Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2701
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Diritto al buono pasto per turno superiore alle sei ore

    La Corte ha ritenuto che la normativa collettiva nazionale (art. 29 CCNL 2001) lasciava alla discrezionalità delle aziende sanitarie la decisione sull'istituzione del servizio mensa o di modalità sostitutive, compatibilmente con le risorse disponibili. L'art. 7 della L.R. Puglia 1/2008 subordinava tale diritto alla compatibilità con le risorse finanziarie e all'equilibrio economico di bilancio, condizioni non provate nel periodo di riferimento. Inoltre, la contrattazione integrativa aziendale (CCIA) del 2016 e 2020 non poteva derogare in melius alla contrattazione nazionale o alle norme imperative di legge in materia di vincoli di bilancio.

  • Rigettato
    Inadempienza della resistente

    La domanda è stata rigettata in quanto la domanda principale relativa al diritto ai buoni pasto è stata respinta.

  • Accolto
    Erogazione buoni pasto per turno superiore alle 8 ore

    La Corte ha accolto parzialmente la domanda limitatamente al periodo tra l'entrata in vigore del CCIA del 26 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, periodo in cui le condizioni finanziarie potevano essere compatibili con l'erogazione. Il ricorrente ha diritto a 1 buono pasto per il mese di novembre 2020 (turno superiore alle 8 ore) e 7 buoni pasto per il mese di dicembre 2020 (turni superiori alle 8 ore), per un totale di 8 buoni pasto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2701
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 2701
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo