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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3425/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to CANTO LEONARDO ) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento della condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del CP_1 procuratore antistatario e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al dm
55/14.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Parte_1
riconosciuto nella precedente fase dell'ATP invalido
[...] ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, è in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1 parte che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3425/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to CANTO LEONARDO ) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento della condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del CP_1 procuratore antistatario e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al dm
55/14.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Parte_1
riconosciuto nella precedente fase dell'ATP invalido
[...] ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, è in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1 parte che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate