Articolo 48 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 47Articolo 49
Versione
28 marzo 1956
Art. 48.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e successive modificazioni, con quelle della presente legge.
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente