Versione
28 marzo 1956
28 marzo 1956
Art. 48.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e successive modificazioni, con quelle della presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e successive modificazioni, con quelle della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 04/04/1990, n. 166Provvedimento: […] 3 - in quanto emanato (v. massima A) con decreto del Presidente della Regione - ne' il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali 16 maggio 1960, n. 570 - in quanto emanato in base ad "autorizzazione" (art. 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136) da tempo scaduta e percio' senz'altro inefficace (v. massima B) come delega legislativa - hanno forza di legge. […]Leggi di più...
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