Articolo 501 del Codice della navigazione
Articolo 505Articolo 507
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
11 febbraio 2026
Art. 501.
(Assunzione del ricupero).

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e' preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, purche' entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno. ((Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto e' tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee)) .
Entrata in vigore il 11 febbraio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente