TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1288 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PALMINTERI DANIELA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “chiede che VOGLIA Parte_1
L'ILL.MO GIUDICE ADITO
In via principale
- Ritenere e dichiarare la sussistenza in favore della ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici previsti dalla legge, al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge, e di accertare la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o diversa accertanda, con tutte le conseguenti statuizionie provvedimenti;
- Condannare l' , in persona del presidente Controparte_2 pro tempore, all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o diversa accertanda;
- Condannare l' , in persona del presidente pro Controparte_2 tempore, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex DM 55/14, CPA e IVA, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. Nel caso di rigetto delle domande, trovandosi la ricorrente nelle condizioni economiche di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. per beneficiare dell'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza, come da allegata autocertificazione (doc. 18) e che la presente controversia
è di valore indeterminato, esonerare la ricorrente dalla condanna alle spese processuali.
In via istruttoria e subordinata
• disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche mediante conferimento di nuovo incarico ad altro ausiliario, affinché il nuovo CTU rivaluti la situazione sanitaria della ricorrente, tenendo conto del documentato aggravamento clinico intervenuto e già prodotto in atti (certificazione medica del 15.10.2025);
• in alternativa, invitare il CTU nominato a riformulare la propria perizia, correggendo le macroscopiche difformità dai parametri normativi e aggiornando la valutazione alla luce del sopravvenuto peggioramento. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta – rigettata la richiesta di rinnovo della CTU apparendo la stessa esaustiva e completa e rigettata la richiesta di richiamo sulla base del certificato qualificato di “aggravamento sindrome depressiva” , certificato neurologico, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“MB DEI SENI CAVERNOSI DI SINISTRA IN PAZIENTE CON
[...]
EMICRANIA CON E SENZA AURA. IPERTENSIONE Controparte_3
ARTERIOSA. ISTERECTOMIA TOTALE CON SALPINGECTOMIA BILATERALE
LAPAROTOMICA. LIEVE SPONDILOSI DORSOLOMBARE CON DISCOPATIA INIZIALE.
DEPRESSIONE.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
La ricorrente, è un soggetto di 49 anni, che in data 05/02/2024 presentava domanda all' e in CP_2 data 26/03/2024 veniva sottoposto a visita dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: LE
RECIDIVANTE DA PREGRESSA MB VENOSA DEI SENI INTRACRANICI IN PAZIENTE
CON “LAC” POSITIVO (TROMBOFILIA) IN FOLLOW-UP E TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO. IPERTENSIONE ARTERIOSA. ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI
ISTERECTOMIA RADICALE E SALPINGECTOMIA BILATERALE. riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL
509/88). Percentuale 46 % data decorrenza 05/02/2024.
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare:
I. Voce 6003 ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE assegno il 15 %.
II. Voce 6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE assegno il 25%.
III. Voce 9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE assegno il 30 %, per la sindrome anticorpi antifosfolipidi.
IV. Voce 2204-2205 sindrome depressiva endoreattiva 10%-25%: inquadro tra le due voci ed attribuisco la percentuale media del 15% il disturbo psichiatrico del ricorrente.
V. Voce 7003 SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° assegno il 15%.
Applicando alle prime due voci il calcolo Salomonico per patologie dello stesso organo o apparato ed il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi per le altre voci si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig.ra è del 69%. Parte_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.ra ha una riduzione della capacita' lavorativa del 69% per cui non ha Parte_1 diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971.
OSSERVAZIONI DELL'AVVOCATO DANIELA PALMERI VEDI ALLEGATO.
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
In merito all'osservazione: Va poi rilevato che il CTU ha omesso di valutare il cistocele e l'incontinenza urinaria.
Risposta: nella documentazione il cistocele e l'incontinenza urinaria sono di lieve entita' infatti la ricorrente non lo menziona nell'anamnesi; oltretutto le due patologie non sono tabellate.
In merito all'osservazione: la malattia paradontale di grado moderato.
Risposta: lo inserisco nella nuova diagnosi ma non e' tabellato.
In merito all'osservazione: Infine la S.V. ha omesso anche la cefalea.
Risposta: nelle certificazioni la diagnosi e' di emicrania ed e' in diagnosi.
In merito all'osservazione: al CTU è fatto obbligo di applicare la percentuale fissa indicata (colonna
“fisso”).
Risposta: la ricorrente ha un'eta' in cui verosimilmente sarebbe stata in menopausa per cui non piu in eta' fertile.
Pe cui la nuova diagnosi e':
DIAGNOSI
MB DEI SENI CAVERNOSI DI SINISTRA IN PAZIENTE CON SINDROME DI ANTICORPI
ANTIFOSFOLIPIDI. EMICRANIA CON E SENZA AURA. IPERTENSIONE ARTERIOSA.
ISTERECTOMIA TOTALE CON SALPINGECTOMIA BILATERALE LAPAROTOMICA. LIEVE
SPONDILOSI DORSOLOMBARE CON DISCOPATIA INIZIALE. DEPRESSIONE. MALATTIA
PARADONTALE DI GRADO MODERATO. INCONTINENZA URINARIA.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare:
I. Voce 6003 ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE assegno il 15 %.
II. Voce 6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE assegno il 25%.
III. Voce 9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE assegno il 30 %, per la sindrome anticorpi antifosfolipidi.
IV. Voce 2204-2205 sindrome depressiva endoreattiva 10%-25%: inquadro tra le due voci ed attribuisco la percentuale media del 15% il disturbo psichiatrico del ricorrente.
V. Voce 7003 SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° assegno il 15%.
Applicando alle prime due voci il calcolo Salomonico per patologie dello stesso organo o apparato ed il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi per le altre voci si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig.ra è del 69%. Parte_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.ra ha una riduzione della capacita' lavorativa del 69% per cui non ha Parte_1 diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 21/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PALMINTERI DANIELA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “chiede che VOGLIA Parte_1
L'ILL.MO GIUDICE ADITO
In via principale
- Ritenere e dichiarare la sussistenza in favore della ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici previsti dalla legge, al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge, e di accertare la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o diversa accertanda, con tutte le conseguenti statuizionie provvedimenti;
- Condannare l' , in persona del presidente Controparte_2 pro tempore, all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o diversa accertanda;
- Condannare l' , in persona del presidente pro Controparte_2 tempore, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex DM 55/14, CPA e IVA, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. Nel caso di rigetto delle domande, trovandosi la ricorrente nelle condizioni economiche di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. per beneficiare dell'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza, come da allegata autocertificazione (doc. 18) e che la presente controversia
è di valore indeterminato, esonerare la ricorrente dalla condanna alle spese processuali.
In via istruttoria e subordinata
• disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche mediante conferimento di nuovo incarico ad altro ausiliario, affinché il nuovo CTU rivaluti la situazione sanitaria della ricorrente, tenendo conto del documentato aggravamento clinico intervenuto e già prodotto in atti (certificazione medica del 15.10.2025);
• in alternativa, invitare il CTU nominato a riformulare la propria perizia, correggendo le macroscopiche difformità dai parametri normativi e aggiornando la valutazione alla luce del sopravvenuto peggioramento. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta – rigettata la richiesta di rinnovo della CTU apparendo la stessa esaustiva e completa e rigettata la richiesta di richiamo sulla base del certificato qualificato di “aggravamento sindrome depressiva” , certificato neurologico, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“MB DEI SENI CAVERNOSI DI SINISTRA IN PAZIENTE CON
[...]
EMICRANIA CON E SENZA AURA. IPERTENSIONE Controparte_3
ARTERIOSA. ISTERECTOMIA TOTALE CON SALPINGECTOMIA BILATERALE
LAPAROTOMICA. LIEVE SPONDILOSI DORSOLOMBARE CON DISCOPATIA INIZIALE.
DEPRESSIONE.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
La ricorrente, è un soggetto di 49 anni, che in data 05/02/2024 presentava domanda all' e in CP_2 data 26/03/2024 veniva sottoposto a visita dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: LE
RECIDIVANTE DA PREGRESSA MB VENOSA DEI SENI INTRACRANICI IN PAZIENTE
CON “LAC” POSITIVO (TROMBOFILIA) IN FOLLOW-UP E TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO. IPERTENSIONE ARTERIOSA. ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI
ISTERECTOMIA RADICALE E SALPINGECTOMIA BILATERALE. riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL
509/88). Percentuale 46 % data decorrenza 05/02/2024.
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare:
I. Voce 6003 ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE assegno il 15 %.
II. Voce 6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE assegno il 25%.
III. Voce 9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE assegno il 30 %, per la sindrome anticorpi antifosfolipidi.
IV. Voce 2204-2205 sindrome depressiva endoreattiva 10%-25%: inquadro tra le due voci ed attribuisco la percentuale media del 15% il disturbo psichiatrico del ricorrente.
V. Voce 7003 SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° assegno il 15%.
Applicando alle prime due voci il calcolo Salomonico per patologie dello stesso organo o apparato ed il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi per le altre voci si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig.ra è del 69%. Parte_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.ra ha una riduzione della capacita' lavorativa del 69% per cui non ha Parte_1 diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971.
OSSERVAZIONI DELL'AVVOCATO DANIELA PALMERI VEDI ALLEGATO.
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
In merito all'osservazione: Va poi rilevato che il CTU ha omesso di valutare il cistocele e l'incontinenza urinaria.
Risposta: nella documentazione il cistocele e l'incontinenza urinaria sono di lieve entita' infatti la ricorrente non lo menziona nell'anamnesi; oltretutto le due patologie non sono tabellate.
In merito all'osservazione: la malattia paradontale di grado moderato.
Risposta: lo inserisco nella nuova diagnosi ma non e' tabellato.
In merito all'osservazione: Infine la S.V. ha omesso anche la cefalea.
Risposta: nelle certificazioni la diagnosi e' di emicrania ed e' in diagnosi.
In merito all'osservazione: al CTU è fatto obbligo di applicare la percentuale fissa indicata (colonna
“fisso”).
Risposta: la ricorrente ha un'eta' in cui verosimilmente sarebbe stata in menopausa per cui non piu in eta' fertile.
Pe cui la nuova diagnosi e':
DIAGNOSI
MB DEI SENI CAVERNOSI DI SINISTRA IN PAZIENTE CON SINDROME DI ANTICORPI
ANTIFOSFOLIPIDI. EMICRANIA CON E SENZA AURA. IPERTENSIONE ARTERIOSA.
ISTERECTOMIA TOTALE CON SALPINGECTOMIA BILATERALE LAPAROTOMICA. LIEVE
SPONDILOSI DORSOLOMBARE CON DISCOPATIA INIZIALE. DEPRESSIONE. MALATTIA
PARADONTALE DI GRADO MODERATO. INCONTINENZA URINARIA.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare:
I. Voce 6003 ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE assegno il 15 %.
II. Voce 6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE assegno il 25%.
III. Voce 9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE assegno il 30 %, per la sindrome anticorpi antifosfolipidi.
IV. Voce 2204-2205 sindrome depressiva endoreattiva 10%-25%: inquadro tra le due voci ed attribuisco la percentuale media del 15% il disturbo psichiatrico del ricorrente.
V. Voce 7003 SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° assegno il 15%.
Applicando alle prime due voci il calcolo Salomonico per patologie dello stesso organo o apparato ed il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi per le altre voci si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig.ra è del 69%. Parte_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.ra ha una riduzione della capacita' lavorativa del 69% per cui non ha Parte_1 diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 21/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini