TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2476 /2018 R.G., promossa da:
Opponente: Codice Controparte_1
Fiscale: Sede Legale: Via Ciro il Grande, Roma Rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, Codice Fiscale: in virtù C.F._1
di mandato generale alle liti del 21/07/2015 rogito Notaio (Rep. n. Persona_1
80974), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in CP_1
Messina, Via Tommaso Capra, 301/bis.
Opposto: Sig. Nato a Gioiosa Marea (ME) il 29 settembre Parte_1
1951 Codice Fiscale: Domiciliato in Patti (ME), C.so G. C.F._2
Matteotti, 146/F Rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ceraolo, Codice
Fiscale: , giusta procura alle liti allegata al ricorso per C.F._3
decreto ingiuntivo.
OGGETTO: Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n. 140/2018) emesso dal Tribunale di Patti.
MOTIVAZIONE
Il sig. ha richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo (D.I. n. Parte_1
140/2018) per ottenere la somma di €14.495,65, corrispondente a rate arretrate della pensione IOART n. 34011634, non erogata dall' dal giugno 2011 al CP_1
marzo 2017. Tale somma rappresenta un accumulo di crediti derivanti da una prestazione pensionistica regolarmente maturata, ma interrotta unilateralmente dall'ente previdenziale senza preventiva comunicazione chiara e univoca. L' CP_1
si è opposto, sostenendo che la sospensione della pensione derivava dalla mancata presentazione del sig. a una visita di revisione, comunicata tramite Pt_1
raccomandata. Il sig. ha replicato contestando la validità della notifica e sostenendo Pt_1 che le somme fossero comunque dovute. Inoltre, ha rilevato un'anomalia nella condotta dell' , che, pur non erogando la pensione, ha emesso modelli CUD CP_1
relativi agli importi, causando accertamenti fiscali e sanzioni a suo danno. Tali modelli CUD, emessi senza giustificazione, hanno creato una situazione di grave incertezza amministrativa e finanziaria per il richiedente, che si è visto gravato di responsabilità economiche ingiustificate. La condotta dell' , pertanto, appare CP_1
non solo inadempiente, ma potenzialmente lesiva del principio di buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino.
Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la valutazione delle prove deve avvenire secondo un prudente apprezzamento complessivo. Il giudice, infatti, è chiamato a considerare ogni elemento probatorio nella sua interezza e coerenza, al fine di giungere a una decisione che rifletta la sostanziale equità e giustizia del caso. Si evidenziano, in particolare, i seguenti profili:
L' afferma di aver notificato al sig. tramite consegna al figlio, CP_1 Pt_1
l'obbligo di presentarsi alla visita di revisione. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata stabilisce che la validità della notificazione non può essere presunta in assenza di prova della convivenza tra destinatario e consegnatario. La parentela e la convivenza non possono dedursi dall'attestazione postale, ma devono essere documentate con certificazioni anagrafiche. In mancanza di tali elementi, la notifica non può dirsi perfezionata. Questo principio mira a garantire che la comunicazione di atti rilevanti avvenga in modo effettivo, assicurando al destinatario la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.
Come chiarito dalla Cassazione, il perfezionamento della notificazione a mezzo servizio postale decorre dalla data della comunicazione informativa inviata al destinatario. La semplice consegna a terzi non abilita il destinatario a conoscenza legale dell'atto. Poiché l' non ha dimostrato che la comunicazione sia CP_1
effettivamente giunta al sig. la notifica risulta inefficace. Questo Pt_1
principio evidenzia la necessità di rispettare rigorosamente le procedure di notificazione, garantendo che gli atti amministrativi producano effetti solo a seguito di una comunicazione regolare e verificabile. L' ha emesso modelli CUD per somme non erogate, causando al sig. CP_1 [...]
accertamenti fiscali indebiti. Tale condotta contrasta con il principio di Pt_1
buona fede e correttezza contrattuale (art. 1175 c.c.), configurando un inadempimento grave ai danni del beneficiario. L'emissione di tali modelli, priva di fondamento economico e giuridico, non solo rappresenta un'azione amministrativa errata, ma costituisce una violazione del rapporto fiduciario tra cittadino e pubblica amministrazione. La tutela del cittadino impone che l'ente previdenziale agisca con trasparenza e correttezza, evitando comportamenti che possano arrecare danni patrimoniali o morali.
L' ha richiesto la condanna del sig. per lite temeraria ex art. 96 CP_1 Pt_1
c.p.c., ritenendo il giudizio introdotto privo di fondamento. Tuttavia, non è stata fornita prova della malafede o colpa grave del sig. che ha agito per la Pt_1 tutela di un diritto leso dall' . La richiesta risulta infondata. La giurisprudenza CP_1
prevalente sottolinea che la lite temeraria presuppone un comportamento palesemente abusivo o strumentale del processo, circostanze non ravvisabili nel caso di specie, ove il sig. ha semplicemente cercato di ottenere il Pt_1
riconoscimento di una prestazione legittimamente spettante.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che il decreto ingiuntivo opposto debba essere confermato, con condanna dell' al CP_1 pagamento delle somme richieste, pari a €14.495,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La richiesta di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dall' CP_1 viene rigettata. Inoltre, si ritiene opportuno ribadire che l' debba procedere CP_1
con maggiore attenzione e trasparenza nella gestione delle posizioni previdenziali, al fine di evitare future controversie simili.
PQM
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'opposizione proposta dall' ; CP_1
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 140/2018;
3. Condanna l' al pagamento, in favore del sig. CP_1 Parte_1 della somma di €14.495,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1900,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Patti 08/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo