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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto: REVOCAZIONE EX ART. 395, N. 4, C.P.C. della sentenza n. 1976/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento n. 3147/2019 PROMOSSA DA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Carmela Festa () C.F._2
e dall' avv. Cinzia Napolitano (), come da mandato su foglio allegato, con i quali elett.te dom.liano in Avellino alla Via S.A. Abate n. 11 attori
CONTRO ( , in persona del suo amministratore e l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenza Cagnetta ( e C.F._3 dall'avv. Emilio Paolo Sandulli ( ), in virtù del mandato in CodiceFiscale_4 atti, con i quali elettivamente domicilia c/o la sig.ra in Napoli, via CP_2
Crispi n. 94 convenuta
E
), in persona del l.r.p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI: Per gli attori e : Parte_1 Parte_2
1) sospendere inaudita altera parte il termine per la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 398, co. 4 c.p.c., attesa la fondatezza e natura pregiudiziale delle censure poste all'attenzione e valutazione della Corte di Appello nel presente procedimento di revocazione;
evidenza che la ha notificato il 05.06.2023 la sentenza gravata al CP_1 fine del decorso del termine breve di impugnativa, per cui si chiede alla Ecc.ma Corte di provvedere inaudita altera parte sulla prefata istanza di sospensione. 2) sospendere ex art. 401 e 373 c.p.c. preliminarmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
3) in fase rescindente revocare l'impugnata sentenza n. 1976, depositata il 04.05.2023, ai
1 sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per le ragioni esposte in premessa ai punti A), B) dell'atto di citazione;
4) in fase rescissoria, accogliere per quanto innanzi la domanda di cui all'appello incidentale dei ricorrenti, relativamente alla domanda di riconoscimento e condanna al pagamento dell'IVA sulla somma di € 21.650,93, in quanto risulta effettivamente accolta nella sentenza di appello;
5) sempre in fase rescissoria, condannare la al pagamento della somma di € CP_1
23.850,00 (oltre la già riconosciuta IVA sul danno da difetti di costruzione di € 21.650,93), nonché interessi e rivalutazione dalla domanda;
6) per l'effetto - in relazione alle domande di cui al presente atto, ed alla evidenza che: - che delle tre voci di danno riconosciute dalla sentenza di prima grado, soltanto una è stata annullata da Codesta Corte di Appello con la gravata sentenza, - e che risulta riconosciuta da Codesta Corte Appello l'IVA sul danno da difetti di costruzione, con derivato accoglimento della domanda di cui all'appello incidentale - provvedere al conseguenziale diverso regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU, con condanna della CP_1 alla spese di giudizio del doppio grado ed al pagamento della CTU.
[...]
Per la parte convenuta :“la Corte Ecc.ma, respinta e disattesa ogni Controparte_1 avversa domanda, richiesta e conclusione che si impugna: I. In via principale, disattenda le istanze ex adverso formulate ai sensi dell'art. 398, ultimo comma, c.p.c. e degli artt. 373 e 401 c.p.c. per la manifesta insussistenza delle condizioni all'uopo richieste. II. Dichiari inammissibile, ed in ogni caso, rigetti l'avversa domanda di revocazione in quanto manifestatamente infondata. III. Condanni gli attori in revocazione in solido all'integrale refusione delle spese e competenze del giudizio oltre rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione. In Cancelleria, si depositano: la sentenza di primo grado, la sentenza impugnata, l'atto di citazione in revocazione, l'istanza di sospensione ex art. 398, ultimo comma, c.p.c. ed ex artt. 373 e 401 c.p.c., visura catastale della comparente e la presente comparsa di costituzione e risposta con il mandato in calce”.
Svolgimento del processo
In data 18.9.2013 i Sigg. e acquistavano, per il prezzo di euro Pt_1 Parte_2
311.500,00, un immobile – costituito da un appartamento di 84 mq calpestabili e da box di mq 20 circa, siti in un fabbricato ubicato nel Comune di Avellino alla Via B. Croce n. 45/A (appartamento) e D(box) – dalla società costruttrice. Controparte_1
A seguito dell'acquisto di queste unità immobiliari, gli acquirenti riscontravano l'esistenza di numerosi difetti di costruzione, successivamente accertati dal CTU all'interno del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (N.R.G. 576/2016) dagli stessi instaurato contro la Controparte_1
2 Questi, i difetti riscontrati dal consulente: Mancata correzione a dovere dei ponti termini (CTU di ATP- pag. 10); Posa in opera non a regola d'arte della pavimentazione del balcone zona cucina (pag. 6 CTU della ATP;
Ponti termici (pagg. 6 ed 7 della CTU dell'ATP); Fenomeni di infiltrazioni e danni al locale garage ed al box auto degli attori (v.si pag. 7 della CTU dell'ATP); Vizio inerente la pavimentazione del box auto (pag. 7 della CTU dell'ATP); Vizio inerente la porta basculante del box medesimo (pag. 7 della CTU dell'ATP); Non corretto sistema di regolazione dell'impianto di climatizzazione (pag. 12 della CTU dell'ATP); Condensa infissi dovuta a vizi di costruzione (pag. 12 della CTU dell'ATP); Violazione delle prescrizioni di legge in merito all'impianto centralizzato ed alla coibentazione delle tubazioni (pag. 18 della CTU dell'ATP); Inidoneità della serratura del portone esterno che prova immissioni sonore nell'abitazione degli attori (posta a primo piano immediatamente superiore al portone medesimo) (pag. 18 della CTU dell'ATP); Violazione delle misure minime di altezza della porta basculante del box auto degli attori (pag. 19 della CTU dell'ATP); Pareti perimetrali non correttamente isolate (pag. 22 delle Conclusioni della CTU dell'ATP); Assenza del progetto energetico completo (pag. 22 delle Conclusioni della CTU dell'ATP).
In relazione agli immobili acquistati, per altro, il Comune di Avellino rilasciava, in data 31.1.2014, attestazione di mancato rilascio di agibilità affermando che la relazione sull'impianto termico prodotta dalla non presentava i requisiti di CP_1 legge per poter essere considerata “relazione tecnica ex lege 10/91”; relazione necessaria per l'ottenimento della certificazione di agibilità.
A fronte di tali riscontri (e regolarmente acquisita l'A.T.P. agli atti del giudizio), le parti private citavano dinanzi al Tribunale di Avellino la – che Controparte_1 chiamava in causa al fine di: 1) verificare i vizi e le Controparte_4 difformità di costruzione degli immobili descritti in atto, rispetto alle regole d'arte, norme di legge e obblighi contrattuali, con particolare riferimento all'entità, alla natura e alle cause;
2) per l'effetto, condannare la alla riduzione del Controparte_1 prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c. (nel limite massimo quantificando dal C.T.U.); 3) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 1494, co. 1, c.c. in relazione alla mancata piena, normale e salubre disponibilità ed utilizzabilità del bene immobile;
4) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno morale e del danno alla vita di relazione;
tutto quanto sopra richiesto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo;
5) condannare la convenuta alla refusione delle spese ed onorari di causa, sia quelli maturati nel procedimento di ATP, sia quelle relative alla presente causa (incluse spese di CTP e CTU di
3 entrambi i procedimenti); tutto quanto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale, dopo aver istruito apposita CTU, stimava un danno complessivo pari ad euro 55.000,00. Nel ragionamento effettuato dal giudice di prime cure, in sintesi, tale risultato sarebbe la conseguenza della sommatoria di tre voci di danno da identificare in questi termini: 1) danno da riduzione di valore dell'immobile derivante da difetti di costruzione per complessivi euro 21.650,93; condividendo sul punto le conclusioni della CTU, che affermava come la “riduzione di valore complessivo per l'immobile degli attori è pari ad euro 21.650,93 oltre IVA e cassa” (conclusioni CTU primo grado); 2) danno da minore commerciabilità del bene – “...non vi è dubbio che il danno da assenza del certificato è un danno da minore commerciabilità che ha una sua rilevanza in sé ulteriore rispetto a quello di minor valore dell'immobile perché carente di opere contrattualmente convenute e che rientravano nell'originario prezzo della compravendita. Si vuol dire cioè che, accanto al sicuro danno rappresentato dai costi per ottenere il certificato, non può non essere considerato il danno autonomo da difficile o impossibile commercializzazione del bene privo di certificato di agibilità, da svalutazione e deprezzamento dell'immobile, oltre i costi amministrativi, per il tempo necessario a tale ottenimento (sentenza di primo grado, pag. ) – determinato in via equitativa, riconoscendo una percentuale di ulteriore deprezzamento vicina al 10% rispetto al prezzo versato;
=> pari ad euro 31,150 (10% valore prezzo di acquisto).
3) danno da minore fruizione dell'immobile a causa della umidità (definito dalla CTU danno da disagio abitativo a causa dell'umidità), anch'esso equitativamente determinato.
Pertanto, il giudice di primo grado, rigettata la domanda di manleva nei confronti di condannava la sola al pagamento, in favore di CP_5 Controparte_1 parte attrice, di euro 55.000,00 (comprensiva di iva, rivalutazione ed interessi), in accoglimento delle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento danni;
rigettava, invece, la domanda relativo al danno morale. Il Tribunale, infine, compensava per la metà le spese di lite condannando la parte convenuta al pagamento in favore degli acquirenti della residua metà, liquidata in complessivi euro 9.000,00, di cui euro 300,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
compensava le spese relative alle fasi cautelari;
altresì condannava al pagamento in favore della terza chiamata Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
infine, poneva definitivamente a carico della le spese di Controparte_1
c.t.u. (di merito e di a.t.p.).
4 Avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Avellino proponeva appello affidando le sorti dell'impugnazione ai seguenti motivi di gravame: Controparte_1
1) erronea determinazione della riduzione del prezzo degli immobili, avendo il giudice acriticamente aderito alle conclusioni della CTU senza tenere conto delle cause concorrenti alla causazione del danno;
2) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il giudice equitativamente riconosciuto e liquidato in favore delle parti appellate il danno da “minore commercialità del bene”, nonostante lo stesso non fosse stato da queste mai chiesto né provato;
3) violazione dei principi in materia di onere della prova, avendo il Tribunale riconosciuto un danno – quello da “minore commercialità del bene” – nonostante la carenza dei presupposti, dato che l' “attuale assenza del certificato di agibilità è una condizione solo attuale e temporanea, ma non definitiva” (pag. 24 atto di appello);
4) erroneo rigetto della domanda di garanzia, essendo l'importo della condanna superiore a quello della franchigia, ed erronea allocazione delle spese di lite a carico della non potendo quest'ultima sapere se ed in che misura Controparte_1 sarebbe stata accolta la domanda degli attori;
5) erronea determinazione delle spese di lite esclusivamente a carico della nei rapporti tra quest'ultima e la società di assicurazione, nonché Controparte_1 erronea compensazione delle spese tra la prima e le odierne parti appellate per non aver tenuto adeguatamente in considerazione la soccombenza di queste ultime nei subprocedimenti cautelari.
I Sigg.ri e si costituivano in giudizio Parte_1 Parte_2 depositando comparsa di risposta con appello incidentale, sostenendo, da un lato, l'infondatezza dell'atto d'appello e impugnando, dall'altro, la medesima sentenza censurandola sotto tre profili: I) erronea determinazione del prezzo del contratto di acquisto dell'immobile sulla cui base applicare, poi, la percentuale del 10%, pari ad euro 323.960,00, non anche ad euro 311.500,00, come considerato dal giudice di primo grado;
II) mancato riconoscimento dell'IVA all'ammontare dei costi determinati dalla CTU;
III) erronea compensazione al 50% delle spese legali.
La Corte d'Appello di Napoli, sez. III, con sentenza n. 1976/ 2023, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava l'importo complessivamente spettante agli acquirenti per i lavori necessari al ripristino in complessivi € 21.650,93, oltre iva, rivalutazione ed interessi, avendo rilevato l'assenza della prova della sussistenza di un danno da minore temporanea commerciabilità dell'immobile
5 acquistato;
dall'accoglimento del (terzo) motivo di gravame (che ha condotto al rigetto della domanda da minore commerciabilità dell'immobile) scaturiva, poi, da un lato, l'assorbimento dell'appello incidentale e, dall'altro, l'assorbimento delle censure relative alle spese di lite, dovendo queste ultime essere rideterminate dal secondo giudice a seguito dell'accoglimento dell'appello. Veniva accolta, infine, la doglianza sollevata nei confronti della terza chiamata in causa. In conclusione, “La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello CP_1 incidentale di e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1007/2019 del Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello principale di nei conforti di e e, in CP_1 Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo oggetto della condanna a carico di n favore di e in € 21.650,93, CP_1 Parte_1 Parte_2 oltre iva, rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.
2. Accoglie in parte l'appello principale di ei confronti di e, CP_1 CP_3 in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la condanna alle spese del grado di in favore di in complessivi € 3.972,00 per compensi, oltre CP_1 CP_3 iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Rigetta l'appello incidentale di e nei confronti di Parte_1 Parte_2
CP_1
4. Compensa sia le spese di CTU già liquidate, sia le spese di entrambi i gradi di giudizio, tra d i coniugi e nella misura di 2/3 e CP_1 Parte_1 Parte_2 pone il restante 1/3 a carico di he liquida, per tale porzione, quanto al primo CP_1 grado in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al grado di appello in complessivi € 2.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
5. Condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di CP_3 CP_1
che liquida in complessivi € 962,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al
[...]
15%.
6. Da atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali e , Parte_1 Parte_2 in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.”. (sentenza d'appello, pagg. 12-13).
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli i Sig.ri e Parte_1
agiscono dinanzi a questa Corte in revocazione ex art. 395, co. Parte_2
4, c.p.c., affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi di gravame. Contestualmente, depositavano istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione ex art. 398, co. 4, c.p.c.; istanza poi respinta da questa Corte in data 7.7.2023.
6 La si costituisce in giudizio depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta, insistendo per la declaratoria di inammissibilità della revocazione e, in ogni caso, per la sua infondatezza, nonché per la condanna in solido degli attori in revocazione alla refusione delle spese e competenze del giudizio oltre il rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione.
Rimane contumace la in persona del l.r.p.t. CP_3
Svolgimento del processo Con il primo motivo, gli attori sostengono che il giudice di secondo grado sia incorso in errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., avente ad oggetto la sentenza del Tribunale che, al momento della determinazione del danno finale, pari ad € 55.000,00, non ha riconosciuto l'IVA sull'importo di € 21.650,93, pari al danno da riduzione del valore dell'immobile determinato dal CTU. L'errore revocatorio si sostanzierebbe, in altri termini, nell'aver il giudice d'appello, da un lato, rigettato (dichiarandolo assorbito) l'appello incidentale (che, tra le altre cose, impugnava la sentenza di primo grado proprio in ragione del mancato riconoscimento dell'IVA sull'importo di € 21.650,93) e nell'aver, dall'altro lato, statuito in dispositivo la condanna al pagamento della (sola) somma di € 21.650,93, “oltre IVA”, di fatto accogliendo l'appello incidentale;
“Risulta dunque per tabulas che la Corte di Appello di Napoli abbia ACCOLTO una delle domande dell' appello incidentale, dovendo altresì provvedere al conseguenziale diverso regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU. Ragion per cui costituisce errore revocatorio l'aver riportato nel successivo punto del dispositivo il “rigetto dell'appello incidentale di e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e disposizione di sussistenza dei “presupposti per il versamento Controparte_1
…dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
In via preliminare, occorre premettere che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art.395 n. 4 cod. proc. civ., è necessaria la presenza dei seguenti presupposti: a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa;
esso postula l'esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n.
7 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;
ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); c) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334).
Nel caso di specie, il vizio lamentato dagli attori non può rientrare nel concetto di errore di fatto rilevante ai fini della revocazione per i seguenti motivi. Anzitutto, l'aver, da un lato, rigettato l'appello incidentale ritenendolo assorbito a seguito all'accoglimento parziale dell'appello principale (con tutto ciò che ad esso consegue in termini di determinazione delle spese di lite, CTU e applicazione dell'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 co 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115) e, dall'altro, riconosciuto l'IVA sull'importo rideterminato in sede di condanna, non configura un errore percettivo del giudice avente ad oggetto un fatto nella sua dimensione storico- materiale incontrastabilmente escluso dagli atti, di cui il giudice accerta l'esistenza, ovvero – ex adverso – un fatto palesemente emergente dagli stessi, di cui il giudice nega la sussistenza, bensì in un errore di giudizio concernente le disposizioni normative che regolano i principi della domanda e della soccombenza.
In secondo luogo, l'aver riconosciuto l'IVA in dispositivo, considerando l'appello incidentale rigettato per assorbimento, si sostanzia in un “punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”, avendo lo stesso costituito specifico motivo di appello incidentale, con conseguente estromissione della fattispecie in esame dall'alveo di applicazione dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo di revocazione, gli attori prospettano l'errata quantificazione del danno liquidata dal secondo giudice, che avrebbe dovuto essere pari ad euro € 23.850,00
– così come risultante dallo scomputo dai € 55.000,00 la somma di € 31.150,00 (pari all'ammontare di danno non riconosciuto) –, non di € 21.650,93.
L'errore revocatorio si sostanzierebbe, in altri termini, nell'avere il giudice (ri)determinato l'ammontare del danno omettendo di considerare che la somma 8 complessiva liquidata dal giudice di primo grado, è comprensiva non di due bensì di tre voci di danno e più precisamente:
a) danno da riduzione di valore dell'immobile pari ad euro 21.650,93; b) danno da minore commerciabilità del bene, determinato in via equitativa, riconoscendo una percentuale di ulteriore deprezzamento vicina al 10% rispetto al prezzo versato;
c) danno da minore fruizione dell'immobile a causa della umidità, anch'esso equitativamente determinato.
Anche il presente motivo va dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., così come specificati dalla giurisprudenza sopra menzionata. In particolare, l'aver asseritamente omesso di liquidare – in sede di rideterminazione del quantum debeatur – una voce di danno (quella concernente il danno da disagio abitativo derivante da umidità) riconosciuta in primo grado, integra un errore di valutazione di fatti correttamente rappresentati, sostanziandosi in ultima analisi in un'omissione implicante la esatta perimetrazione dell'oggetto della domanda avanzata da parte appellante. La infatti, ha agito in sede di gravame contestando l'an e il quantum CP_1 debeatur delle sole voci di danno concernenti il danno derivante dai vizi dell'immobile compravenduto (primo motivo) e il danno da minore commerciabilità del bene (secondo e terzo motivo), non devolvendo dunque in appello il capo della sentenza relativo alla statuizione sul danno da disagio abitativo derivante da fenomeni (preesistenti) di umidità, riconosciuto dal giudice di prime cure in adesione alle risultante peritali (“Residui di umidità interna all'immobile ( …) riconducibile alla Società convenuta;
poiché gli attori hanno vissuto in un appartamento, per i primi due anni di vita, più umido rispetto a quanto accertato durante le operazioni peritali, si rimette all'On.le Sig. Giudice - in via equitativa - la eventuale valutazione relativa al disagio abitativo connesso alla concausa degli attuali fenomeni di condensa.” Pag. 57 CTU di primo grado). Pertanto, la mancata considerazione – ai fini della (ri)determinazione del quantum debeatur in sede di condanna – di una voce di danno su, tra l'altro si è formato un giudicato interno, non può avere natura di errore di fatto, bensì di errore di giudizio non censurabile in questa sede (sull'equiparazione tra giudicato e regola iuris rilevante ai fini dell'errore di giudizio, v. Cass. Sent. n. 7584 del 2025).
Le spese processuali seguono la soccombenza sono poste a carico degli attori in solido e liquidate in favore della controparte costituita in complessivi € 5.809,00, in ragione dei seguenti calcoli: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) 9 Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00.
Nulla nei rapporti tra e e la Parte_1 Parte_2 CP_3 non costituita. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori e Parte_1 Parte_2
in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla revocazione proposta dai Sig.ri e avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1976 del Pt_1 Parte_2
2023, così provvede:
a) dichiara la revocazione inammissibile;
b) condanna, in solido tra loro, gli attori Sig.ri e Parte_1 Parte_2 al pagamento, in favore della delle spese e competenze del
[...] CP_1 giudizio d'appello pari ad € 5.809,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Emilio Paolo Sandulli che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
c) nulla nei rapporti tra e e la Parte_1 Parte_2 CP_3 non costituita. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori e Parte_1 Parte_2
in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso, Napoli, 16 ottobre 2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Alessandro Cocchiara Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).
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