TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/02/2026, n. 2056
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Qualifica pertinenziale delle opere

    Il Collegio ritiene che le opere contestate non possano essere qualificate come pertinenze in senso urbanistico-edilizio, dato che presentano dimensioni significative, creano nuova cubatura e superficie ad uso abitativo, e modificano l'assetto del territorio. La giurisprudenza consolidata richiede che le pertinenze urbanistiche siano prive di autonoma destinazione, funzionalmente legate all'edificio principale, di dimensioni ridotte e non incidenti sul carico urbanistico.

  • Inammissibile
    Vizio motivazionale per omessa considerazione della domanda di condono

    Il Collegio dichiara inammissibile e irricevibile tale motivo in quanto nuovo, dedotto con memoria non notificata e depositato in prossimità dell'udienza di discussione. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente aveva menzionato una domanda ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, che è un istituto diverso dal condono edilizio, e l'aveva dedotta solo nella parte in fatto senza farne un autonomo motivo di diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/02/2026, n. 2056
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2056
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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