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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere R. Gen. N.800/2019
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 800/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
19 giugno 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 settembre 2024
d a OGGETTO: Bancari
(deposito bancario,
(C.F. ), con sede in cassetta di sicurezza, Controparte_1 P.IVA_1
apertura di credito Brembate (BG), via Veneto n. 11, in persona del legale rappresentante sig. CP_1
Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO GIUSEPPE bancario)
( ) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da C.F._1
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ) con sede legale in Milano, Piazza Filippo Controparte_2 P.IVA_2
Meda n. 4, in persona del procuratore speciale Dr. in forza di Controparte_3
procura in data 19.10.2021 in autentica Notaio Dr. di Persona_1
pagina 1 di 16 Verona n. 3867 rep., rappresentato e difeso dall'avv. BOTTI LAURA (C.F.
) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da C.F._2
procura in atti.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III civile, pubblicata in data 17 maggio 2019, n. 1119.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da P_
(già ), nei confronti di
[...] Controparte_4
con specifico riferimento al tasso di Controparte_1
interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 31.12.2014 per il Conto Corrente n. 9930 in complessivi euro 101,734,08 a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge n. 108/96) ed euro 135.796,88 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1022 quantificati al 20.04.2010 in complessivi euro 211,18 a titolo di usura oggettiva (art.
2 legge n. 108/96) ed euro 72.804,39 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1239 quantificati al 31.12.2014 in complessivi euro 72.417,19 a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge n. 108/96) ed euro 72.417,19 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con
pagina 2 di 16 interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto, c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando al 31.12.2014 gli addebiti per tali titoli illegittimi sul Conto Corrente
n. 9930 in euro 192.403,25 a titolo di anatocismo, euro 1.134,54 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 64.868,69 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1022 quantificati al 20.04.2010 in euro 15.940,17 a titolo di anatocismo, euro 1.803,85 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1239 quantificati al 31.12.2014 in euro 27.329,91 a titolo di anatocismo, euro 31.689,04 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per l'effetto, accertare l'esatto saldo di conto corrente relativo al rapporto n. 9930
a credito dell'attrice per Euro 253.353,99, nonché l'esatto saldo del conto anticipo fatture relativo ai rapporti n. 1022 a credito dell'attrice per Euro 75.483,95 e n.
1239 a credito dell'attrice per Euro 133.029,31;
- condannare (già Controparte_2 Controparte_4
), a risarcire a il danno
[...] Controparte_1
da essa patito nella misura di Euro 8.174,00 pari al costo sostenuto per
l'accertamento peritale compiuto per conto dell'attrice da Soluzioni Finanziarie
S.r.l.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi l'ordine di esibizione nei confronti dell'appellata di copie conformi all'originale del contratto di conto corrente n. 9930, del conto Anticipo Fatture n. 1022, di tutti i contratti di apertura di credito precedenti al 31.12.2002 e degli estratti conto mensili riferiti al periodo precedente
pagina 3 di 16 al 31.12.2002.
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso Spese Generali, IVA e CPA.”
Dell'appellato
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché irrituali, inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese anche di II grado di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare ogni istanza istruttoria avversaria.
Voglia, inoltre, l'On.le Corte adita, all'occorrenza ed in accoglimento delle domande ed eccezioni già proposte in primo grado dalla integralmente CP_5 richiamate e riproposte nel presente grado di giudizio, così statuire: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, rigettata ogni contraria e diversa istanza, così giudicare. In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione di controparte che trovi causa, ragione e fondamento in fatti, rapporti ed operazioni anteriori al
12.11.2005 e, in alternativa ed occorrendo, nei termini rappresentati nel prospetto delle rimesse solutorie cadute in prescrizione allegato sub doc. 2) alla comparsa di risposta. In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto. In ogni caso: spese e compensi di causa integralmente rifusi. In via istruttoria: si rinnovano i rilievi e le osservazioni tutte alla perizia così come illustrate nella memoria in data 19.3.2018 qui riconfermata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 16 adiva il Tribunale di Bergamo Controparte_1
affermando di aver stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente con annessi conti anticipi fatture.
La società chiedeva l'accertamento della nullità parziale dei contratti relativamente alle clausole sugli interessi e alle cms, nonché la rideterminazione del saldo dei conti suddetti, al netto degli addebiti illegittimi asseritamente operati a titolo di interessi usurari, anatocistici, commissioni, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito.
Il tribunale riteneva le domande infondate considerato che:
-le difese di parte attrice risultavano connotate da un'estrema genericità e carenti di prova (nello specifico parte attrice non aveva prodotto il contratto di conto corrente né i relativi estratti conto concernenti all'intero rapporto contrattuale).
-La banca aveva evaso la richiesta della società ex art. 119 TUB.
-Risultava documentalmente comprovato l'adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
-La cms non era illecita, sussistendo una ratio giustificativa insita nella remunerazione spettante alla banca quale corrispettivo della prestazione offerta, individuabile nella messa a disposizione fondi a favore del cliente.
Il tribunale affermava inoltre che “l'astratta legittimità della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185), con la quale è stata dettata una prima disciplina della commissione di massimo scoperto. L'art. 2 bis della citata legge ha previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalla clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ma questo solamente “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Per quanto riguarda il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009 n. 2, “la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino
pagina 5 di 16 all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010).”
-Il tribunale non riteneva attendibili le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi. Per quanto concerne l'usura soggettiva il tribunale riteneva che parte appellante non avesse specificatamente dedotto nulla in merito.
-Tutto quanto considerato il giudice di primo grado giudicava inammissibile, in quanto esplorativa, l'espletamento di una CTU, ed in considerazione di ciò non riteneva di prendere in esame le conclusioni della CTU precedentemente autorizzata dal giudice istruttore.
In conclusione, il tribunale rigettava le domande di parte attrice e condannava la stessa, in applicazione del principio della soccombenza, al rimborso in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 12.677,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e accessori di legge, ponendo le spese di c.t.u. (già liquidate in corso di causa) definitivamente e integralmente a carico della parte attrice.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Controparte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1)sulla ritenuta genericità e carenza probatoria delle difese di parte CP_1
appellante contesta la pronuncia di primo grado ove ha ritenuto che le difese della società fossero connotate da un'estrema genericità. La società osserva che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado indicava ogni elemento previsto dall'art. 163
c.p.c., e che la domanda ha ad oggetto la rideterminazione del dare-avere, ossia l'accertamento dell'esatto saldo del conto corrente n.9930 e dei collegati conti pagina 6 di 16 anticipi fatture n.1022 e 1239, depurati dagli addebiti contestati perché illegittimi.
Inoltre, parte appellante espone che il tribunale ha ritenuto altresì carenti le allegazioni documentali prodotte dalla società: sul punto la società chiarisce di non aver mai sottoscritto alcun contratto di conto corrente né di aver mai dedotto tale circostanza.
A seguito della proposizione dell'istanza ex art. 119 TUB alla banca, al fine di ricevere copia della documentazione bancaria, fra cui gli eventuali contratti scritti, la banca non ha consegnato alla società alcun contratto di conto corrente relativo al rapporto n. 9930, tuttavia pacificamente acceso in data 14/02/1989.
La società osserva che tali deduzioni sarebbero confermate anche dalla disciplina concernente la forma dei contratti vigente all'epoca in cui il rapporto è iniziato: infatti nel 1989 non era in vigore alcuna normativa che imponesse la forma scritta ad substantiam, per cui è verosimile che non sussista alcun contratto scritto.
In ogni caso l'esistenza del contratto di conto corrente e la sua datazione risultano pacifiche fra le parti.
Per quanto concerne il conto anticipi n. 1022, non essendovi alcun contratto di conto corrente stipulato per iscritto, parte appellante ritiene che sia stato acceso in epoca antecedente il 31/12/2002, data desunta dal primo estratto conto disponibile in atti, mentre il conto anticipi n. 1239 è stato acceso in data 18/05/2009 come risultante dal contratto sottoscritto e prodotto.
Preso atto che la banca ha invece affermato l'esistenza di un contratto scritto, su quest'ultima grava l'onere probatorio di produrlo. Tuttavia, parte appellante osserva che la banca non ha prodotto il contratto neppure a seguito della richiesta formulata ex art. 119 TUB.
In conclusione, la società eccepisce che, a fronte della mancata stipulazione per iscritto del contratto, ogni pattuizione contrattuale degli addebiti contestati applicati
(tassi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, cms, spese di tenuta conto, valute bancarie) deve ritenersi invalida.
2)Mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: parte appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha negato l'ordine di esibizione, facendo così errata applicazione dell'art. 119 TUB e dell'art. 210 c.p.c..
pagina 7 di 16 La società riporta di aver formulato in data 15/09/2015 la richiesta alla banca ex art. 119 TUB, all'esito della quale la banca non ha mai consegnato alcun contratto né gli estratti conto relativi al periodo precedente al 31/12/2002 (tali estratti sono stati prodotti successivamente in giudizio).
Pertanto, parte appellante formula l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché vengano prodotte eventuali copie conformi all'originale del contratto di conto corrente n. 9930, del conto anticipi fatture n. 1022, di tutti i contratti di apertura di credito precedenti al 31/12/2002 e degli estratti conto mensili riferiti al periodo precedente al 31/12/2002.
Ulteriormente la società afferma che relativamente ai contratti che regolano l'intero rapporto in costanza dello stesso non troverebbe applicazione il limite temporale previsto dall'art. 119 TUB.
3)Sulla cms, erroneità e omessa pronuncia: con riferimento alla cms parte appellante eccepisce di non essersi limitata, nel giudizio di primo grado, a contestare l'astratta illegittimità della pattuizione della cms all'interno di un generico contratto di affidamento, avendo contestato l'addebito da parte della banca di una cms non pattuita per iscritto, di cui non risulta alcun criterio predeterminato e approvato, la percentuale ad essa riferibile, l'importo su cui è computata, né tanto meno il periodo di capitalizzazione.
Pertanto, parte appellante eccepisce che dovrà essere dichiarato illegittimo l'addebito della cms per il periodo dal 01/10/94 al 31/12/2002, depurando il saldo del conto corrente da tali addebiti.
Nel caso di specie la cms ha rappresentato inoltre un ulteriore costo per il correntista.
Infine, preso atto delle modifiche normative intervenute in materia, parte appellante eccepisce che neppure risultano correttamente pattuite, secondo il meccanismo facilitato dell'art. 118 TUB, le commissioni sostitutive della cms, ossia la CDF e la
CIV.
Le mancate pattuizioni della cms e delle successive commissioni sarebbero state accertate e considerate dalla CTU svolta nel precedente grado di giudizio, la quale ha provveduto a rideterminare il saldo espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni non pattuite.
pagina 8 di 16 4)Sull'usurarietà dei tassi: parte appellante ritiene applicabile al rapporto oggetto di causa l'art. 1815, comma 2 c.c., osservando che la clausola ove risultano pattuiti interessi, commissioni e spese usurari è nulla e in aggiunta il prestito in conto corrente diviene gratuito, cosicché non sono dovuti interessi ad alcun titolo.
Inoltre, la società afferma che le circolari della Banca d'Italia sarebbero prive di rilevanza normativa, non essendo qualificabili come fonti di diritto e non potendo derogare al principio di legge fissato dalla L. n. 108/96, e che esse dovrebbero uniformarsi all'interpretazione della Corte di Cassazione e non contraddirla.
Infatti, è la legge primaria a fissare il criterio per la determinazione del tasso soglia, cui consegue l'irrilevanza del criterio indicato dalla Banca d'Italia per la rilevazione di un c.d. tasso soglia riferito alla mora o alla cms.
Parte appellante afferma l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni introdotte dalla L. n. 108/96 in tema di usura.
Ulteriormente, per quanto concerne i criteri per la rilevabilità del superamento del tasso soglia, parte appellante riporta quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/18, secondo cui la cms deve essere ricompresa nel calcolo del
T.E.G. essendo rilevante ai fini della verifica dell'usura, pur adottando una metodologia che si discosta dalla L. n. 108/96. Tuttavia, non potranno essere applicate le soglie individuate ad hoc dalla Banca d'Italia per la verifica dell'usurarietà comprensiva della cms, bensì dovranno essere utilizzate le soglie già previste per le singole tipologie di operazioni.
Ulteriormente parte appellante osserva che l'usurarietà del rapporto non discende dalle oscillazioni dei parametri contrattuali ma deriva dalle pattuizioni originarie, tra cui vanno incluse le modifiche alle condizioni economiche introdotte unilateralmente nel rapporto ex art. 118 bis TUB, le pattuizioni di tassi introdotte unilateralmente nel rapporto ex art. 118 bis TUB, e le pattuizioni di tassi debitori connessi o collegati alle aperture di credito concesse e regolate in conto corrente.
Inoltre, con riferimento all'usura soggettiva, parte appellante eccepisce che la CTP e la CTU avrebbero dimostrato l'applicazione da parte della banca di tassi di interesse usurari perché superiori al TEGM in presenza di condizioni di difficoltà economico- finanziaria della società.
pagina 9 di 16 In particolare, parte appellante deduce che il consulente di parte ha accertato il costante accesso della società al credito concesso in conto corrente per far fronte alle proprie esigenze di impresa, nonché la persistente necessità di richiedere prestiti per sopperire alle carenze di liquidità, ed infine che i bilanci indicavano l'indebitamento strutturale nei confronti degli istituti di credito.
5)Sull'anatocismo: parte appellante osserva che il contratto di conto corrente se stipulato ante d.lgs. n. 342/99 deve essere espunto da qualsiasi previsione di capitalizzazione contenuta, in quanto nulla.
Inoltre, il passaggio da un contratto senza anatocismo (perché nullo) ad un contratto con anatocismo valido, ancorché di pari periodicità, costituisce peggioramento delle condizioni e quindi necessita di specifica approvazione scritta.
Nel caso di specie la società eccepisce l'applicazione illegittima della capitalizzazione non solo sino al giugno dell'anno 2000, ma anche successivamente per i contratti sottoscritti ante delibera CICR e per i quali non vi sia stata successiva approvazione scritta specifica da parte del cliente della clausola di capitalizzazione.
Infatti, risultano invalidi gli adeguamenti alla delibera CICR 2000 dei contratti avvenuti in forza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera e tramite successiva comunicazione al correntista: per ritenersi valido l'anatocismo doveva essere specificatamente approvato per iscritto dal correntista, successivamente al
22/04/2000.
Nel caso di specie la capitalizzazione degli interessi debitori è documentata in atti dal
1989 al 2014, attraverso la produzione della serie degli estratti conto corrente, mensili e scalari.
Parte appellante adduce che risulta invalida nel rapporto in esame ogni prassi anatocistica sino al 30/06/2000, nonché in epoca successiva non avendo la società approvato per iscritto alcuna convenzione che preveda pari periodo di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, né risulta applicabile alcuna forma di prassi anatocistica che è stata vietata a decorrere dal 01/01/2014 come espressamente previsto dall'art. 1, comma 629, L. n. 147/2013.
6)L'invalidità dei tassi ultralegali debitori: parte appellante contesta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado relativamente agli interessi ultralegali debitori pagina 10 di 16 applicati dalla banca.
La società eccepisce che dalle produzioni documentali compiute dalla banca risulta che la pattuizione dei tassi ultralegali debitori sia valida solo per alcuni periodi di durata del rapporto: nello specifico con riferimento al conto corrente (aperto nell'89) non risulta la valida pattuizione degli interessi ultralegali debitori fino al 31/12/2002;
i contratti di apertura di credito del 31/01/2006 e del 01/09/2008 non riportano la valida pattuizione di tassi ultralegali debitori poiché indicano il solo Tasso Debitore, ossia il TAN, ma non indicano il tasso effettivo ossia il TEG, come previsto dal
TUB.
7)Sull'applicazione di c.d. valuta bancaria e delle spese di tenuta del conto: parte appellante contesta anche l'omessa pronuncia del giudice di primo grado circa l'invalidità della valuta bancaria e delle spese di tenuta del conto.
Infatti dalle produzioni documentali effettuate dalla banca risulta che la pattuizione della valuta bancaria sia valida solo per alcuni periodi di durata del rapporto: in particolare la valuta bancaria applicata al rapporto di conto corrente n. 9930 risulta validamente pattuita solo successivamente al 31/05/2010, le pattuizioni di valuta riferite ai contratti di apertura di credito e ai conti anticipi fatture n. 1022 e 1239 regolano solo ed esclusivamente gli accrediti e gli addebiti riferiti ed eseguiti in tali rapporti collegati ma distinti dal conto corrente n. 9930; prima del 31/05/2010 manca qualsiasi pattuizione valida della c.d. valuta bancaria con riferimento alle operazioni in conto corrente, sicché il saldo del conto corrente n. 9930 dovrà essere integralmente ricostruito facendo applicazione della valuta effettiva di ogni singola operazione sino al 31/05/2010.
Infine, parte appellante eccepisce di non aver mai pattuito prima del 31/05/2010 o quanto meno prima del 31/12/2002 alcuna spesa di tenuta del rapporto.
-Prescrizione: parte appellante non contesta il termine di prescrizione decennale ritenuto applicabile dalla banca al caso di specie, pur opponendosi al dies a quo che la banca considera per il computo del termine.
In conformità a quanto espresso dalle SU nella sentenza n. 24418/10 parte appellante eccepisce che nell'ipotesi di conto corrente affidato il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto, salvo che la banca dimostri la sussistenza di precedenti pagina 11 di 16 rimesse solutorie.
8)La consulenza tecnica d'ufficio espletata: parte appellante eccepisce che la verifica dell'usurarietà del rapporto deve essere effettuata alla stregua delle disposizioni della
L. n. 108/96 e non già in considerazione delle circolari della Banca d'Italia.
La società contesta inoltre che la CTU espletata nel giudizio di primo grado non poteva essere ritenuta esplorativa, non essendo finalizzata ad acquisire nuovi elementi di prova o a supplire carenze probatorie della domanda attorea.
Conseguentemente parte appellante chiede che la Corte adita prenda in considerazione le risultanze della CTU o che disponga la sua integrazione come richiesto dalla società.
***
Costituendosi in giudizio chiede il rigetto, perché irrituali, Controparte_2
inammissibili, precluse e comunque infondate in fatto ed in diritto, di tutte le domande proposte dall'appellante, con conseguente rigetto delle richieste istruttorie formulate.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 febbraio 2023 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 14 luglio 2023 la Corte si è pronunciata con sentenza parziale n. 1180/23 come segue: “-rigetta il secondo ed il quarto motivo, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Bergamo n.1119/2019;
-accoglie il primo, il quinto e l'ottavo motivo;
accoglie parzialmente il terzo motivo accertando la nullità della cms applicata al rapporto di conto corrente oggetto di causa per assenza di pattuizione scritta della stessa, respingendo invece la contestazione circa l'invalida pattuizione delle successive commissioni onnicomprensive;
- accoglie il sesto motivo di appello, e conseguentemente dispone la rimessione in istruttoria della causa, al fine di espletare una CTU integrativa, volta ad effettuare le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza.”
Nello specifico la Corte ha formulato al CTU incaricato il seguente quesito:
“esaminati atti e documenti di causa, richieste se del caso informazioni alle parti ed
pagina 12 di 16 ai terzi:
a) preso atto della mancata pattuizione per iscritto del contratto di conto corrente proceda il ctu alla sostituzione del tasso ultralegale applicato con il tasso legale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1284, comma 3 c.c..
Verifichi il ctu se vi sia stata successiva pattuizione per iscritto del tasso ultralegale, ed in caso affermativo consideri l'applicazione del tasso ultralegale pattuito fra le parti nella rideterminazione del saldo del conto corrente.
b) considerata la mancata pattuizione per iscritto del contratto di conto corrente il ctu elimini dal calcolo del saldo tutte le c.d. valute bancarie e le spese di tenuta del conto applicate.
Verifichi il ctu la successiva pattuizione delle suddette spese bancarie nei contratti in seguito stipulati fra le parti;
in caso negativo le elimini dal conto.
Proceda infine alla rideterminazione del saldo al tempo della notifica dell'atto di citazione di primo grado depurato dalle poste illegittimamente applicate”.
In data 27 marzo 2024 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato, il quale è stato successivamente integrato in conformità alle indicazioni ricevute, ed il CTU ha depositato la relazione finale in data 22 luglio 2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che nella sentenza parziale n.1180/2023 la Corte ha:
-accolto la richiesta di ammissione della CTU svolta nel giudizio di primo grado e parzialmente quella di integrazione della stessa;
- accolto parzialmente il terzo motivo di appello, accertando la nullità della cms applicata al rapporto di conto corrente per assenza di pattuizione scritta della stessa;
- accolto il quinto motivo di appello osservando che la mancata stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente determina la nullità della capitalizzazione trimestrale applicata e che non è avvenuto l'adeguamento alla Delibera CICR del pagina 13 di 16 , in quanto le parti non hanno sottoscritto un'apposita convenzione concernente Pt_1
l'adeguamento alla Delibera CICR;
Pt_1
- accolto il sesto motivo di appello accertando la nullità del tasso ultralegale applicato in considerazione della mancata pattuizione per iscritto del contratto di conto corrente, e conseguentemente ha chiesto che il CTU sostituisse il tasso legale a quello ultralegale nei periodi in cui risultava non pattuito.
Il CTU incaricato ha rilevato che il conto corrente n. 9930 intestato a CP_1
presso il è stato aperto il 14 febbraio 1989, conto
[...] Controparte_6
corrente che risultava ancora aperto all'epoca dell'istaurazione del contenzioso legale
(novembre 2015).
Il CTU ha dato atto che non è stata prodotta la copia del contratto, e conseguentemente non è stato possibile accertare se l'apertura del conto corrente n.
9930 sia stata effettuata con o senza l'apposizione della sottoscrizione delle clausole contrattuali.
Il CTU ha affermato che i tassi di interesse non sono stati determinati per relationem, né con rinvio agli usi piazza, almeno a partire dal 30/12/2002.
I moduli consultati riportano l'indicazione del tasso passivo applicabile, pertanto il
CTU ha effettuato il ricalcolo degli interessi passivi fino al 30/12/2002 applicando il tasso legale codicistico ex art. 1284 c.c., mentre successivamente è stato applicato il tasso previsto dalla banca.
Ulteriormente il CTU ha proceduto ad escludere tutta la capitalizzazione periodica per l'intero periodo.
Inoltre, sono state epurate tutte le valute bancarie e le spese di tenuta del conto applicate, non essendo state pattuite né essendo presenti successive pattuizioni.
In conformità a quando disposto nella sentenza parziale il CTU ha eliminato dal ricalcolo tutti i movimenti di addebito a titolo di CMS, ammontanti complessivamente a € 5.348,66.
In conclusione, il CTU ha ricalcolato il saldo a credito del correntista in €.
285.109,95. pagina 14 di 16 Tutto quanto considerato la Corte accerta che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 9930 a credito del correntista è pari a €. 285.109,95.
Spese
Preso atto della reciproca soccombenza fra le parti, e tenuto conto del fatto che parte appellante è risultata prevalentemente vincitrice, la Corte compensa parzialmente, ex art. 92 c.p.c., in ragione di un terzo, le spese di lite, disponendo la condanna di al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
dei 2/3 delle spese stesse per ambo i gradi del giudizio, con liquidazione per l'intero come da dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, sulla base del decisum, scaglione ricompreso fra €. 260.001,00 a
€. 520.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accerta che il saldo del conto corrente n. 9930 è pari a 285.109,95 € a favore del correntista;
- compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi di giudizio in ragione di un terzo;
condanna a rifondere ad Controparte_2 Controparte_1
i restanti due terzi delle spese stesse, che si liquidano per l'intero quanto al
[...]
primo grado in €. 3.544,00 per la fase di studio, in €. 2338,00 per la fase introduttiva, in €. 10.411 per la fase istruttoria, in €. 6.164,00 per la fase decisionale, e quanto al presente grado d'appello in €.4.389,00 per la fase di studio, in €.2.552,00 per la fase introduttiva, in €.5.880,00 per la fase istruttoria e in €.7.298,00 per la fase decisionale, oltre per ambo i gradi a spese generali forfettarie, CPA 4% ed Iva.
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per 2/3 a carico di per 1/3 in capo a Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 gennaio 2025
pagina 15 di 16 Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere R. Gen. N.800/2019
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 800/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
19 giugno 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 settembre 2024
d a OGGETTO: Bancari
(deposito bancario,
(C.F. ), con sede in cassetta di sicurezza, Controparte_1 P.IVA_1
apertura di credito Brembate (BG), via Veneto n. 11, in persona del legale rappresentante sig. CP_1
Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO GIUSEPPE bancario)
( ) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da C.F._1
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ) con sede legale in Milano, Piazza Filippo Controparte_2 P.IVA_2
Meda n. 4, in persona del procuratore speciale Dr. in forza di Controparte_3
procura in data 19.10.2021 in autentica Notaio Dr. di Persona_1
pagina 1 di 16 Verona n. 3867 rep., rappresentato e difeso dall'avv. BOTTI LAURA (C.F.
) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da C.F._2
procura in atti.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III civile, pubblicata in data 17 maggio 2019, n. 1119.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da P_
(già ), nei confronti di
[...] Controparte_4
con specifico riferimento al tasso di Controparte_1
interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 31.12.2014 per il Conto Corrente n. 9930 in complessivi euro 101,734,08 a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge n. 108/96) ed euro 135.796,88 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1022 quantificati al 20.04.2010 in complessivi euro 211,18 a titolo di usura oggettiva (art.
2 legge n. 108/96) ed euro 72.804,39 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1239 quantificati al 31.12.2014 in complessivi euro 72.417,19 a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge n. 108/96) ed euro 72.417,19 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con
pagina 2 di 16 interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto, c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando al 31.12.2014 gli addebiti per tali titoli illegittimi sul Conto Corrente
n. 9930 in euro 192.403,25 a titolo di anatocismo, euro 1.134,54 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 64.868,69 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1022 quantificati al 20.04.2010 in euro 15.940,17 a titolo di anatocismo, euro 1.803,85 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice; per il Conto anticipo fatture n. 1239 quantificati al 31.12.2014 in euro 27.329,91 a titolo di anatocismo, euro 31.689,04 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per l'effetto, accertare l'esatto saldo di conto corrente relativo al rapporto n. 9930
a credito dell'attrice per Euro 253.353,99, nonché l'esatto saldo del conto anticipo fatture relativo ai rapporti n. 1022 a credito dell'attrice per Euro 75.483,95 e n.
1239 a credito dell'attrice per Euro 133.029,31;
- condannare (già Controparte_2 Controparte_4
), a risarcire a il danno
[...] Controparte_1
da essa patito nella misura di Euro 8.174,00 pari al costo sostenuto per
l'accertamento peritale compiuto per conto dell'attrice da Soluzioni Finanziarie
S.r.l.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi l'ordine di esibizione nei confronti dell'appellata di copie conformi all'originale del contratto di conto corrente n. 9930, del conto Anticipo Fatture n. 1022, di tutti i contratti di apertura di credito precedenti al 31.12.2002 e degli estratti conto mensili riferiti al periodo precedente
pagina 3 di 16 al 31.12.2002.
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso Spese Generali, IVA e CPA.”
Dell'appellato
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché irrituali, inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese anche di II grado di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare ogni istanza istruttoria avversaria.
Voglia, inoltre, l'On.le Corte adita, all'occorrenza ed in accoglimento delle domande ed eccezioni già proposte in primo grado dalla integralmente CP_5 richiamate e riproposte nel presente grado di giudizio, così statuire: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, rigettata ogni contraria e diversa istanza, così giudicare. In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione di controparte che trovi causa, ragione e fondamento in fatti, rapporti ed operazioni anteriori al
12.11.2005 e, in alternativa ed occorrendo, nei termini rappresentati nel prospetto delle rimesse solutorie cadute in prescrizione allegato sub doc. 2) alla comparsa di risposta. In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto. In ogni caso: spese e compensi di causa integralmente rifusi. In via istruttoria: si rinnovano i rilievi e le osservazioni tutte alla perizia così come illustrate nella memoria in data 19.3.2018 qui riconfermata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 16 adiva il Tribunale di Bergamo Controparte_1
affermando di aver stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente con annessi conti anticipi fatture.
La società chiedeva l'accertamento della nullità parziale dei contratti relativamente alle clausole sugli interessi e alle cms, nonché la rideterminazione del saldo dei conti suddetti, al netto degli addebiti illegittimi asseritamente operati a titolo di interessi usurari, anatocistici, commissioni, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito.
Il tribunale riteneva le domande infondate considerato che:
-le difese di parte attrice risultavano connotate da un'estrema genericità e carenti di prova (nello specifico parte attrice non aveva prodotto il contratto di conto corrente né i relativi estratti conto concernenti all'intero rapporto contrattuale).
-La banca aveva evaso la richiesta della società ex art. 119 TUB.
-Risultava documentalmente comprovato l'adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
-La cms non era illecita, sussistendo una ratio giustificativa insita nella remunerazione spettante alla banca quale corrispettivo della prestazione offerta, individuabile nella messa a disposizione fondi a favore del cliente.
Il tribunale affermava inoltre che “l'astratta legittimità della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185), con la quale è stata dettata una prima disciplina della commissione di massimo scoperto. L'art. 2 bis della citata legge ha previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalla clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ma questo solamente “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Per quanto riguarda il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009 n. 2, “la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino
pagina 5 di 16 all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010).”
-Il tribunale non riteneva attendibili le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi. Per quanto concerne l'usura soggettiva il tribunale riteneva che parte appellante non avesse specificatamente dedotto nulla in merito.
-Tutto quanto considerato il giudice di primo grado giudicava inammissibile, in quanto esplorativa, l'espletamento di una CTU, ed in considerazione di ciò non riteneva di prendere in esame le conclusioni della CTU precedentemente autorizzata dal giudice istruttore.
In conclusione, il tribunale rigettava le domande di parte attrice e condannava la stessa, in applicazione del principio della soccombenza, al rimborso in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 12.677,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e accessori di legge, ponendo le spese di c.t.u. (già liquidate in corso di causa) definitivamente e integralmente a carico della parte attrice.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Controparte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1)sulla ritenuta genericità e carenza probatoria delle difese di parte CP_1
appellante contesta la pronuncia di primo grado ove ha ritenuto che le difese della società fossero connotate da un'estrema genericità. La società osserva che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado indicava ogni elemento previsto dall'art. 163
c.p.c., e che la domanda ha ad oggetto la rideterminazione del dare-avere, ossia l'accertamento dell'esatto saldo del conto corrente n.9930 e dei collegati conti pagina 6 di 16 anticipi fatture n.1022 e 1239, depurati dagli addebiti contestati perché illegittimi.
Inoltre, parte appellante espone che il tribunale ha ritenuto altresì carenti le allegazioni documentali prodotte dalla società: sul punto la società chiarisce di non aver mai sottoscritto alcun contratto di conto corrente né di aver mai dedotto tale circostanza.
A seguito della proposizione dell'istanza ex art. 119 TUB alla banca, al fine di ricevere copia della documentazione bancaria, fra cui gli eventuali contratti scritti, la banca non ha consegnato alla società alcun contratto di conto corrente relativo al rapporto n. 9930, tuttavia pacificamente acceso in data 14/02/1989.
La società osserva che tali deduzioni sarebbero confermate anche dalla disciplina concernente la forma dei contratti vigente all'epoca in cui il rapporto è iniziato: infatti nel 1989 non era in vigore alcuna normativa che imponesse la forma scritta ad substantiam, per cui è verosimile che non sussista alcun contratto scritto.
In ogni caso l'esistenza del contratto di conto corrente e la sua datazione risultano pacifiche fra le parti.
Per quanto concerne il conto anticipi n. 1022, non essendovi alcun contratto di conto corrente stipulato per iscritto, parte appellante ritiene che sia stato acceso in epoca antecedente il 31/12/2002, data desunta dal primo estratto conto disponibile in atti, mentre il conto anticipi n. 1239 è stato acceso in data 18/05/2009 come risultante dal contratto sottoscritto e prodotto.
Preso atto che la banca ha invece affermato l'esistenza di un contratto scritto, su quest'ultima grava l'onere probatorio di produrlo. Tuttavia, parte appellante osserva che la banca non ha prodotto il contratto neppure a seguito della richiesta formulata ex art. 119 TUB.
In conclusione, la società eccepisce che, a fronte della mancata stipulazione per iscritto del contratto, ogni pattuizione contrattuale degli addebiti contestati applicati
(tassi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, cms, spese di tenuta conto, valute bancarie) deve ritenersi invalida.
2)Mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: parte appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha negato l'ordine di esibizione, facendo così errata applicazione dell'art. 119 TUB e dell'art. 210 c.p.c..
pagina 7 di 16 La società riporta di aver formulato in data 15/09/2015 la richiesta alla banca ex art. 119 TUB, all'esito della quale la banca non ha mai consegnato alcun contratto né gli estratti conto relativi al periodo precedente al 31/12/2002 (tali estratti sono stati prodotti successivamente in giudizio).
Pertanto, parte appellante formula l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché vengano prodotte eventuali copie conformi all'originale del contratto di conto corrente n. 9930, del conto anticipi fatture n. 1022, di tutti i contratti di apertura di credito precedenti al 31/12/2002 e degli estratti conto mensili riferiti al periodo precedente al 31/12/2002.
Ulteriormente la società afferma che relativamente ai contratti che regolano l'intero rapporto in costanza dello stesso non troverebbe applicazione il limite temporale previsto dall'art. 119 TUB.
3)Sulla cms, erroneità e omessa pronuncia: con riferimento alla cms parte appellante eccepisce di non essersi limitata, nel giudizio di primo grado, a contestare l'astratta illegittimità della pattuizione della cms all'interno di un generico contratto di affidamento, avendo contestato l'addebito da parte della banca di una cms non pattuita per iscritto, di cui non risulta alcun criterio predeterminato e approvato, la percentuale ad essa riferibile, l'importo su cui è computata, né tanto meno il periodo di capitalizzazione.
Pertanto, parte appellante eccepisce che dovrà essere dichiarato illegittimo l'addebito della cms per il periodo dal 01/10/94 al 31/12/2002, depurando il saldo del conto corrente da tali addebiti.
Nel caso di specie la cms ha rappresentato inoltre un ulteriore costo per il correntista.
Infine, preso atto delle modifiche normative intervenute in materia, parte appellante eccepisce che neppure risultano correttamente pattuite, secondo il meccanismo facilitato dell'art. 118 TUB, le commissioni sostitutive della cms, ossia la CDF e la
CIV.
Le mancate pattuizioni della cms e delle successive commissioni sarebbero state accertate e considerate dalla CTU svolta nel precedente grado di giudizio, la quale ha provveduto a rideterminare il saldo espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni non pattuite.
pagina 8 di 16 4)Sull'usurarietà dei tassi: parte appellante ritiene applicabile al rapporto oggetto di causa l'art. 1815, comma 2 c.c., osservando che la clausola ove risultano pattuiti interessi, commissioni e spese usurari è nulla e in aggiunta il prestito in conto corrente diviene gratuito, cosicché non sono dovuti interessi ad alcun titolo.
Inoltre, la società afferma che le circolari della Banca d'Italia sarebbero prive di rilevanza normativa, non essendo qualificabili come fonti di diritto e non potendo derogare al principio di legge fissato dalla L. n. 108/96, e che esse dovrebbero uniformarsi all'interpretazione della Corte di Cassazione e non contraddirla.
Infatti, è la legge primaria a fissare il criterio per la determinazione del tasso soglia, cui consegue l'irrilevanza del criterio indicato dalla Banca d'Italia per la rilevazione di un c.d. tasso soglia riferito alla mora o alla cms.
Parte appellante afferma l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni introdotte dalla L. n. 108/96 in tema di usura.
Ulteriormente, per quanto concerne i criteri per la rilevabilità del superamento del tasso soglia, parte appellante riporta quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/18, secondo cui la cms deve essere ricompresa nel calcolo del
T.E.G. essendo rilevante ai fini della verifica dell'usura, pur adottando una metodologia che si discosta dalla L. n. 108/96. Tuttavia, non potranno essere applicate le soglie individuate ad hoc dalla Banca d'Italia per la verifica dell'usurarietà comprensiva della cms, bensì dovranno essere utilizzate le soglie già previste per le singole tipologie di operazioni.
Ulteriormente parte appellante osserva che l'usurarietà del rapporto non discende dalle oscillazioni dei parametri contrattuali ma deriva dalle pattuizioni originarie, tra cui vanno incluse le modifiche alle condizioni economiche introdotte unilateralmente nel rapporto ex art. 118 bis TUB, le pattuizioni di tassi introdotte unilateralmente nel rapporto ex art. 118 bis TUB, e le pattuizioni di tassi debitori connessi o collegati alle aperture di credito concesse e regolate in conto corrente.
Inoltre, con riferimento all'usura soggettiva, parte appellante eccepisce che la CTP e la CTU avrebbero dimostrato l'applicazione da parte della banca di tassi di interesse usurari perché superiori al TEGM in presenza di condizioni di difficoltà economico- finanziaria della società.
pagina 9 di 16 In particolare, parte appellante deduce che il consulente di parte ha accertato il costante accesso della società al credito concesso in conto corrente per far fronte alle proprie esigenze di impresa, nonché la persistente necessità di richiedere prestiti per sopperire alle carenze di liquidità, ed infine che i bilanci indicavano l'indebitamento strutturale nei confronti degli istituti di credito.
5)Sull'anatocismo: parte appellante osserva che il contratto di conto corrente se stipulato ante d.lgs. n. 342/99 deve essere espunto da qualsiasi previsione di capitalizzazione contenuta, in quanto nulla.
Inoltre, il passaggio da un contratto senza anatocismo (perché nullo) ad un contratto con anatocismo valido, ancorché di pari periodicità, costituisce peggioramento delle condizioni e quindi necessita di specifica approvazione scritta.
Nel caso di specie la società eccepisce l'applicazione illegittima della capitalizzazione non solo sino al giugno dell'anno 2000, ma anche successivamente per i contratti sottoscritti ante delibera CICR e per i quali non vi sia stata successiva approvazione scritta specifica da parte del cliente della clausola di capitalizzazione.
Infatti, risultano invalidi gli adeguamenti alla delibera CICR 2000 dei contratti avvenuti in forza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera e tramite successiva comunicazione al correntista: per ritenersi valido l'anatocismo doveva essere specificatamente approvato per iscritto dal correntista, successivamente al
22/04/2000.
Nel caso di specie la capitalizzazione degli interessi debitori è documentata in atti dal
1989 al 2014, attraverso la produzione della serie degli estratti conto corrente, mensili e scalari.
Parte appellante adduce che risulta invalida nel rapporto in esame ogni prassi anatocistica sino al 30/06/2000, nonché in epoca successiva non avendo la società approvato per iscritto alcuna convenzione che preveda pari periodo di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, né risulta applicabile alcuna forma di prassi anatocistica che è stata vietata a decorrere dal 01/01/2014 come espressamente previsto dall'art. 1, comma 629, L. n. 147/2013.
6)L'invalidità dei tassi ultralegali debitori: parte appellante contesta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado relativamente agli interessi ultralegali debitori pagina 10 di 16 applicati dalla banca.
La società eccepisce che dalle produzioni documentali compiute dalla banca risulta che la pattuizione dei tassi ultralegali debitori sia valida solo per alcuni periodi di durata del rapporto: nello specifico con riferimento al conto corrente (aperto nell'89) non risulta la valida pattuizione degli interessi ultralegali debitori fino al 31/12/2002;
i contratti di apertura di credito del 31/01/2006 e del 01/09/2008 non riportano la valida pattuizione di tassi ultralegali debitori poiché indicano il solo Tasso Debitore, ossia il TAN, ma non indicano il tasso effettivo ossia il TEG, come previsto dal
TUB.
7)Sull'applicazione di c.d. valuta bancaria e delle spese di tenuta del conto: parte appellante contesta anche l'omessa pronuncia del giudice di primo grado circa l'invalidità della valuta bancaria e delle spese di tenuta del conto.
Infatti dalle produzioni documentali effettuate dalla banca risulta che la pattuizione della valuta bancaria sia valida solo per alcuni periodi di durata del rapporto: in particolare la valuta bancaria applicata al rapporto di conto corrente n. 9930 risulta validamente pattuita solo successivamente al 31/05/2010, le pattuizioni di valuta riferite ai contratti di apertura di credito e ai conti anticipi fatture n. 1022 e 1239 regolano solo ed esclusivamente gli accrediti e gli addebiti riferiti ed eseguiti in tali rapporti collegati ma distinti dal conto corrente n. 9930; prima del 31/05/2010 manca qualsiasi pattuizione valida della c.d. valuta bancaria con riferimento alle operazioni in conto corrente, sicché il saldo del conto corrente n. 9930 dovrà essere integralmente ricostruito facendo applicazione della valuta effettiva di ogni singola operazione sino al 31/05/2010.
Infine, parte appellante eccepisce di non aver mai pattuito prima del 31/05/2010 o quanto meno prima del 31/12/2002 alcuna spesa di tenuta del rapporto.
-Prescrizione: parte appellante non contesta il termine di prescrizione decennale ritenuto applicabile dalla banca al caso di specie, pur opponendosi al dies a quo che la banca considera per il computo del termine.
In conformità a quanto espresso dalle SU nella sentenza n. 24418/10 parte appellante eccepisce che nell'ipotesi di conto corrente affidato il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto, salvo che la banca dimostri la sussistenza di precedenti pagina 11 di 16 rimesse solutorie.
8)La consulenza tecnica d'ufficio espletata: parte appellante eccepisce che la verifica dell'usurarietà del rapporto deve essere effettuata alla stregua delle disposizioni della
L. n. 108/96 e non già in considerazione delle circolari della Banca d'Italia.
La società contesta inoltre che la CTU espletata nel giudizio di primo grado non poteva essere ritenuta esplorativa, non essendo finalizzata ad acquisire nuovi elementi di prova o a supplire carenze probatorie della domanda attorea.
Conseguentemente parte appellante chiede che la Corte adita prenda in considerazione le risultanze della CTU o che disponga la sua integrazione come richiesto dalla società.
***
Costituendosi in giudizio chiede il rigetto, perché irrituali, Controparte_2
inammissibili, precluse e comunque infondate in fatto ed in diritto, di tutte le domande proposte dall'appellante, con conseguente rigetto delle richieste istruttorie formulate.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 febbraio 2023 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 14 luglio 2023 la Corte si è pronunciata con sentenza parziale n. 1180/23 come segue: “-rigetta il secondo ed il quarto motivo, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Bergamo n.1119/2019;
-accoglie il primo, il quinto e l'ottavo motivo;
accoglie parzialmente il terzo motivo accertando la nullità della cms applicata al rapporto di conto corrente oggetto di causa per assenza di pattuizione scritta della stessa, respingendo invece la contestazione circa l'invalida pattuizione delle successive commissioni onnicomprensive;
- accoglie il sesto motivo di appello, e conseguentemente dispone la rimessione in istruttoria della causa, al fine di espletare una CTU integrativa, volta ad effettuare le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza.”
Nello specifico la Corte ha formulato al CTU incaricato il seguente quesito:
“esaminati atti e documenti di causa, richieste se del caso informazioni alle parti ed
pagina 12 di 16 ai terzi:
a) preso atto della mancata pattuizione per iscritto del contratto di conto corrente proceda il ctu alla sostituzione del tasso ultralegale applicato con il tasso legale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1284, comma 3 c.c..
Verifichi il ctu se vi sia stata successiva pattuizione per iscritto del tasso ultralegale, ed in caso affermativo consideri l'applicazione del tasso ultralegale pattuito fra le parti nella rideterminazione del saldo del conto corrente.
b) considerata la mancata pattuizione per iscritto del contratto di conto corrente il ctu elimini dal calcolo del saldo tutte le c.d. valute bancarie e le spese di tenuta del conto applicate.
Verifichi il ctu la successiva pattuizione delle suddette spese bancarie nei contratti in seguito stipulati fra le parti;
in caso negativo le elimini dal conto.
Proceda infine alla rideterminazione del saldo al tempo della notifica dell'atto di citazione di primo grado depurato dalle poste illegittimamente applicate”.
In data 27 marzo 2024 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato, il quale è stato successivamente integrato in conformità alle indicazioni ricevute, ed il CTU ha depositato la relazione finale in data 22 luglio 2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che nella sentenza parziale n.1180/2023 la Corte ha:
-accolto la richiesta di ammissione della CTU svolta nel giudizio di primo grado e parzialmente quella di integrazione della stessa;
- accolto parzialmente il terzo motivo di appello, accertando la nullità della cms applicata al rapporto di conto corrente per assenza di pattuizione scritta della stessa;
- accolto il quinto motivo di appello osservando che la mancata stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente determina la nullità della capitalizzazione trimestrale applicata e che non è avvenuto l'adeguamento alla Delibera CICR del pagina 13 di 16 , in quanto le parti non hanno sottoscritto un'apposita convenzione concernente Pt_1
l'adeguamento alla Delibera CICR;
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- accolto il sesto motivo di appello accertando la nullità del tasso ultralegale applicato in considerazione della mancata pattuizione per iscritto del contratto di conto corrente, e conseguentemente ha chiesto che il CTU sostituisse il tasso legale a quello ultralegale nei periodi in cui risultava non pattuito.
Il CTU incaricato ha rilevato che il conto corrente n. 9930 intestato a CP_1
presso il è stato aperto il 14 febbraio 1989, conto
[...] Controparte_6
corrente che risultava ancora aperto all'epoca dell'istaurazione del contenzioso legale
(novembre 2015).
Il CTU ha dato atto che non è stata prodotta la copia del contratto, e conseguentemente non è stato possibile accertare se l'apertura del conto corrente n.
9930 sia stata effettuata con o senza l'apposizione della sottoscrizione delle clausole contrattuali.
Il CTU ha affermato che i tassi di interesse non sono stati determinati per relationem, né con rinvio agli usi piazza, almeno a partire dal 30/12/2002.
I moduli consultati riportano l'indicazione del tasso passivo applicabile, pertanto il
CTU ha effettuato il ricalcolo degli interessi passivi fino al 30/12/2002 applicando il tasso legale codicistico ex art. 1284 c.c., mentre successivamente è stato applicato il tasso previsto dalla banca.
Ulteriormente il CTU ha proceduto ad escludere tutta la capitalizzazione periodica per l'intero periodo.
Inoltre, sono state epurate tutte le valute bancarie e le spese di tenuta del conto applicate, non essendo state pattuite né essendo presenti successive pattuizioni.
In conformità a quando disposto nella sentenza parziale il CTU ha eliminato dal ricalcolo tutti i movimenti di addebito a titolo di CMS, ammontanti complessivamente a € 5.348,66.
In conclusione, il CTU ha ricalcolato il saldo a credito del correntista in €.
285.109,95. pagina 14 di 16 Tutto quanto considerato la Corte accerta che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 9930 a credito del correntista è pari a €. 285.109,95.
Spese
Preso atto della reciproca soccombenza fra le parti, e tenuto conto del fatto che parte appellante è risultata prevalentemente vincitrice, la Corte compensa parzialmente, ex art. 92 c.p.c., in ragione di un terzo, le spese di lite, disponendo la condanna di al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
dei 2/3 delle spese stesse per ambo i gradi del giudizio, con liquidazione per l'intero come da dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, sulla base del decisum, scaglione ricompreso fra €. 260.001,00 a
€. 520.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accerta che il saldo del conto corrente n. 9930 è pari a 285.109,95 € a favore del correntista;
- compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi di giudizio in ragione di un terzo;
condanna a rifondere ad Controparte_2 Controparte_1
i restanti due terzi delle spese stesse, che si liquidano per l'intero quanto al
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primo grado in €. 3.544,00 per la fase di studio, in €. 2338,00 per la fase introduttiva, in €. 10.411 per la fase istruttoria, in €. 6.164,00 per la fase decisionale, e quanto al presente grado d'appello in €.4.389,00 per la fase di studio, in €.2.552,00 per la fase introduttiva, in €.5.880,00 per la fase istruttoria e in €.7.298,00 per la fase decisionale, oltre per ambo i gradi a spese generali forfettarie, CPA 4% ed Iva.
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per 2/3 a carico di per 1/3 in capo a Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 gennaio 2025
pagina 15 di 16 Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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