Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 559/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025, da
c.f. , nato il [...] in [...] e residente in [...] rappresentato e difeso per la presente procedura dall'Avv. Canio Di Milia
( – tel 032331258/fax 0323341653 – pec C.F._2 Email_1
presso il cui studio sito in Stresa, Piazza Cadorna n. 22 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
, c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
(EE) Regno Unito, il 5.01.2005 e residente in [...], rappresentata e difesa per la presente procedura dall'Avv. Marcella Bertona ( – tel C.F._4
0322242020/fax 032248282 – pec ) presso il cui studio sito in Email_2
Arona alla P.zza De Filippi,9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti con i seguenti figli: nata il [...] in [...] Persona_1
con l'intervento del PM.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1. disporre l'affidamento condiviso della minore ad Persona_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente della minore presso la madre in Lesa alla via
2. disporre che il diritto di visita del padre venga regolato come segue:
- fino al compimento dei tre anni della minore, il padre vedrà la figlia due volte la settimana in giorni compresi tra il lunedì e domenica per quattro ore consecutive da definirsi secondo il calendario che il padre dovrà fornire per iscritto alla madre almeno quattro giorni prima delle visite da svolgersi, e comunque il tutto compatibilmente con gli impegni della minore (asilo – scuola) e della madre.
- Dal compimento dei tre anni della minore, il padre potrà tenere con sé la bambina due fine settimana alternati (quindi ogni due settimane) per due notti con pernottamento della minore presso la residenza del padre, dalle ore 17,00 (e quando andrà all'asilo – scuola, dall'uscita dall'asilo – scuola) di venerdì sino alle ore 17.00 di domenica, e comunque il tutto compatibilmente con gli impegni della minore (asilo – scuola) e della madre;
nella settimana in cui il padre non avrà il fine settimana, lo stesso potrà vedere la figlia due giorni infrasettimanali (tra lunedì, martedì, mercoledì
o giovedì) per quattro ore consecutive da definirsi secondo il calendario che il padre dovrà fornire per iscritto alla madre quattro giorni prima delle visite da svolgersi, e comunque il tutto compatibilmente con gli impegni della minore (asilo – scuola) e della madre.
2.1 A partire dal terzo anno di vita della bambina, le festività verranno così ripartite:
- festività natalizie: la minore trascorrerà sempre tutto il 24/12 con la madre e così sino al 25/12 ore
9.30; ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore la vigilia (24 dicembre) e il Natale (25 dicembre) dalle ore 9.30 sino alle ore 9.00 del 26 Dicembre (Santo Stefano) e con l'altro genitore
dalle ore 9.00 sino alle ore 9.00 del 27/12; ad anni alterni la minore starà con un Persona_3 genitore dalle ore 9.30 del 30/12 sino alle ore 20.30 dell'1.01. Nel periodo Natalizio saranno sospese le visite ordinarie.
- festività pasquali: ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua dalle ore 9.30
e il giorno di Pasquetta fino alle ore 20.30 con la figlia. Nel periodo pasquale saranno sospese le visite ordinarie.
Per il 2025 la bimba andrà con la madre da mercoledì 16 aprile (compreso) sino a mercoledì 23 aprile (compreso) con visite paterne sospese.
- periodo estivo (coincidente con il calendario scolastico): il padre potrà trascorrere con la figlia minore 15 (quindici) giorni, di cui una settimana anche non consecutiva, nel periodo estivo extrascolastico, preventivamente concordati con la madre e comunque preventivamente comunicati per iscritto alla stessa entro il 15 aprile di ciascun anno. Anche alla madre verrà garantito analogo periodo di ferie. Nel periodo di spettanza (15 giorni) le visite genitoriali verranno sospese, ma dovrà essere garantita almeno una comunicazione telefonica ogni giorno con la figlia. Nel caso in cui i genitori volessero portare in vacanza la figlia dovrà essere comunicato all'altro il luogo di destinazione, la struttura e i contatti di riferimento. Nel caso in cui le vacanze dovessero essere organizzate al di là dei confini nazionali, le stesse dovranno essere espressamente autorizzate dall'altro genitore salvo che per i Paesi europei sin da ora preautorizzati. Il tutto salvo diversi accordi delle parti.
3. disporre che il padre provveda a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 315,00 (euro trecentoquindici/00) mensili in via anticipata ed entro il giorno
15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat dal febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Verbania, ad eccezione della mensa che sarà sostenuta nella misura del 50% da ciascun genitore.
Il primo pagamento dell'assegno avverrà entro il giorno 23 febbraio 2025 Le parti danno atto che
l'assegno di mantenimento non potrà essere ridotto in ipotesi di reperimento di attività lavorativa da parte della madre.
4. la quantificazione dell'assegno a carico del padre tiene già conto anche di eventuali canoni di locazione e spese di casa.
3.2 Il padre verserà, entro e non oltre la data del 28.02.2025, la somma di
€ 1.200,00 (euro milleduecento/00) in favore della madre a titolo di arretrati relativi al mantenimento della figlia.
5. Disporre e dare atto che l'assegno unico (o altra previsione equipollente) della minore sarà corrisposto nella misura del 100% alla madre.
6. Disporre e dare atto che per spese coperte da bonus il beneficio sarà esteso anche all'altro genitore.
7. Spese di lite compensate.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata dalla loro relazione di Persona_1
convivenza, oggi cessata. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che, per accordo tra le parti, l'assegno di mantenimento non potrà essere ridotto in ipotesi di reperimento di attività lavorativa da parte della madre (la quantificazione dell'assegno a carico del padre tiene già conto anche di eventuali canoni di locazione e spese di casa); che il padre si obbliga a versare entro e non oltre la data del 28.02.2025, la somma di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) in favore della madre a titolo di arretrati relativi al mantenimento della figlia;
che per spese coperte da bonus il beneficio sarà esteso anche all'altro genitore;
che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, decide
1) affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2
prevalente presso la madre in Lesa alla via Belvedere n.17 riconoscendo la facoltà alla madre di trasferire la propria residenza entro un raggio di 30 chilometri da quella attuale;
2) dà facoltà al padre di vedere e tenere la minore con sé nel seguente modo: fino al compimento dei tre anni della minore, il padre vedrà la figlia due volte la settimana in giorni compresi tra il lunedì e domenica per quattro ore consecutive da definirsi secondo il calendario che il padre dovrà fornire per iscritto alla madre almeno quattro giorni prima delle visite da svolgersi, e comunque il tutto compatibilmente con gli impegni della minore (asilo
– scuola) e della madre;
- Dal compimento dei tre anni della minore, il padre potrà tenere con sé la bambina due fine settimana alternati (quindi ogni due settimane) per due notti con pernottamento della minore presso la residenza del padre, dalle ore 17,00 (e quando andrà all'asilo – scuola, dall'uscita dall'asilo –scuola) di venerdì sino alle ore 17.00 di domenica, e comunque il tutto compatibilmente con gli impegni della minore (asilo – scuola) e della madre;
nella settimana in cui il padre non avrà il fine settimana, lo stesso potrà vedere la figlia due giorni infrasettimanali (tra lunedì, martedì, mercoledì o giovedì) per quattro ore consecutive da definirsi secondo il calendario che il padre dovrà fornire per iscritto alla madre quattro giorni prima delle visite da svolgersi, e comunque il tutto compatibilmente con gli impegni della minore (asilo – scuola) e della madre.
A partire dal terzo anno di vita della bambina, le festività verranno così ripartite: - festività natalizie: la minore trascorrerà sempre tutto il 24/12 con la madre e così sino al 25/12 ore
9.30; ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore la vigilia (24 dicembre) e il Natale
(25 dicembre) dalle ore 9.30 sino alle ore 9.00 del 26 Dicembre (Santo Stefano) e con l'altro genitore dalle ore 9.00 sino alle ore 9.00 del 27/12; ad anni alterni la minore Persona_3 starà con un genitore dalle ore 9.30 del 30/12 sino alle ore 20.30 dell'1.01.
Nel periodo Natalizio saranno sospese le visite ordinarie.
- festività pasquali: ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua dalle ore
9.30 e il giorno di Pasquetta fino alle ore 20.30 con la figlia. Nel periodo pasquale saranno sospese le visite ordinarie
Per il 2025 la bimba andrà con la madre da mercoledì 16 aprile (compreso) sino a mercoledì
23 aprile (compreso) con visite paterne sospese.
- periodo estivo (coincidente con il calendario scolastico): il padre potrà trascorrere con la figlia minore 15 (quindici) giorni, di cui una settimana anche non consecutiva, nel periodo estivo extrascolastico, preventivamente concordati con la madre e comunque preventivamente comunicati per iscritto alla stessa entro il 15 aprile di ciascun anno. Anche alla madre verrà garantito analogo periodo di ferie. Nel periodo di spettanza (15 giorni) le visite genitoriali verranno sospese, ma dovrà essere garantita almeno una comunicazione telefonica ogni giorno con la figlia. Nel caso in cui i genitori volessero portare in vacanza la figlia dovrà essere comunicato all'altro il luogo di destinazione, la struttura e i contatti di riferimento. Nel caso in cui le vacanze dovessero essere organizzate al di là dei confini nazionali, le stesse dovranno essere espressamente autorizzate dall'altro genitore salvo che per i Paesi europei sin da ora preautorizzati. Il tutto salvo diversi accordi delle parti.
3) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore la somma di € 315,00 (euro trecentoquindici/00) mensili in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat dal febbraio 2026; il primo pagamento dell'assegno avverrà entro il giorno 23 febbraio 2025. L'assegno unico (o altra previsione equipollente) della minore sarà corrisposto nella misura del 100% alla madre.
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Verbania, nella misura di 50% ciascuno;
5) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento della mensa scolastica, nella misura del 50% per ciascun genitore;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Verbania, il 09/06/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco