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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 24.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 1245 del R.G. dell'anno 2019, all'esito dell'udienza del
24.09.2025 celebrata con note scritte vertente t r a
(c.f. - P.IVA ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Massa di Somma alla via T. Boccarusso 176, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Liguoro (c.f. presso il cui studio in Napoli alla via CodiceFiscale_1
Ferrante Imparato n. 190, elettivamente domicilia giusta procura in atti;
PEC:
Email_1
- Opponente -
e già in persona del legale rappresentante p.t, dott. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, con sede legale in San Nicola La Strada (CE), alla via Torino 14 (P.IVA ,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Senatore (c.f. ) presso e nel cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in Salerno alla via Silvio Baratta n. 26 giusta procura speciale in atti;
PEC:
Email_2
- Opposta -
OGGETTO: opposizione con domanda riconvenzionale avverso Decreto ingiuntivo n. 3373/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.12.2018. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3373/2018 emesso dal Tribunale di Salerno
[...] in data 11.12.2018 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società della Controparte_2 somma di euro 35.496,48 di cui € 32.939,84 per sorta capitale ed euro 2.511,64 per interessi moratori, oltre spese e competenze della procedura monitoria.
A fondamento della domanda monitoria, parte ricorrente, società operante nel settore della fornitura, installazione ed assistenza tecnica d'urgenza di apparecchiature elettromedicali, radiologiche, prodotti hardware e software, personal computer e sistemi informatici, in virtù del contratto per la fornitura di applicativi software a noleggio in licenza temporanea d'uso e servizi accessori per la durata di sessanta mesi stipulato con la opponente in data 28.12.2012, sosteneva di essere creditrice delle seguenti fatture: fatt. 14 del 29.01.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 36.ma mensilità di canone;
fatt. 88 del
31.03.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 38.ma mensilità di canone;
fatt. 121 del 29.04.2016 per euro
2.761,79 relativa alla 39.ma mensilità di canone;
fatt. 158 del 31.05.2016 per euro 2.761,79 relativa alla
40.ma mensilità di canone;
fatt. 275 del 31.08.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 43.ma mensilità di canone;
fatt. 326/02 del 30.09.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 44.ma mensilità di canone;
fatt. 207/01 del 31.05.2017 per euro 2.761,79 relativa alla 52.ma mensilità di canone;
nonché fattura per i canoni successivi alla disdetta contrattuale, in ragione del perdurante uso del sistema da parte della locataria, per cui in data 03.07.2018 veniva emessa la fattura n. 262/01 del 03.07.2018 per euro 16.570,72; fattura 131 del
30.03.2018 emessa a seguito del contratto sottoscritto in data 13.03.2018 avente ad oggetto il ripristino di funzionamento del sistema;
fattura 133 del 03.04.2018 relativa a intervento tecnico del 14.03.2018 di sostituzione dei dischi sul server e intervento del 30.03.2018 di ripristino del corretto funzionamento del robot.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la proponeva formale opposizione Parte_3 impugnando e contestando ogni avversa deduzione, concludendo al fine di: “accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, revocarlo;
accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali della , relativi alla mancata conservazione e archiviazione di tutti gli esami del Controparte_2 settore radiologia praticati ai pazienti dall'anno 2012 al 2018 e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannarla al pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella che riterrà secondo equità; in via del tutto subordinata, sempre alla luce degli evidenziati inadempimenti contrattuali, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
sempre in via gradata, rideterminare le somme dovute alla luce delle contestazioni effettuate ed ai pagamenti Controparte_2 non conteggiati nell'importo portato in decreto;
condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari di Controparte_2 giudizio con attribuzione”. pagina 2 di 9 Si costituiva la impugnando tutto quanto argomentato, eccepito e dedotto da Controparte_2 controparte, perché infondato, in fatto ed in diritto, concludendo per quanto segue: “Nel merito, reietta ogni contraria ed avversa domanda od eccezione, Voglia rigettare l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Voglia dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale, perché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, voglia condannare la società opponente al pagamento in favore di della somma di euro 32.939,84 per sorta capitale in ragione delle fatture Controparte_2 azionate con il monitorio e non pagate, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
il tutto oltre interessi moratori commerciali ex D.lgs 231/02 maturati sulla sorta capitale fino alla domanda ed oltre gli interessi moratori commerciali sulla somma complessiva dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo per espressa richiesta di anatocismo ex art. 1283 Cod. Civ.; voglia comunque dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge”.
Con ordinanza riservata del 24.07.2019 il giudice precedente assegnatario della causa non concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto rilevando quanto segue: “nel caso di specie, anche facendo applicazione di tali principi, non possa ritenersi concedibile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto, in particolare: che parte opponente ha specificamente contestato i fatti costitutivi della pretesa fatta valere dall'opposta ed ha svolto una serie di contestazioni relative all'adeguatezza, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta da controparte che, sia pure ad una sommaria valutazione, quale si richiede in questa sede, appaiono prima facie fondate, anche alla luce della non contestata “disdetta”, in data 29.08.2016, del contratto in precedenza intercorso fra le parti;
ritenuto che
pertanto non debba essere concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto”. Inoltre, il G.I. medesimo, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con ordinanza riservata del
20.07.2020 non ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti.
Dopo alcuni rinvii, lo scrivente giudice divenuto assegnatario della causa fissava l'udienza del giorno 24.09.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino al 20.07.2025.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo basato su fatture, a mente del quale “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass. civ. Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
pagina 3 di 9 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass.
Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Inoltre, come sostiene l'unanime giurisprudenza: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C. afferma che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass. sent. n. 3090/1979; Cass. sent. n. 9685/2000, Cass. sent. n. 6343/1988).
Ne consegue che la fattura è un documento idoneo per l'ottenimento di un D.I.; mentre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, essa non è idonea a comprovare il credito in presenza di opposizione a D.I., dovendo l'opposto, che assume la posizione di attore in senso sostanziale, provare il fatto costitutivo del credito vantato ex art 2697 co 1 c.c.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano soddisfatti in quanto la società opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, la documentazione dalla quale il credito azionato trae origine: il contratto di noleggio regolarmente sottoscritto dalle parti in data 28.12.2012, le fatture relative alle mensilità non pagate emesse dalla società odierna opposta come indicate in premessa, la documentazione relativa ai contratti aggiuntivi e verbali di intervento tecnici controfirmati dalla opponente, gli estratti contabili, i libri giornale e scheda contabile del cliente.
Questi documenti, valutati nel loro insieme, integrano validamente i presupposti di cui all'art. 633
c.p.c. e possono costituire prova scritta sufficiente ai sensi dell'art. 634 c.p.c. in quanto la fattura, pur non costituendo ex se prova del credito, può concorrere unitamente ad altri elementi a integrare la prova sufficiente per l'emissione del D.I.
pagina 4 di 9 La ricostruzione contabile della opposta, comprovata dai documenti prodotti, risulta coerente ed è emersa, quindi, la prova della fondatezza del credito di cui al D.I. opposto. Peraltro, con la proposizione di una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la opponente asserisce l'esistenza del contratto e la sua esecuzione da parte della soc. opposta.
Passando proprio all'esame della domanda riconvenzionale, l'opponete contesta l'inadempimento contrattuale da parte della circa la mancata conservazione ed archiviazione di esami del Controparte_2 settore radiologia praticati ai pazienti dall'anno 2012 al 2018 e ne chiede la condanna della opposta al pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella ritenuta secondo equità.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione” ( Cass. Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
L'opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, può con l'atto di opposizione proporre eventuali domande riconvenzionali rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente, a condizione che sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 c.p.c. ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte “il creditore sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del temine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dell'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. 8901/2013).
Ergo chi lamenta l'inadempimento di una obbligazione contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nel caso di specie, dall'esame congiunto della documentazione depositata in atti, emerge come la abbia fornito prova della mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Parte_1
in particolare che a fronte di reiterate richieste di referti relativi al periodo di vigenza Controparte_2 contrattuale, rimaste inevase, si è concretizzata l'impossibilità di produrre documentazione utile in sede pagina 5 di 9 giudiziaria nei giudizi (documentati) intentati dai pazienti della casa di cura per l'accertamento di responsabilità sanitaria.
Non risulta controverso che, a far data dal 2013, si siano verificati malfunzionamenti nel sistema di conservazione dei dati clinici, con conseguente irreperibilità di accertamenti diagnostici pregressi. Risulta agli atti altresì comunicazione della opposta, tardiva e priva di supporto tecnico certificato, che attribuisce la perdita dei dati a presunti sbalzi di tensione, senza tuttavia idonea dimostrazione oggettiva dell'asserito evento. Invero, nelle e-mail depositate in atti la società opposta dapprima affermava tramite la sussistenza di un virus che aveva criptato gli archivi e successivamente additava la perdita dei dati clinici a continui blackout e cali di tensione che avevano colpito la struttura della Casa di cura.
Inoltre, dalla documentazione contrattuale emerge che il sistema fornito dalla opposta era strutturalmente e funzionalmente idoneo a garantire anche il servizio backup dei dati clinici tramite il sistema PAS e l'applicativo Instant Backup, corredato da sistema dedicato NAS, funzionale al servizio di archiviazione e salvataggio dati.
In particolare, il contratto di noleggio stipulato nel 2012 prevedeva, come tipologia di servizi inclusi nel canone, l'installazione da remoto, configurazione, help desk, aggiornamento e training su applicativi forniti attraverso connessione remota.
Dunque, non si limitava alla mera fornitura di beni, ma includeva prestazioni di supporto tecnico, aggiornamento, assistenza e archiviazione ove la fornitura del NAS, funzionale al backup, conferma la sussistenza della obbligazione contrattuale di di garantire tale servizio. CP_2
Invero, la società non ha assolto l'onere della prova a suo carico ex art. 2697 c.c., di un CP_2 evento estintivo (virus, blackout o cali di tensione) idoneo a giustificare la perdita dei dati, né ha dimostrato di aver informato tempestivamente la Casa di Cura dell'accaduto o delle idonee misure tecniche adottate per la prevenzione e mitigazione del danno.
L'assistenza tecnica da remoto non può ritenersi esclusa dal contratto, essendo parte sostanziale della prestazione dedotta e oggetto delle obbligazioni a carico di come confermato anche Controparte_2 dall'intervento tecnico effettuato nel 2013 per la copia e archiviazione dei dati sul server che conferma l'effettivo svolgimento iniziale dell'attività di backup da parte della stessa opposta.
L'eccezione sollevata da circa il blackout elettrico quale causa di perdita di dati, Controparte_2 risulta priva di riscontri tecnici certi e non è supportata da elementi di prova idonea, non essendo dimostrato né il momento dell'evento, né l'effettiva adozione di misure preventive e di ripristino tempestivo.
Inoltre, l'opposta ha ritirato i sistemi in questione nel marzo 2017 senza consegnare i dati ivi contenuti alla configurando una violazione dell'obbligo di restituzione previsto per il locatore Parte_1 in relazione ai dati generati nell'esecuzione del contratto. pagina 6 di 9 La parte opponente ha allegato la compromissione della propria posizione processuale in giudizi civili per responsabilità sanitaria a causa dell'impossibilità di produrre i richiesti referti clinici digitali, circostanza non contestata dall'opposta.
Tale situazione integra un'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che ha inciso sulla possibilità per la struttura sanitaria di accedere a documenti fondamentali per la propria difesa giudiziale, venendo meno a obbligazioni contrattuali.
Dunque, solo nel 2017 la opponente apprendeva della perdita dei dati e della compromissione irreversibile degli archivi, nonostante già negli anni precedenti il Direttore Sanitario avesse richiesto documentazione per una controversia in corso.
Inoltre, passando in rassegna gli articoli di riferimento del contratto di noleggio, era previsto in oggetto, oltre alla fornitura in noleggio di sistemi con formula a rata costante, anche supporto prestato da personale specializzato aggiornamento software e documentazione in formato elettronico, Controparte_2 assistenza telefonica (art. 1); nonché l'installazione degli applicativi software forniti su apparecchiature hardware messe a disposizione dal cliente che dovevano rispondere alle caratteristiche minime fornite da al fine di garantire un corretto funzionamento degli stessi (art. 2); l'art. 3, invece, prevedeva, CP_2 come oneri e Responsabilità del Cliente, di determinare quando il servizio era necessario e fornire per telefono tutte le informazioni utili al personale per ripristinare il corretto funzionamento CP_2 dell'apparecchiatura sul quale era installato l'applicativo o gli applicativi software oggetto del contratto ed utilizzare le apparecchiature in un corretto ambiente operativo e nel caso in cui il sistema veniva infettato da virus, la si riservava il diritto di fatturare il costo dell'intervento necessario al corretto CP_2 ripristino del sistema.
L'art. 5 escludeva dal contratto i guasti derivati da uso di accessori non conformi alle specifiche del costruttore, cause naturali, manomissione e/o cattivo uso, impianti non rispondenti alle specifiche richieste dal costruttore o alle norme vigenti, i servizi di trasloco delle apparecchiature e la loro riconfigurazione e/o modifica di configurazione e revisione delle parti elettroniche se non espressamente offerte da CP_2 la messa a punto o la riparazione di impianti elettrici e/o di alimentazione e reti di collegamento e/o trasferimento dati, nonché la fornitura di materiale di consumo o accessori quali licenze database, sistemi operativi, hardware vario. Inoltre, gli eventuali interventi per guasti dovuti a tali cause sarebbero stati fatturati a parte sulla base dell'effettivo costo.
In tale ottica, altresì, l'art. 6 stabiliva che nel caso di rescissione anticipata da parte del committente a titolo di penale veniva corrisposto un importo pari a n. 8 rate del canone e gli applicativi forniti venivano disinstallati a carico di ed anche nel caso il cliente negava la rimozione non ne veniva garantito il CP_2 funzionamento così come durante la validità del contratto.
pagina 7 di 9 All'art. 10 era indicata la limitazione di responsabilità secondo cui: “10. 1 non assume CP_2 comunque alcuna responsabilità per danni di qualsiasi genere e tipo o per mancato profitto derivati al cliente e/o a terzi per
l'uso o il mancato uso delle apparecchiature e del software conseguenti all'intervento o al mancato intervento di . 10.2 CP_2
La sicurezza degli impianti e la rispondenza alle norme in vigore sono di esclusiva responsabilità del cliente”.
Orbene, è emerso documentalmente che tale mancanza di fornitura di materiale avveniva in un momento anche precedente alla disdetta che proveniva dalla opponente nel 2016 e l'opposta neppure in seguito informava tempestivamente la cliente del malfunzionamento del sistema e della condizione tecnica compromessa.
La opposta pur essendo responsabile della manutenzione da remoto, non ha fornito report tecnici o certificazioni che attestino l'effettiva esecuzione del backup e della conservazione, né prova idonea per la perdita sistematica dei dati.
In tale ottica si delinea inadempimento contrattuale della ai sensi degli artt. 1218, Controparte_2
1453 c.c.
Quanto alla clausola di decadenza annuale di cui all'art. 11 del contratto, essa non può trovare applicazione nella fattispecie, attesa la natura non immediatamente percepibile dell'inadempimento; la cliente non poteva conoscere la perdita dei dati, trattandosi di servizio da rendere da remoto dalla e quindi non verificabile direttamente, per cui quel termine di decadenza trova applicazione Controparte_2 dal momento della conoscenza dell'inadempimento.
Il danno derivante dalla perdita di documentazione sanitaria è risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) ed il pregiudizio è stato dimostrato dalla opponente che non è stata in grado di estrapolare i dati dei singoli pazienti per difendersi dalle pretese risarcitorie da essi avanzate e documentate. Tuttavia, tale danno non è stato provato in misura analitica, non essendo poi provata l'incidenza della mancata conoscenza immediata dei dati sull'esercizio del diritto di difesa in giudizio e sull'eventuale condanna della . Parte_1
Per tale motivo non può che procedersi in via equitativa ex art. 1226 c.c. che si quantifica in €
20.000,00, tenendo conto della difficoltà probatoria, dell'onere condiviso nella gestione dei sistemi e del concreto pregiudizio subito dalla struttura.
L'importo sopra indicato va posto in compensazione – come richiesto da parte opponente – al credito vantato dall'opposta che si riduce quindi ad € 15.496,48 oltre interessi moratori dal giorno della domanda giudiziale (poiché quelli pregressi sono stati già calcolati ed il relativo importo inserito nel ricorso monitorio) fino al soddisfo. In considerazione della rideterminazione del credito il D.I. va revocato.
Parte opponente va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza, ma nella misura di un terzo secondo i valori intermedi tra i minimi ed i medi tabellari dello scaglione di valore pagina 8 di 9 individuato secondo il decisum e con compensazione per i restanti due terzi ex art 92 co 2 cpc alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionale e della conseguente soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione a D.I. promossa dalla ogni altra domanda ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa, rigettata e reietta, così definitivamente dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3373/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data
11/12/2018;
2) Previo accertamento che la società opponente è debitrice dell'importo delle fatture allegate al ricorso monitorio e previo accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in misura di € 20.000,00, ed operata la compensazione tra i due crediti, condanna la Parte_1
al pagamento in favore della della somma di € Parte_2 Controparte_1
15.496,48 oltre interessi moratori secundum legem dalla data della domanda giudiziale (essendo stati già conteggiati quelli pregressi maturati fino al deposito del ricorso monitorio) fino al soddisfo;
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in misura di un terzo che si liquidano in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% nonché IVA e
CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
compensa le spese per i restanti due terzi;
Così deciso in Salerno,
24.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9
Ud del 24.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 1245 del R.G. dell'anno 2019, all'esito dell'udienza del
24.09.2025 celebrata con note scritte vertente t r a
(c.f. - P.IVA ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Massa di Somma alla via T. Boccarusso 176, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Liguoro (c.f. presso il cui studio in Napoli alla via CodiceFiscale_1
Ferrante Imparato n. 190, elettivamente domicilia giusta procura in atti;
PEC:
Email_1
- Opponente -
e già in persona del legale rappresentante p.t, dott. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, con sede legale in San Nicola La Strada (CE), alla via Torino 14 (P.IVA ,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Senatore (c.f. ) presso e nel cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in Salerno alla via Silvio Baratta n. 26 giusta procura speciale in atti;
PEC:
Email_2
- Opposta -
OGGETTO: opposizione con domanda riconvenzionale avverso Decreto ingiuntivo n. 3373/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.12.2018. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3373/2018 emesso dal Tribunale di Salerno
[...] in data 11.12.2018 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società della Controparte_2 somma di euro 35.496,48 di cui € 32.939,84 per sorta capitale ed euro 2.511,64 per interessi moratori, oltre spese e competenze della procedura monitoria.
A fondamento della domanda monitoria, parte ricorrente, società operante nel settore della fornitura, installazione ed assistenza tecnica d'urgenza di apparecchiature elettromedicali, radiologiche, prodotti hardware e software, personal computer e sistemi informatici, in virtù del contratto per la fornitura di applicativi software a noleggio in licenza temporanea d'uso e servizi accessori per la durata di sessanta mesi stipulato con la opponente in data 28.12.2012, sosteneva di essere creditrice delle seguenti fatture: fatt. 14 del 29.01.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 36.ma mensilità di canone;
fatt. 88 del
31.03.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 38.ma mensilità di canone;
fatt. 121 del 29.04.2016 per euro
2.761,79 relativa alla 39.ma mensilità di canone;
fatt. 158 del 31.05.2016 per euro 2.761,79 relativa alla
40.ma mensilità di canone;
fatt. 275 del 31.08.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 43.ma mensilità di canone;
fatt. 326/02 del 30.09.2016 per euro 2.761,79 relativa alla 44.ma mensilità di canone;
fatt. 207/01 del 31.05.2017 per euro 2.761,79 relativa alla 52.ma mensilità di canone;
nonché fattura per i canoni successivi alla disdetta contrattuale, in ragione del perdurante uso del sistema da parte della locataria, per cui in data 03.07.2018 veniva emessa la fattura n. 262/01 del 03.07.2018 per euro 16.570,72; fattura 131 del
30.03.2018 emessa a seguito del contratto sottoscritto in data 13.03.2018 avente ad oggetto il ripristino di funzionamento del sistema;
fattura 133 del 03.04.2018 relativa a intervento tecnico del 14.03.2018 di sostituzione dei dischi sul server e intervento del 30.03.2018 di ripristino del corretto funzionamento del robot.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la proponeva formale opposizione Parte_3 impugnando e contestando ogni avversa deduzione, concludendo al fine di: “accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, revocarlo;
accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali della , relativi alla mancata conservazione e archiviazione di tutti gli esami del Controparte_2 settore radiologia praticati ai pazienti dall'anno 2012 al 2018 e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannarla al pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella che riterrà secondo equità; in via del tutto subordinata, sempre alla luce degli evidenziati inadempimenti contrattuali, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
sempre in via gradata, rideterminare le somme dovute alla luce delle contestazioni effettuate ed ai pagamenti Controparte_2 non conteggiati nell'importo portato in decreto;
condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari di Controparte_2 giudizio con attribuzione”. pagina 2 di 9 Si costituiva la impugnando tutto quanto argomentato, eccepito e dedotto da Controparte_2 controparte, perché infondato, in fatto ed in diritto, concludendo per quanto segue: “Nel merito, reietta ogni contraria ed avversa domanda od eccezione, Voglia rigettare l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Voglia dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale, perché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, voglia condannare la società opponente al pagamento in favore di della somma di euro 32.939,84 per sorta capitale in ragione delle fatture Controparte_2 azionate con il monitorio e non pagate, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
il tutto oltre interessi moratori commerciali ex D.lgs 231/02 maturati sulla sorta capitale fino alla domanda ed oltre gli interessi moratori commerciali sulla somma complessiva dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo per espressa richiesta di anatocismo ex art. 1283 Cod. Civ.; voglia comunque dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge”.
Con ordinanza riservata del 24.07.2019 il giudice precedente assegnatario della causa non concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto rilevando quanto segue: “nel caso di specie, anche facendo applicazione di tali principi, non possa ritenersi concedibile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto, in particolare: che parte opponente ha specificamente contestato i fatti costitutivi della pretesa fatta valere dall'opposta ed ha svolto una serie di contestazioni relative all'adeguatezza, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta da controparte che, sia pure ad una sommaria valutazione, quale si richiede in questa sede, appaiono prima facie fondate, anche alla luce della non contestata “disdetta”, in data 29.08.2016, del contratto in precedenza intercorso fra le parti;
ritenuto che
pertanto non debba essere concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto”. Inoltre, il G.I. medesimo, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con ordinanza riservata del
20.07.2020 non ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti.
Dopo alcuni rinvii, lo scrivente giudice divenuto assegnatario della causa fissava l'udienza del giorno 24.09.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino al 20.07.2025.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo basato su fatture, a mente del quale “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass. civ. Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
pagina 3 di 9 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass.
Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Inoltre, come sostiene l'unanime giurisprudenza: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C. afferma che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass. sent. n. 3090/1979; Cass. sent. n. 9685/2000, Cass. sent. n. 6343/1988).
Ne consegue che la fattura è un documento idoneo per l'ottenimento di un D.I.; mentre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, essa non è idonea a comprovare il credito in presenza di opposizione a D.I., dovendo l'opposto, che assume la posizione di attore in senso sostanziale, provare il fatto costitutivo del credito vantato ex art 2697 co 1 c.c.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano soddisfatti in quanto la società opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, la documentazione dalla quale il credito azionato trae origine: il contratto di noleggio regolarmente sottoscritto dalle parti in data 28.12.2012, le fatture relative alle mensilità non pagate emesse dalla società odierna opposta come indicate in premessa, la documentazione relativa ai contratti aggiuntivi e verbali di intervento tecnici controfirmati dalla opponente, gli estratti contabili, i libri giornale e scheda contabile del cliente.
Questi documenti, valutati nel loro insieme, integrano validamente i presupposti di cui all'art. 633
c.p.c. e possono costituire prova scritta sufficiente ai sensi dell'art. 634 c.p.c. in quanto la fattura, pur non costituendo ex se prova del credito, può concorrere unitamente ad altri elementi a integrare la prova sufficiente per l'emissione del D.I.
pagina 4 di 9 La ricostruzione contabile della opposta, comprovata dai documenti prodotti, risulta coerente ed è emersa, quindi, la prova della fondatezza del credito di cui al D.I. opposto. Peraltro, con la proposizione di una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la opponente asserisce l'esistenza del contratto e la sua esecuzione da parte della soc. opposta.
Passando proprio all'esame della domanda riconvenzionale, l'opponete contesta l'inadempimento contrattuale da parte della circa la mancata conservazione ed archiviazione di esami del Controparte_2 settore radiologia praticati ai pazienti dall'anno 2012 al 2018 e ne chiede la condanna della opposta al pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella ritenuta secondo equità.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione” ( Cass. Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
L'opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, può con l'atto di opposizione proporre eventuali domande riconvenzionali rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente, a condizione che sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 c.p.c. ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte “il creditore sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del temine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dell'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. 8901/2013).
Ergo chi lamenta l'inadempimento di una obbligazione contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nel caso di specie, dall'esame congiunto della documentazione depositata in atti, emerge come la abbia fornito prova della mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Parte_1
in particolare che a fronte di reiterate richieste di referti relativi al periodo di vigenza Controparte_2 contrattuale, rimaste inevase, si è concretizzata l'impossibilità di produrre documentazione utile in sede pagina 5 di 9 giudiziaria nei giudizi (documentati) intentati dai pazienti della casa di cura per l'accertamento di responsabilità sanitaria.
Non risulta controverso che, a far data dal 2013, si siano verificati malfunzionamenti nel sistema di conservazione dei dati clinici, con conseguente irreperibilità di accertamenti diagnostici pregressi. Risulta agli atti altresì comunicazione della opposta, tardiva e priva di supporto tecnico certificato, che attribuisce la perdita dei dati a presunti sbalzi di tensione, senza tuttavia idonea dimostrazione oggettiva dell'asserito evento. Invero, nelle e-mail depositate in atti la società opposta dapprima affermava tramite la sussistenza di un virus che aveva criptato gli archivi e successivamente additava la perdita dei dati clinici a continui blackout e cali di tensione che avevano colpito la struttura della Casa di cura.
Inoltre, dalla documentazione contrattuale emerge che il sistema fornito dalla opposta era strutturalmente e funzionalmente idoneo a garantire anche il servizio backup dei dati clinici tramite il sistema PAS e l'applicativo Instant Backup, corredato da sistema dedicato NAS, funzionale al servizio di archiviazione e salvataggio dati.
In particolare, il contratto di noleggio stipulato nel 2012 prevedeva, come tipologia di servizi inclusi nel canone, l'installazione da remoto, configurazione, help desk, aggiornamento e training su applicativi forniti attraverso connessione remota.
Dunque, non si limitava alla mera fornitura di beni, ma includeva prestazioni di supporto tecnico, aggiornamento, assistenza e archiviazione ove la fornitura del NAS, funzionale al backup, conferma la sussistenza della obbligazione contrattuale di di garantire tale servizio. CP_2
Invero, la società non ha assolto l'onere della prova a suo carico ex art. 2697 c.c., di un CP_2 evento estintivo (virus, blackout o cali di tensione) idoneo a giustificare la perdita dei dati, né ha dimostrato di aver informato tempestivamente la Casa di Cura dell'accaduto o delle idonee misure tecniche adottate per la prevenzione e mitigazione del danno.
L'assistenza tecnica da remoto non può ritenersi esclusa dal contratto, essendo parte sostanziale della prestazione dedotta e oggetto delle obbligazioni a carico di come confermato anche Controparte_2 dall'intervento tecnico effettuato nel 2013 per la copia e archiviazione dei dati sul server che conferma l'effettivo svolgimento iniziale dell'attività di backup da parte della stessa opposta.
L'eccezione sollevata da circa il blackout elettrico quale causa di perdita di dati, Controparte_2 risulta priva di riscontri tecnici certi e non è supportata da elementi di prova idonea, non essendo dimostrato né il momento dell'evento, né l'effettiva adozione di misure preventive e di ripristino tempestivo.
Inoltre, l'opposta ha ritirato i sistemi in questione nel marzo 2017 senza consegnare i dati ivi contenuti alla configurando una violazione dell'obbligo di restituzione previsto per il locatore Parte_1 in relazione ai dati generati nell'esecuzione del contratto. pagina 6 di 9 La parte opponente ha allegato la compromissione della propria posizione processuale in giudizi civili per responsabilità sanitaria a causa dell'impossibilità di produrre i richiesti referti clinici digitali, circostanza non contestata dall'opposta.
Tale situazione integra un'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che ha inciso sulla possibilità per la struttura sanitaria di accedere a documenti fondamentali per la propria difesa giudiziale, venendo meno a obbligazioni contrattuali.
Dunque, solo nel 2017 la opponente apprendeva della perdita dei dati e della compromissione irreversibile degli archivi, nonostante già negli anni precedenti il Direttore Sanitario avesse richiesto documentazione per una controversia in corso.
Inoltre, passando in rassegna gli articoli di riferimento del contratto di noleggio, era previsto in oggetto, oltre alla fornitura in noleggio di sistemi con formula a rata costante, anche supporto prestato da personale specializzato aggiornamento software e documentazione in formato elettronico, Controparte_2 assistenza telefonica (art. 1); nonché l'installazione degli applicativi software forniti su apparecchiature hardware messe a disposizione dal cliente che dovevano rispondere alle caratteristiche minime fornite da al fine di garantire un corretto funzionamento degli stessi (art. 2); l'art. 3, invece, prevedeva, CP_2 come oneri e Responsabilità del Cliente, di determinare quando il servizio era necessario e fornire per telefono tutte le informazioni utili al personale per ripristinare il corretto funzionamento CP_2 dell'apparecchiatura sul quale era installato l'applicativo o gli applicativi software oggetto del contratto ed utilizzare le apparecchiature in un corretto ambiente operativo e nel caso in cui il sistema veniva infettato da virus, la si riservava il diritto di fatturare il costo dell'intervento necessario al corretto CP_2 ripristino del sistema.
L'art. 5 escludeva dal contratto i guasti derivati da uso di accessori non conformi alle specifiche del costruttore, cause naturali, manomissione e/o cattivo uso, impianti non rispondenti alle specifiche richieste dal costruttore o alle norme vigenti, i servizi di trasloco delle apparecchiature e la loro riconfigurazione e/o modifica di configurazione e revisione delle parti elettroniche se non espressamente offerte da CP_2 la messa a punto o la riparazione di impianti elettrici e/o di alimentazione e reti di collegamento e/o trasferimento dati, nonché la fornitura di materiale di consumo o accessori quali licenze database, sistemi operativi, hardware vario. Inoltre, gli eventuali interventi per guasti dovuti a tali cause sarebbero stati fatturati a parte sulla base dell'effettivo costo.
In tale ottica, altresì, l'art. 6 stabiliva che nel caso di rescissione anticipata da parte del committente a titolo di penale veniva corrisposto un importo pari a n. 8 rate del canone e gli applicativi forniti venivano disinstallati a carico di ed anche nel caso il cliente negava la rimozione non ne veniva garantito il CP_2 funzionamento così come durante la validità del contratto.
pagina 7 di 9 All'art. 10 era indicata la limitazione di responsabilità secondo cui: “10. 1 non assume CP_2 comunque alcuna responsabilità per danni di qualsiasi genere e tipo o per mancato profitto derivati al cliente e/o a terzi per
l'uso o il mancato uso delle apparecchiature e del software conseguenti all'intervento o al mancato intervento di . 10.2 CP_2
La sicurezza degli impianti e la rispondenza alle norme in vigore sono di esclusiva responsabilità del cliente”.
Orbene, è emerso documentalmente che tale mancanza di fornitura di materiale avveniva in un momento anche precedente alla disdetta che proveniva dalla opponente nel 2016 e l'opposta neppure in seguito informava tempestivamente la cliente del malfunzionamento del sistema e della condizione tecnica compromessa.
La opposta pur essendo responsabile della manutenzione da remoto, non ha fornito report tecnici o certificazioni che attestino l'effettiva esecuzione del backup e della conservazione, né prova idonea per la perdita sistematica dei dati.
In tale ottica si delinea inadempimento contrattuale della ai sensi degli artt. 1218, Controparte_2
1453 c.c.
Quanto alla clausola di decadenza annuale di cui all'art. 11 del contratto, essa non può trovare applicazione nella fattispecie, attesa la natura non immediatamente percepibile dell'inadempimento; la cliente non poteva conoscere la perdita dei dati, trattandosi di servizio da rendere da remoto dalla e quindi non verificabile direttamente, per cui quel termine di decadenza trova applicazione Controparte_2 dal momento della conoscenza dell'inadempimento.
Il danno derivante dalla perdita di documentazione sanitaria è risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) ed il pregiudizio è stato dimostrato dalla opponente che non è stata in grado di estrapolare i dati dei singoli pazienti per difendersi dalle pretese risarcitorie da essi avanzate e documentate. Tuttavia, tale danno non è stato provato in misura analitica, non essendo poi provata l'incidenza della mancata conoscenza immediata dei dati sull'esercizio del diritto di difesa in giudizio e sull'eventuale condanna della . Parte_1
Per tale motivo non può che procedersi in via equitativa ex art. 1226 c.c. che si quantifica in €
20.000,00, tenendo conto della difficoltà probatoria, dell'onere condiviso nella gestione dei sistemi e del concreto pregiudizio subito dalla struttura.
L'importo sopra indicato va posto in compensazione – come richiesto da parte opponente – al credito vantato dall'opposta che si riduce quindi ad € 15.496,48 oltre interessi moratori dal giorno della domanda giudiziale (poiché quelli pregressi sono stati già calcolati ed il relativo importo inserito nel ricorso monitorio) fino al soddisfo. In considerazione della rideterminazione del credito il D.I. va revocato.
Parte opponente va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza, ma nella misura di un terzo secondo i valori intermedi tra i minimi ed i medi tabellari dello scaglione di valore pagina 8 di 9 individuato secondo il decisum e con compensazione per i restanti due terzi ex art 92 co 2 cpc alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionale e della conseguente soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione a D.I. promossa dalla ogni altra domanda ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa, rigettata e reietta, così definitivamente dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3373/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data
11/12/2018;
2) Previo accertamento che la società opponente è debitrice dell'importo delle fatture allegate al ricorso monitorio e previo accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in misura di € 20.000,00, ed operata la compensazione tra i due crediti, condanna la Parte_1
al pagamento in favore della della somma di € Parte_2 Controparte_1
15.496,48 oltre interessi moratori secundum legem dalla data della domanda giudiziale (essendo stati già conteggiati quelli pregressi maturati fino al deposito del ricorso monitorio) fino al soddisfo;
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in misura di un terzo che si liquidano in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% nonché IVA e
CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
compensa le spese per i restanti due terzi;
Così deciso in Salerno,
24.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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