Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1578/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale Ordinario, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice relatore dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1578 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 13.12.2021 da:
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Fusco Moffa e dall'Avv. Roberto Pulcino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San Giorgio la Molara (BN) alla Piazza S. Pietro n. 2, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Andrea Lucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona, Via Pola nr. 52/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da conclusioni riportate nel verbale di conciliazione giudiziale e definizione delle condizioni di separazione consensuale sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 19.2.2025):
“1. Entrambi i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto. Essendo autonomi economicamente, all'uopo dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al reciproco mantenimento;
2. La GL affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre SI.ra ; CP_1
3. Il SI. potrà esercitare il diritto di visita della GL nei seguenti termini: Parte_1
1
3.1. Dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne, con onere di riaccompagnare la GL presso l'abitazione di residenza al termine di tale periodo;
3.2. almeno quattro settimane consecutive, nel periodo estivo, secondo intese che saranno raggiunte dai coniugi di comune accordo entro il mese di maggio;
3.3. ad anni alterni, nel periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre, mentre dal 31 dicembre fino al giorno dell'Epifania la GL resterà con l'altro genitore;
3.4. ad anni alterni, nel periodo pasquale, dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, mentre dal lunedì al mercoledì in Albis la GL resterà con l'altro genitore.
4. A carico del SI. è posto unicamente un assegno di mantenimento in favore della GL Parte_1 dell'importo complessivo di € 350,00 mensili rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il rimborso delle spese straordinarie in misura del 50% secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Avezzano;
5. L'assegno unico universale per la prole rimarrà ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. Le parti rendono reciprocamente l'assenso per la richiesta, da parte di ciascuna di esse, del passaporto della GL sin d'ora obbligandosi a sottoscrivere la relativa dichiarazione di assenso alla quale sarà allegata Per_1 una copia del documento di identità di ciascuno dei genitori firmata in originale;
7. Le spese di lite vengono integralmente compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.12.2021, , deducendo di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in data 23.7.2016 ad Avezzano e che dall'unione è nata la GL n data 10.3.2017, CP_1 Per_1 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre o, in caso di collocamento presso la madre, regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni di cui al ricorso con previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%.
Si è costituita in giudizio la resistente insistendo per il rigetto della domanda di addebito della separazione, per l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la propria residenza nonché per la previsione, a carico del sig. , di un assegno di mantenimento di euro 250,00 per la bambina e di Pt_1 euro 550,00 per lei, alla luce del divario economico esistente tra i coniugi, con ordine di versamento diretto ex art. 156, sesto comma c.p.c., al datore di lavoro del ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione del 16.11.2022, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno reiterato le rispettive istanze ed il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
Affida la GL in modo condiviso ad entrambi i genitori collocandolo in via prevalente presso la madre;
Regola il diritto di visita del padre secondo le condizioni indicate in parte motiva;
Pone a carico del ricorrente assegno di mantenimento in favore della GL dell'importo complessivo di euro 350,00 mensili rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre rimborso delle spese straordinarie in
2 misura del 50%; Pone a carico del ricorrente assegno di mantenimento in favore della resistente dell'importo complessivo di euro 100,00 mensili rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al versamento della metà dell'importo percepito a titolo di assegno unico”.
Ha, quindi, fissato udienza dinanzi al G.I. ed ha concesso alle parti i termini per il deposito delle rispettive memorie integrative.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse riportandosi alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 19.2.2025 ed il giudice delegato ha trattenuto la causa per la decisione del collegio, al quale si è riservato di riferire, senza concedere alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia da parte delle stesse.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della prole, le recepisce ed omologa così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e ed autorizza Parte_1 CP_1 gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 19.2.2025, sopra riportate, che vengono recepite e omologate;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 41, parte I, anno 2016;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
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