del ricorrente. Sul punto, è opportuno evidenziare come sia da tempo seguita dai Servizi Sociali Per_1 territorialmente competenti e frequenti con regolarità e positività il Centro Diurno. Ciononostante, permangono alcune criticità nella gestione della minore, con particolare riguardo al profilo scolastico. Sul punto, i Servizi Sociali hanno riferito un'incapacità del genitore nella comprensione delle necessità scolastiche della minore ed una scarsa collaborazione con l'ente sul punto. In altre parole, nonostante i numerosi supporti esterni forniti, le criticità nella capacità di comprensione, educazione ed accudimento primario di parte ricorrente non risultano superate e la scarsa collaborazione mostrata dal sig. esclude che sia in corso un serio percorso per colmare CP_1 dette lacune. Il collocamento può, invece, essere confermato presso il padre, ferma la necessità di disporre formalmente la prosecuzione dell'inserimento presso il Centro diurno. Non pare, invece, nell'interesse di disporre un calendario di visite tra madre e figlia. Non Per_1 solo, infatti, non ha mostrato la volontà di incontrarla, ma la scarsa collaborazione materna e Per_1 l'assenza di un percorso genitoriale proficuamente concluso osta all'introduzione di tempi di permanenza con o presso la madre.
Contributo al mantenimento della minore . Per_1 I parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Si rende, dunque, preliminarmente necessario comparare le condizioni economiche di entrambe le parti. Parte ricorrente svolge attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato, con stipendio mensile tra i 1.500,00 ed i 1.800,00 euro mensili. Sostiene rata di mutuo di euro 400,00 mensili. Vive con la compagna, che volge attività lavorativa. Parte resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale. Ha affermato di essere alla ricerca di un'occupazione da tre o quattro anni, in particolare come badante (attività che aveva svolto in precedenza). Non ha provato, tuttavia, la ricerca di alcuna attività lavorativa. Vive con la figlia ed il compagno. Per_2 Tenuto conto della capacità lavorativa di parte resistente, ancora in giovane età, e dell'assenza di rapporti con la minore, pare equo porre a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando l'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite. Tenuto conto della formulazione di conclusioni conformi sull'affido e della soccombenza reciproca in ordine alle domande relative alla contribuzione economica, deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) cffida la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con diritto dovere per Per_1 gli stessi di assumere le decisioni relative ai profili scolastici e sanitari della minore e di predisporre a favore della minore ogni supporto ritenuto necessario;
b) conferma il collocamento di presso il padre, disponendo che la minore continui a Per_1 frequentare il Centro Diurno individuato dai Servizi Sociali affidatari;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire indirettamente al Controparte_1 mantenimento della minore versando l'importo mensile di euro 300,00 rivalutabile Per_4 ISTAT, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario a oltre al Parte_1 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
d) dispone la compensazione delle spese di lite.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 4.8.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin