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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 2691/2025, promossa da
(c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1 29/04/1989, con l'avv. MARZIA CALLEGARO RICORRENTE
contro
(c.f. , nato a [...], il CP_1 C.F._2 7/06/1983, con l'avv. ANTONIO CAMPION RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 18.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata, anzitutto, la domanda di separazione, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
anche inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 il 24/08/2014, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2014, al n. 52, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'intervenuto accordo appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...], CP_1 uniti in matrimonio il 28/08/2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2014, al n. 52, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti:
2 “1. AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI I figli minori della coppia,
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) verranno affidati in regime di affidamento Per_3 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
Sig.ra continuando a risiedere ed abitare a Treviso, in Via Parte_1
OL e San MA n. 2.
3. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Il padre, Sig. , potrà vedere e CP_1 tenere con sé i figli secondo le modalità di seguito concordate, come già prospettato nella comparsa di costituzione e risposta del resistente:
- il padre potrà vedere i figli quando vorrà previo accordo con la madre, e comunque il martedì ed il giovedì quando andrà a prenderli a scuola o presso le attività svolte e li riporterà il giorno successivo, nonché due week end al mese dal venerdì al termine delle attività scolastiche fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola. Nei periodi di vacanze scolastiche, i minori verranno prelevati presso l'abitazione materna e/o presso i centri estivi ecc.
- Inoltre il padre potrà avere i figli con sé il giorno del suo compleanno e ad anni alterni il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. I ponti seguiranno il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre 3 settimane anche non consecutive. I genitori dovranno rispettivamente comunicarsi quanto intenderanno le vacanze con i figli entro il 30 maggio di ogni mese.
- i genitori si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto per i figli;
- le decisioni di maggiore interesse per i figli verranno prese di comune accordo tra i genitori i quali potranno comunque svolgere la gestione ordinaria autonomamente.
4. La casa familiare, sita in Treviso, Via OL e San CP_2
MA n. 2, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata in godimento alla
Sig.ra , la quale vi continuerà a vivere con i figli minori, fino alla Parte_1 vendita dell'immobile come previsto al successivo punto 9.
5. MANTENIMENTO PER I FIGLI Il Sig. si impegna a versare alla CP_1
Sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei tre Parte_1 figli, la somma complessiva di € 2.400,00 mensili (€ 800,00 per ciascun figlio).
Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. SPESE STRAORDINARIE II Sig. si impegna a sostenere il CP_1
100% delle spese straordinarie relative ai figli. Tali spese sono da intendersi
3 quelle mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, cosi come individuate dal Protocollo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, previo accordo tra i genitori, salvo i casi di urgenza (detrazioni fiscali per figli a favore del padre).
7. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE L'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario.
8. MANTENIMENTO PER IL CONIUGE Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e definitivamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento.
9. ACCORDI PATRIMONIALI I coniugi si impegnano a porre in vendita l'immobile adibito a casa familiare, sito in Treviso, Via OL e San MA n. 2, di loro comproprietà. Fino al perfezionamento della vendita:
Il pagamento della rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, attualmente pari a circa € 2.800,00 mensili, sarà così ripartito: € 1.400,00 a carico del Sig. e € 1.400,00 a carico della Sig.ra . CP_1 Parte_1
Il ricavato della vendita, una volta estinto il debito residuo del mutuo, sarà suddiviso secondo futuri accordi.
10. RINUNCIA AD ALTRE PRETESE Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o causa derivante dal rapporto matrimoniale e dalla sua crisi, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente verbale.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 2691/2025, promossa da
(c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1 29/04/1989, con l'avv. MARZIA CALLEGARO RICORRENTE
contro
(c.f. , nato a [...], il CP_1 C.F._2 7/06/1983, con l'avv. ANTONIO CAMPION RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 18.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata, anzitutto, la domanda di separazione, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
anche inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 il 24/08/2014, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2014, al n. 52, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'intervenuto accordo appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...], CP_1 uniti in matrimonio il 28/08/2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2014, al n. 52, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti:
2 “1. AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI I figli minori della coppia,
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) verranno affidati in regime di affidamento Per_3 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
Sig.ra continuando a risiedere ed abitare a Treviso, in Via Parte_1
OL e San MA n. 2.
3. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Il padre, Sig. , potrà vedere e CP_1 tenere con sé i figli secondo le modalità di seguito concordate, come già prospettato nella comparsa di costituzione e risposta del resistente:
- il padre potrà vedere i figli quando vorrà previo accordo con la madre, e comunque il martedì ed il giovedì quando andrà a prenderli a scuola o presso le attività svolte e li riporterà il giorno successivo, nonché due week end al mese dal venerdì al termine delle attività scolastiche fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola. Nei periodi di vacanze scolastiche, i minori verranno prelevati presso l'abitazione materna e/o presso i centri estivi ecc.
- Inoltre il padre potrà avere i figli con sé il giorno del suo compleanno e ad anni alterni il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. I ponti seguiranno il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre 3 settimane anche non consecutive. I genitori dovranno rispettivamente comunicarsi quanto intenderanno le vacanze con i figli entro il 30 maggio di ogni mese.
- i genitori si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto per i figli;
- le decisioni di maggiore interesse per i figli verranno prese di comune accordo tra i genitori i quali potranno comunque svolgere la gestione ordinaria autonomamente.
4. La casa familiare, sita in Treviso, Via OL e San CP_2
MA n. 2, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata in godimento alla
Sig.ra , la quale vi continuerà a vivere con i figli minori, fino alla Parte_1 vendita dell'immobile come previsto al successivo punto 9.
5. MANTENIMENTO PER I FIGLI Il Sig. si impegna a versare alla CP_1
Sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei tre Parte_1 figli, la somma complessiva di € 2.400,00 mensili (€ 800,00 per ciascun figlio).
Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. SPESE STRAORDINARIE II Sig. si impegna a sostenere il CP_1
100% delle spese straordinarie relative ai figli. Tali spese sono da intendersi
3 quelle mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, cosi come individuate dal Protocollo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, previo accordo tra i genitori, salvo i casi di urgenza (detrazioni fiscali per figli a favore del padre).
7. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE L'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario.
8. MANTENIMENTO PER IL CONIUGE Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e definitivamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento.
9. ACCORDI PATRIMONIALI I coniugi si impegnano a porre in vendita l'immobile adibito a casa familiare, sito in Treviso, Via OL e San MA n. 2, di loro comproprietà. Fino al perfezionamento della vendita:
Il pagamento della rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, attualmente pari a circa € 2.800,00 mensili, sarà così ripartito: € 1.400,00 a carico del Sig. e € 1.400,00 a carico della Sig.ra . CP_1 Parte_1
Il ricavato della vendita, una volta estinto il debito residuo del mutuo, sarà suddiviso secondo futuri accordi.
10. RINUNCIA AD ALTRE PRETESE Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o causa derivante dal rapporto matrimoniale e dalla sua crisi, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente verbale.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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