Art. 48.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e successive modificazioni, con quelle della presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e successive modificazioni, con quelle della presente legge.