CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2024, n. 26817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26817 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: k- ,• - :r.-1--(---C-''' -b-r- RA DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO D'AQUINO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26817 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di un indennizzo di euro 3.065,55, oltre interessi legali dalla pronuncia, a favore di RA DE, in relazione a cinque giorni di custodia cautelare in carcere e sedici giorni di arresti domiciliari (subiti nell'ambito di un procedimento nel quale era accusato dei reati di c:ui agli artt. 110, 48-479 e 437, cod. pen.) con assoluzione in primo grado confermata in sede di appello. Nella specie, era stato contestato al RA, nella qualità di dipendente di D.P. Servizi, addetto alla misurazione radiometrica dei containers presenti nell'area portuale, contenenti materiale ferroso destinato all'importazione su territorio nazionale, di aver compilato i certificati necessari per lo sdoganamento dei containers, firmati in bianco dall'esperto qualificato, ON Giovanni Battista che non era stato presente alle misurazioni. La complessa istruttoria aveva poi acclarato che la firma dell'esperto qualificato non era necessaria, ma che questi poteva avvalersi della collaborazione dei misuratori e che, in ogni caso, il personale ARPAL non aveva accertato per nessuno dei casi esaminati un livello di radioattività pericoloso, pronunciando dunque l'assoluzione del RA. La Corte della riparazione ha ritenuto di accogliere la domanda, richiamando la sentenza assolutoria e ritenendo che la previsione di una collaborazione dei misuratori con gli esperti qualificati rendeva irrilevante la condotta accertata in capo all'istante, laddove vi era incertezza interpretativa quanto alla necessità della contestuale presenza dell'esperto al momento della misurazione. 2. Avverso l'ordinanza di accoglimento della domanda di riparazione, ha proposto ricorso l'Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero della Economia e delle Finanze, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi alla luce dei quali è stato escluso un comportamento ostativo dell'interessato. In particolare, si è rilevato che il giudice avrebbe basato la decisione sulla sola sentenza assolutoria, svalutando gli elementi fattuali introdotti con la memoria difensiva, alla luce dei quali si era 2 inteso dimostrare un comportamento quantomeno gravemente colposo del RA: costui, infatti, aveva collaborato con il ON (al quale la domanda per il riconoscimento dell'indennizzo era stata rigettata), soggetto che aveva ricoperto una posizione di garanzia, siccome tenuto a certificare l'espletato controllo dei containers, che aveva certamente tenuto un comportamento scorretto da un punto di vista deontologico/amministrativo, rilasciando i certificati in bianco riempiti dal FERRUA, così contravvenendo entrambi alle regole di buona amministrazione. La Corte della riparazione, tuttavia, non avrebbe soddisfatto i requisiti di una specifica motivazione in ordine alla condotta certamete tenuta dal RA, omettendo di spiegare come la stessa fosse immune da rilievi sul piano deontologico e quale fosse stata l'incidenza di tale condotta in ordine alla subita privazione della libertà. Nessuna doglianza ha invece riguardato il quantum dell'indennizzo liquidato sulla scorta del solo criterio aritmetico. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino, ha rassegnato conclusioni scrittwe, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. La difesa del RA ha depositato memoria, con la quale ha esposto le proprie ragioni a sostegno della decisione impugnata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. Il motivo è fondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 3 Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hessen, Rv. 276458). 3. Il provvedimento impugnato non è osservante del disposto di cui all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen. e neppure dei principi sopra richiamati. La Corte territoriale, infatti, ha descritto le condotte del RA rimaste accertate in sede di merito, confermando che egli aveva riempito certificati rilasciati in bianco dal ON, senza tuttavia spiegare perché tale condotta, certamente espressiva di una prassi non regolare, siccome in violazione del dovere di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, non abbia spiegato alcun rilievo causale, sia pur parziale e sempre a fronte dell'errore dell'AG procedente, rispetto all'evento detenzione. Sul punto, questa Corte di legittimità ha già precisato che, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (sez. 4, n. 26925 del 15/5/2019, Artico, Rv. 276293-01; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034-01). 4. Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene fondata la doglianza di parte ricorriente, ravvisando profili di incongruità e contraddittorietà nel ragionamento svolto dal giudice della riparazione, avendo questi ancorato 4 il giudizio negativo in ordine alla sussistenza di un comportamento ostativo dell'istante alla incertezza normativa sulla necessità della presenza dell'esperto qualificato al momento della misurazione e alla riconosciuta possibilità che costoro si avvalessero della collaborazione di misuratori, trattandosi, invero, di profili eccentrici rispetto al dato fattuale rimasto accertato, quello cioè della prassi irregolare invalsa tra l'esperto qualificato e il misuratore. 5. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio affinché il giudice della riparazione proceda a nuovo esame in ordine all'eventuale contributo causale del RA al verificarsi dell'evento detenzione da costui patita, tenendo conto dei principi sopra affermati. Deve mandarsi al giudice del rinvio anche per la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Genova, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Deciso il 11 giugno 2024.
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO D'AQUINO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26817 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di un indennizzo di euro 3.065,55, oltre interessi legali dalla pronuncia, a favore di RA DE, in relazione a cinque giorni di custodia cautelare in carcere e sedici giorni di arresti domiciliari (subiti nell'ambito di un procedimento nel quale era accusato dei reati di c:ui agli artt. 110, 48-479 e 437, cod. pen.) con assoluzione in primo grado confermata in sede di appello. Nella specie, era stato contestato al RA, nella qualità di dipendente di D.P. Servizi, addetto alla misurazione radiometrica dei containers presenti nell'area portuale, contenenti materiale ferroso destinato all'importazione su territorio nazionale, di aver compilato i certificati necessari per lo sdoganamento dei containers, firmati in bianco dall'esperto qualificato, ON Giovanni Battista che non era stato presente alle misurazioni. La complessa istruttoria aveva poi acclarato che la firma dell'esperto qualificato non era necessaria, ma che questi poteva avvalersi della collaborazione dei misuratori e che, in ogni caso, il personale ARPAL non aveva accertato per nessuno dei casi esaminati un livello di radioattività pericoloso, pronunciando dunque l'assoluzione del RA. La Corte della riparazione ha ritenuto di accogliere la domanda, richiamando la sentenza assolutoria e ritenendo che la previsione di una collaborazione dei misuratori con gli esperti qualificati rendeva irrilevante la condotta accertata in capo all'istante, laddove vi era incertezza interpretativa quanto alla necessità della contestuale presenza dell'esperto al momento della misurazione. 2. Avverso l'ordinanza di accoglimento della domanda di riparazione, ha proposto ricorso l'Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero della Economia e delle Finanze, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi alla luce dei quali è stato escluso un comportamento ostativo dell'interessato. In particolare, si è rilevato che il giudice avrebbe basato la decisione sulla sola sentenza assolutoria, svalutando gli elementi fattuali introdotti con la memoria difensiva, alla luce dei quali si era 2 inteso dimostrare un comportamento quantomeno gravemente colposo del RA: costui, infatti, aveva collaborato con il ON (al quale la domanda per il riconoscimento dell'indennizzo era stata rigettata), soggetto che aveva ricoperto una posizione di garanzia, siccome tenuto a certificare l'espletato controllo dei containers, che aveva certamente tenuto un comportamento scorretto da un punto di vista deontologico/amministrativo, rilasciando i certificati in bianco riempiti dal FERRUA, così contravvenendo entrambi alle regole di buona amministrazione. La Corte della riparazione, tuttavia, non avrebbe soddisfatto i requisiti di una specifica motivazione in ordine alla condotta certamete tenuta dal RA, omettendo di spiegare come la stessa fosse immune da rilievi sul piano deontologico e quale fosse stata l'incidenza di tale condotta in ordine alla subita privazione della libertà. Nessuna doglianza ha invece riguardato il quantum dell'indennizzo liquidato sulla scorta del solo criterio aritmetico. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino, ha rassegnato conclusioni scrittwe, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. La difesa del RA ha depositato memoria, con la quale ha esposto le proprie ragioni a sostegno della decisione impugnata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. Il motivo è fondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 3 Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hessen, Rv. 276458). 3. Il provvedimento impugnato non è osservante del disposto di cui all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen. e neppure dei principi sopra richiamati. La Corte territoriale, infatti, ha descritto le condotte del RA rimaste accertate in sede di merito, confermando che egli aveva riempito certificati rilasciati in bianco dal ON, senza tuttavia spiegare perché tale condotta, certamente espressiva di una prassi non regolare, siccome in violazione del dovere di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, non abbia spiegato alcun rilievo causale, sia pur parziale e sempre a fronte dell'errore dell'AG procedente, rispetto all'evento detenzione. Sul punto, questa Corte di legittimità ha già precisato che, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (sez. 4, n. 26925 del 15/5/2019, Artico, Rv. 276293-01; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034-01). 4. Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene fondata la doglianza di parte ricorriente, ravvisando profili di incongruità e contraddittorietà nel ragionamento svolto dal giudice della riparazione, avendo questi ancorato 4 il giudizio negativo in ordine alla sussistenza di un comportamento ostativo dell'istante alla incertezza normativa sulla necessità della presenza dell'esperto qualificato al momento della misurazione e alla riconosciuta possibilità che costoro si avvalessero della collaborazione di misuratori, trattandosi, invero, di profili eccentrici rispetto al dato fattuale rimasto accertato, quello cioè della prassi irregolare invalsa tra l'esperto qualificato e il misuratore. 5. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio affinché il giudice della riparazione proceda a nuovo esame in ordine all'eventuale contributo causale del RA al verificarsi dell'evento detenzione da costui patita, tenendo conto dei principi sopra affermati. Deve mandarsi al giudice del rinvio anche per la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Genova, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Deciso il 11 giugno 2024.